Dopo aver accompagnato il celebre ftalimidico all'approvazione europea come prodotto fitosanitario, l'Italia ha svolto il ruolo di stato relatore anche nella valutazione del folpet come biocida. Il prodotto viene infatti utilizzato come preservante durante lo stoccaggio delle vernici (PT 6), di pellicole e rivestimenti (PT 7) e plastiche (PT 9). Nonostante l'opposizione della solita Svezia, il principio attivo è stato approvato per tutte e tre le tipologie di utilizzo, confermando quanto già avvenuto nel settore fitoiatrico.

Nonostante la sfavorevole classificazione tossicologica (il folpet è sospetto cancerogeno – di categoria 2, quella “più lieve”), il prodotto non è stato inserito nella lista dei “candidati alla sostituzione”, poco invidiabile graduatoria riservata ai prodotti con caratteristiche tossicologiche e ambientali accettabili ma non ottimali.

In tutti e tre i casi il prodotto è stato approvato con il solo diniego della Svezia, che ha preso ufficialmente le distanze facendo mettere a verbale una nota in cui sostiene che l'approvazione concessa include anche scenari di utilizzo con rischio non accettabile: ad esempio nel PT 7 (trattamento pellicole e rivestimenti) l'approvazione avrebbe dovuto riguardare solo l'uso professionale e nel PT 9 (trattamento delle plastiche) essere limitata al solo Pvc, unico scenario per il quale è stato dimostrato un rischio accettabile. Posizione tipicamente politica quella della Svezia, che sa benissimo che la valutazione dei dossier dei singoli formulati è più approfondita e colma eventuali lacune emerse dalla valutazione della sostanza attiva.

Questione di dosi
In questo caso le concentrazioni di utilizzo del folpet come biocida (0,2-0,75%) sono più o meno in linea con quelle utilizzate come fitosanitario (0,375%), anche se gli scenari di utilizzo non sono ovviamente comparabili. Tuttavia l'ordine di grandezza è il medesimo, così come il positivo esito della valutazione.

Per saperne di più
  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione del 28 settembre 2015 Che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6
  2. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione del 28 settembre 2015 Che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9
  3. Biocidal Products Committee (BPC) Opinion on the application for approval of the active substance: Folpet Product type: 6
  4. Biocidal Products Committee (BPC) Opinion on the application for approval of the active substance: Folpet Product type: 7
  5. Biocidal Products Committee (BPC) Opinion on the application for approval of the active substance: Folpet Product type: 9
  6. Regolamento (UE) n. 528/2012 del parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 Relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.
  7. Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE