Questo tipo di restrizione, ben nota agli agricoltori biologici (anche se per periodi più brevi), presenta numerosi problemi applicativi, a cominciare dall’obbligo di registrare i trattamenti per un periodo (7 anni) superiore a quello massimo previsto dalla normativa sul quaderno di campagna, che è di cinque anni. Un altro interrogativo che gli addetti alla filiera si troveranno a risolvere per la prima volta è quando si applicano le limitazioni di un regolamento di rinnovo, che di punto in bianco sembrano entrate immediatamente in vigore. Per rispondere a tutti queste domande il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio portale un comunicato in cui chiede alle aziende titolari di autorizzazioni di prodotti rameici tutta una serie di adempimenti per poter gestire al meglio questa complicata transizione. Vediamo quali.
Etichette
Entro il 31 marzo 2019 i titolari di autorizzazione dovranno inviare al ministero della Salute le etichette dei prodotti contenenti rame modificate in modo che non venga superato il limite massimo di 4 kg di rame per anno, agendo solamente sul numero massimo dei trattamenti. La scadenza coincide anche col termine per presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione dei relativi formulati. Oltre a limitare i quantitativi le etichette – non è ancora ben chiaro dove – dovranno anche riportare la seguente frase:“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.
Come tutte le norme frutto di negoziazione, anche questa frase è tutt’altro che inequivocabile e sembra voler contemporaneamente concedere e negare l’elasticità che a parole tutti i ministeri competenti, a partire dall’agricoltura, sembrano volere. Sicuramente il ministero dovrà pubblicare una circolare interpretativa del comunicato, perché i dubbi non si fermano qui.
Quando entra in vigore?
Qui il mistero s’infittisce: il comunicato prosegue confermando che le etichette modificate verranno pubblicate sulla Banca dati del ministero della Salute e che “I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni”.Il tutto senza nessuna data e senza alcun riferimento alla cosiddetta “Frase di tracciabilità” che da anni sancisce la data di validità del testo dell’etichetta dove compare.
Controllori, siate clementi
Ci sono tutti gli ingredienti per una potenziale strage, in quanto i controllori, che dal 2014 possono comminare sanzioni di migliaia di euro quando trovano irregolarità anche formali, non appena l’etichetta sarà pubblicata sul portale potranno andare a caccia di situazioni irregolari che, in una realtà frammentata e complicata come quella italiana, sicuramente non mancheranno.Conviene farsi revocare il prodotto
Paradossalmente, chi per quest’anno vorrà continuare a distribuire 6 od 8 kg di rame per ettaro basta che compri prodotti non rinnovati e che verranno revocati a partire dal 1° aprile prossimo: sino al 30 settembre 2019 potranno essere venduti senza limitazioni e usati sino al 31 marzo 2020. Sembrerebbe una valida alternativa alla ricerca di tecnici compiacenti che diagnostichino carenze di rame sulla vite. Attenzione: il rame distribuito attraverso l’uso di prodotti revocati andrà comunque annotato sul quaderno di campagna ed entrerà comunque nel computo dei sette anni (o almeno dei primi cinque…).Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione del 13 dicembre 2018 Che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
- Comunicato 31 gennaio 2019. Decreto direttoriale 31/01/2019 “Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanza attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.” (Pubblicazione online 01/02/2019)
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Fonte: Agronotizie