In particolare il provvedimento prevede la revoca di 68 prodotti contenenti il famigerato coformulante amina di sego poliossietilata (CAS 61791-26-2), concedendo il minimo sindacale per smaltire le scorte attualmente sul mercato: a partire dall'entrata in vigore della revoca (22 agosto) sono consentiti tre mesi per la vendita (quindi sino al 21 novembre prossimo) e sei mesi per l'utilizzo (quindi sino al 21 febbraio 2017). L'elenco è stato aggiornato con un decreto correttivo, pubblicato subito dopo Ferragosto, in quanto nel primo provvedimento le revoche erano 85.
I prodotti rimasti (e anche quelli revocati, in quanto le scorte dovranno essere rietichettate o volantinate) non potranno essere utilizzati “nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili quali parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie”, quindi niente uso non professionale, ma continueranno ad avere gli impieghi non agricoli a patto che non vengano trattate aree costituite da “suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art.93, comma 1 e all’art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152” .
Le imprese titolari dei prodotti dovranno far pervenire ai rivenditori un fac-simile dell'etichetta adeguata anche per i prodotti revocati. Si calcola che le formulazioni contenenti l'amina di sego poliossietilata siano le più diffuse, quindi l'operazione che gli addetti alla filiera dovranno effettuare al ritorno delle ferie agostane sarà una delle più mastodontiche degli ultimi anni, sicuramente la più grossa dopo l'entrata in vigore del “decreto sanzioni” che in caso di violazione dei periodi di smaltimento scorte prevede multe da 20.000 a 35.000 euro per i commercianti e da 1.000 a 10.000 euro per gli utilizzatori.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Decreto: revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016.
- Modifica dell’allegato al decreto 9 agosto 2016 recante la revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate in attuazione del regolamento di esecuzione del 1 agosto 2016 (UE) 2016/1313 della Commissione.
- Regolamento 2016/1056 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione del 29 giugno 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del primo agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato
- Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
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Fonte: Agronotizie