Lo scorso 18 marzo è terminato il periodo per l'utilizzo delle scorte dei prodotti a base di bromuro di metile revocati in seguito alla Decisione 2008/753/CE della Commissione del 18 settembre 2008 e attuata in Italia nell'aprile del 2009. La disponibilità di mezzi alternativi sembra essere garantita, almeno in parte, dalla recente autorizzazione eccezionale (della durata di 120 giorni) dell'1,3-dicloropropene, ma la Decisione 2010/209/UE della Commissione del 26 marzo 2010 autorizza l'importazione per il successivo utilizzo nell'Unione Europea di oltre 800.000 kg “ODP equivalenti”1 di bromuro di metile. Il quantitativo, seppure pari al 57% di quanto autorizzato nel 2009 con la Decisione 2009/51/CE della Commissione del 15 dicembre 2008, resta sempre significativo, specialmente quando l'utilizzo sia come prodotto fitosanitario che come biocida sono vietati.

Il bromuro di metile trova impiego anche nella sintesi chimica quale agente metilante e un tempo era utilizzato anche come solvente per estrarre olio dai semi e dalla lana. Un tempo il bromuro di metile veniva utilizzato anche negli estintori, prima che comparissero gli Halon. Tuttavia tra le società che si sono aggiudicate le quote 2010 per l'importazione in Europa compare anche l'ellenica ALFA Agricultural, che opera direttamente sul mercato greco come impresa di fumigazione.

Difficile pensare che tutto quel Bromuro di metile verrà usato in laboratorio...

Per saperne di più

Provvedimenti comunitari

Provvedimenti nazionali

COMUNICATO. Non inclusione della sostanza attiva 'bromuro di metile' nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva in applicazione della decisione della commissione

Altri documenti

Biocidi:  Lista consolidata delle sostanze attive in revisione e delle sostanze attive nuove (xls, 127 KB)

 

1ODP = Ozone Depletion Potential: potenziale di riduzione dell'ozono. Il potenziale di riduzione dell'ozono del Bromuro di Metile, secondo il regolamento 2037/2000/CE del 29 giugno 2000, è di 0,6, fatto 1 quello dei FREON. La quantità effettiva che potrà essere importata nel 2010 va quindi divisa per 0,6: 829.320/0,6=1.382.200 kg.