Fine inverno molto tormentato per gli addetti alla filiera degli agrofarmaci rameici: dopo aver pubblicato un comunicato sull’applicazione delle restrizioni entrate in vigore dopo il rinnovo dell’approvazione Ue del celebre fungicida/battericida, il ministero della Salute è stato costretto a diramare una nota di rettifica e integrazione per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti ricevute dall’intero settore che, non dimentichiamo, sta iniziando la campagna 2019. I tecnici stanno facendo gli ultimi ritocchi alle strategie fitoiatriche da attuare, le aziende produttrici stanno preparando gli approvvigionamenti per il mercato e ogni ritardo e/o incertezza può tradursi in danni ingentissimi.
In verità eravamo stati facili profeti nel pronosticare la pubblicazione di una rettifica/integrazione al comunicato 31 gennaio 2019, tante erano le carenze che impedivano ai produttori di immettere in commercio il prodotto seguendo le regole imposte dallo stesso ministero, rischiando sanzioni salatissime.
 

4 chili: sì o no?

La principale domanda cui il comunicato precedente non aveva saputo rispondere in modo convincente adesso ha una risposta ed è positiva, anche se in burocratese. La frase che le autorità avevano previsto è stata cambiata nella seguente:
Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.
Quindi l’"obbligo” è di rispettare il quantitativo medio di 4 kg annui e quindi, se ci sarà bisogno questa soglia potrà essere oltrepassata, a patto di recuperare successivamente. Attenzione però: la frase non autorizza a superare le dosi approvate nell’etichetta autorizzata, se inferiori. Infatti ci sono molti rameici sul mercato che garantiscono l’efficacia a quantitativi inferiori ai 4 kg annui: per quelli le dosi autorizzate non potranno essere superate (e ci mancherebbe!!!).
 

Pesce d’Aprile

Le etichette riportanti le nuove diciture saranno valide a partire dal 1° aprile 2019. I formulati con data di produzione sino al 31 marzo 2019 potranno essere commercializzati e impiegati liberamente, a patto che vengano integrati con la consegna di un fac-simile riportante le nuove indicazioni.
 

Controllori, siate clementi

Adesso ci dovrebbero essere meno spazi per potenziali sanzioni, ma la raccomandazione, in una realtà frammentata e spesso confusionaria come quella italiana, è sempre attuale.
 

Farsi revocare il prodotto non conviene più

Chi avrà paura di aver bisogno di superare i 4 chili annui potrà quindi tranquillamente acquistare prodotti non revocati, anche se gli agrofarmaci revocati, nel periodo di smaltimento scorte, sono da considerarsi come gli altri.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1981 della Commissione del 13 dicembre 2018 Che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
  • Comunicato 31 gennaio 2019. Decreto direttoriale 31/01/2019 “Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanza attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.” (Pubblicazione online 01/02/2019)
  • Comunicato del ministero della Salute. Rettifica ed integrazioni al comunicato del 31 gennaio 2019 recante: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Avviso ai naviganti n° 40. Per il rame quattro chili posson bastare. Le autorità italiane informano come applicare le restrizioni del regolamento di rinnovo dei rameici, in vigore da inizio anno