Approvato dal Senato con voto di fiducia al Governo, il decreto legge sulle liberalizzazioni.

Il testo passato con duecentotrentasette voti favorevoli e trentatré contrari, passa ora alla Camera dove probabilmente senza grandi variazioni, dovrà essere varato entro il 24 marzo.

Della settimana scorsa l'approvazione del testo da parte della Commissione Industria del Senato; le novità di rilievo, avevano riguardato lo slittamento tra ottobre e novembre prossimi dell'entrata in vigore degli obblighi contrattuali tra Gdo e produzione e le modalità di cessione dei terreni demaniali.

 

Articolo 66

Quanto approvato dal Senato non si allontana molto dal testo licenziato dalla Commissione Industria del Senato nel quale era stato introdotto un emendamento che contemplava oltre alla vendita anche l'affitto dei terreni come richiesto a gran voce nelle scorse settimane dal mondo agricolo, associazioni in primis.

Il comma 1 dell'articolo 66, recita ora che entro il 30 giugno di ogni anno, il Mipaaf con decreto di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Mef, dovrà individuare i terreni agricoli e a vocazione agricola “... da locare o alienare a cura dell’Agenzia del demanio...

"Sui terreni agricoli demaniali abbiamo accolto, e quindi condiviso, la valutazione di diversi parlamentari di allargare lo strumento anche all'affitto" è stata la dichiarazione del ministro Catania. “Tale misura – aveva precisato il ministro - è stata ritenuta ragionevole anche in considerazione della scarsa liquidità delle imprese, soprattutto di quelle condotte da giovani". Nella nuova versione dell'articolo 66 sono previste alcune agevolazioni finanziarie e benefici fiscali per contratti di affitto di durata almeno quinquennale.
L'abbattimento della tassa di registro, la mancata rivalutazione catastale e l'accesso alle disposizioni per favorire la piccola proprietà contadina ne sono alcuni esempi.

 

Comma 3 e 7

Da sottolineare, infine, la precedenza sancita nel comma 7 e 3 per i giovani coltivatori diretti o Imprenditori agricoli fino a quaranta anni di età.

Tanto per i terreni di proprietà dello Stato, quanto per quelli di proprietà di Regioni, Province e Comuni, l'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile. Per questo, il comma 3 sancisce un diritto di prelazione per i giovani agricoltori, mentre il comma 7 stabilisce che regioni, province e comuni dovranno destinare una quota superiore alla metà dei beni individuati per la vendita o la locazione a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria.

Persiste, in ogni caso, per i terreni locati o alienati il divieto di attribuzione di destinazione urbanistica diversa da quella agricola per un periodo di vent'anni.