In verità eravamo stati facili profeti nel pronosticare la pubblicazione di una rettifica/integrazione al comunicato 31 gennaio 2019, tante erano le carenze che impedivano ai produttori di immettere in commercio il prodotto seguendo le regole imposte dallo stesso ministero, rischiando sanzioni salatissime.
4 chili: sì o no?
La principale domanda cui il comunicato precedente non aveva saputo rispondere in modo convincente adesso ha una risposta ed è positiva, anche se in burocratese. La frase che le autorità avevano previsto è stata cambiata nella seguente:“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.
Quindi l’"obbligo” è di rispettare il quantitativo medio di 4 kg annui e quindi, se ci sarà bisogno questa soglia potrà essere oltrepassata, a patto di recuperare successivamente. Attenzione però: la frase non autorizza a superare le dosi approvate nell’etichetta autorizzata, se inferiori. Infatti ci sono molti rameici sul mercato che garantiscono l’efficacia a quantitativi inferiori ai 4 kg annui: per quelli le dosi autorizzate non potranno essere superate (e ci mancherebbe!!!).
Pesce d’Aprile
Le etichette riportanti le nuove diciture saranno valide a partire dal 1° aprile 2019. I formulati con data di produzione sino al 31 marzo 2019 potranno essere commercializzati e impiegati liberamente, a patto che vengano integrati con la consegna di un fac-simile riportante le nuove indicazioni.Controllori, siate clementi
Adesso ci dovrebbero essere meno spazi per potenziali sanzioni, ma la raccomandazione, in una realtà frammentata e spesso confusionaria come quella italiana, è sempre attuale.Farsi revocare il prodotto non conviene più
Chi avrà paura di aver bisogno di superare i 4 chili annui potrà quindi tranquillamente acquistare prodotti non revocati, anche se gli agrofarmaci revocati, nel periodo di smaltimento scorte, sono da considerarsi come gli altri.Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1981 della Commissione del 13 dicembre 2018 Che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
- Comunicato 31 gennaio 2019. Decreto direttoriale 31/01/2019 “Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanza attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.” (Pubblicazione online 01/02/2019)
- Comunicato del ministero della Salute. Rettifica ed integrazioni al comunicato del 31 gennaio 2019 recante: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
- Avviso ai naviganti n° 40. Per il rame quattro chili posson bastare. Le autorità italiane informano come applicare le restrizioni del regolamento di rinnovo dei rameici, in vigore da inizio anno
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Fonte: Agronotizie