Volevamo aspettare di essere più vicini alla scadenza del 1° giugno per fornire alcune istruzioni per l’uso dei prodotti fitosanitari con etichetta vecchia (Dpd), ma alcune richieste di chiarimenti pervenute in redazione, nonostante la puntuale informazione ricevuta dalle principali associazioni di categoria, ci hanno convinto ad anticipare le nostre considerazioni per rivenditori e utilizzatori.
Dichiarazione dei dati di vendita
Entro il 28 febbraio tutti i rivenditori dovranno presentare la propria dichiarazione delle vendite di prodotti fitosanitari direttamente sul portale del Sian, senza più avvalersi dell’intermediazione degli enti regionali, da soli o avvalendosi dei servizi offerti dalle associazioni.
Uno dei problemi tuttora irrisolti è l’inserimento di prodotti che durante l’annata precedente hanno cambiato nome (succede più frequentemente di quanto si pensi): l’utente ha venduto “Pincopallo” ma il sistema gli propone “Pancopinco” e va nel panico, terrorizzato dalle sanzioni di cui abbiamo parlato svariate volte.
Cosa è successo: il prodotto ha cambiato denominazione durante l’arco dell’anno e per un certo periodo (normalmente sei mesi) è stato venduto “in deroga” col vecchio nome. Tranquillizzatevi: fatevi inviare dal titolare della registrazione il decreto di cambio nome che riporta sempre i periodi di smaltimento scorte. Se li avete rispettati, nessuno può sanzionarvi (forse).
Gestione dei prodotti con etichetta vecchia (Dpd)
Ormai è stato detto in tutte le salse ma, complice la scarsa lungimiranza italica, che tende a rendersi conto delle scadenze solo quando sono imminenti, ci sono ancora dei dubbi amletici, come i seguenti.
Mi propongono dei prodotti fitosanitari con etichetta vecchia (Dpd), cosa faccio? Il regolamento Clp prevede che questi prodotti possano rimanere sul mercato sino al 1° giugno 2017. Dopo questa scadenza potranno continuare a permanere sul mercato solo prodotti con etichettatura aggiornata (Clp). Ma in soldoni? Secondo Treccani online (enciclopedia delle scienze sociali, vocabolario) il mercato è un luogo fisico o virtuale dove si comprano e vendono beni e/o servizi.
Una confezione di prodotto fitosanitario fuori dal mercato non può quindi essere né comprata e né venduta, ma solo utilizzata o, nel caso peggiore, smaltita come rifiuto pericoloso. E’ quindi possibile comprare e vendere prodotti con etichetta Dpd sino al 1° giugno prossimo.
Quindi se il 1° giugno sono in regola comprando un prodotto con etichetta Dpd, non pretenderanno mica che lo usi in giornata? Comprendo che non posso venderlo, ma siamo sicuri che posso utilizzarlo?
Nonostante il buon senso suggerisca un netto Sì, nella complessa e spesso contraddittoria legislazione italiana non abbiamo mai registrato eccessi di saggezza, e anche qui i più aggiornati hanno puntualmente trovato la solita norma guastafeste (avremmo usato francesismi più diretti) che fa vacillare quello che sembrava una logica scolpita nel travertino.
La norma guastafeste si chiama decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che attua l’articolo 1 della della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In questo tomo di 306 articoli, 51 allegati, 354 pagine e oltre 8 mega nella versione pdf, ci si occupa anche (e guai se non fosse così) delle etichette dei recipienti che contengono le sostanze e i preparati pericolosi (ci rifiutiamo di chiamarli miscele come vorrebbe la norma del Clp), che devono essere adeguatamente segnalati per evitare che i lavoratori prendano le adeguate precauzioni per la manipolazione. Un provvedimento del febbraio dello scorso anno ha modificato il decreto 81 introducendo la terminologia del Clp, sostituendo ad esempio il termine “preparati” con “miscele” e i vecchi simboli come la croce di S. Andrea con il punto esclamativo, l’uomo che esplode e via dicendo.
Nell’allegato 26 del “tomo” si parla di come devono essere etichettati i recipienti sul luogo di lavoro e nella sua ultima versione prevede solamente i pittogrammi Clp, che possono tuttavia essere sostituiti da appositi cartelli di avvertimento.
Non è ben chiaro come possa essere gestita la contraddizione tra prodotti con simbologia di un tipo e cartelli riportanti simboli diversi, ma non avrete mica tutti prodotti con etichetta vecchia?
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008
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Fonte: Agronotizie