A fine 2021 abbiamo pubblicato la notizia dell'approvazione definitiva da parte del Senato del Decreto Legge Infrastrutture e Trasporti 121/2021, nel quale sono stati accolti quattro emendamenti riguardanti il settore delle macchine agricole.

 

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L'articolo ha riscaldato la posta elettronica della nostra redazione. In particolare, fonte di quesiti è stata la modifica dell'articolo 110 del Codice della Strada. Il comma 2 del Decreto Legge definisce, infatti, la possibilità per gli agricoltori non professionisti di acquistare e immatricolare un trattore e altre tipologie di macchine agricole. In poche parole, si è aperta - finalmente - la possibilità agli hobby farmer di immatricolare i mezzi agricoli.

 

Ma sarà vero?

Dall'esperienza sul campo dei nostri lettori, però, non sembra che quanto stabilito dalla Legge sia poi realmente applicabile.

"Anni fa ho cessato l'attività in qualità di azienda agricola nel settore della viticoltura estirpando un vigneto di circa 1 ettaro che è diventato in gran parte bosco ed in piccola parte frutteto, con qualche filare di uva per autoconsumo", racconta il primo dei lettori che ci ha contattato e che chiameremo Luca.

Per prendersi cura del proprio appezzamento, Luca ha continuato ad utilizzare il trattore che già possedeva, correndo il rischio di subìre sanzioni se fermato mentre lo guidava nel tragitto su strada da casa ai terreni.

"Dopo aver appreso la novità su AgroNotizie - prosegue - ho sottoposto il quesito alla Motorizzazione del mio comune di residenza che però ha risposto negativamente, affermando che per il possesso dei mezzi agricoli è tuttora necessaria la titolarità d'impresa". A questo punto Luca ci ha contattato e, insieme agli esperti di FederUnacoma, siamo riusciti a fare chiarezza.

Luca, forte delle indicazioni ricevute, si è rivolto alla Direzione Generale per la Motorizzazione che dopo qualche giorno gli ha inviato via email una dichiarazione ufficiale secondo cui la modifica dell'articolo 110 del Codice della Strada confermava la possibilità di intestare una macchina agricola anche a nome di soggetti non esercenti l'attività di azienda agricola. La Direzione Generale ha inoltre affermato di aver impartito ai propri uffici periferici, con circolare protocollo n. 327 del 7 gennaio 2022, istruzioni operative volte a consentire detta intestazione.

Luca ha ricevuto il 14 febbraio scorso dall'Agenzia di Pratiche Auto cui ha affidato la richiesta di modifica della Carta di Circolazione, il nuovo libretto del trattore agricolo con le dovute correzioni.

 

Parola all'esperto

Abbiamo chiesto agli ingegneri di FederUnacoma qualche indicazione che potesse essere d'aiuto per tutti.

"Da nostro quesito specifico informale riportato al Ministero dei Trasporti - spiega Lorenzo Iuliano, funzionario tecnico di FederUnacoma - ci è stato confermato che per quanto riguarda i passaggi di proprietà, essi sono possibili in favore anche di privati cittadini. La lettura che alcuni uffici locali hanno dato e che non ha autorizzato i suddetti passaggi - prosegue - non è quella corretta".

"La parola 'titolare' riportata al comma 3 e 4 dell'articolo 110 - chiarisce il tecnico - non è da intendersi in senso stretto di titolare di azienda agricola, bensì, alla luce delle modifiche del comma 2, è da intendersi assimilabile alla parola proprietario".

"Un'indicazione - prosegue - supportata dallo stesso comma 4, che recita: 'L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2'. In pratica - chiosa Iuliano - è lo stesso comma 4 che indica che il nuovo titolare deve avere i requisiti indicati al comma 2 e che, quindi, può essere anche un privato cittadino".

Ciò è vero limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a numeri 1 e 2, aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 tonnellate e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b, numero 2, aventi massa complessiva non superiore a 6 tonnellate. L'unico caso, quindi, in cui il passaggio di proprietà non può avvenire, è quello in cui il trattore oggetto della contesa abbia una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 6 tonnellate.

 

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero dei Trasporti, proprio su segnalazione dell'Ufficio Tecnico di FederUnacoma, sta cercando di chiarire al meglio questo dettaglio per fugare ogni dubbio. Molto utile sarebbe apportare alcune modifiche al "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada", così da risolvere alla base questo tipo di problematica. Per ora rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali.

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