Nell'ambito del consueto approfondimento sui ricorsi contro le decisioni comunitarie in materia di prodotti fitosanitari, oggi ci occupiamo di Difenilammina.

Il celebre antiriscaldo per le mele, autorizzato in Italia sin dal 1972, è stato revocato in Europa (“non iscritto”) a fine 2009 (decisione 2009/859/CE) in quanto carente di informazioni sui metaboliti e sulla possibile formazione delle pericolosissime nitrosammine durante l'uso (in particolare in eventuali miscele estemporanee, peraltro non previste), nella conservazione della sostanza attiva, nelle derrate trattate e nei trasformati.

La lacuna non ha permesso alle autorità una corretta valutazione del rischio alimentare della sostanza ed è quindi risultata fatale. Di diverso avviso erano i notificanti (Xeda International e Pace international), che nel successivo febbraio del 2010 hanno presentato ricorso al tribunale di primo grado, chiedendo anche l'adozione di provvedimenti sospensivi urgenti in quanto la revoca della sostanza avrebbe causato danni irreparabili alle aziende. La domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta nell'aprile del 2010, in quanto la perdita in termini di fatturato, stimata tra l'1 e il 10% del totale, era ben al di sotto della soglia del 10% considerata critica per la sopravvivenza economica delle imprese.

Nel maggio del 2010 i notificanti, unitisi con altre imprese a formare il “Dyphenilamine data development consortium”, hanno presentato la “resubmission” secondo la procedura accelerata prevista dal regolamento 33/2008/CE, domanda attualmente in fase di valutazione (a novembre 2010 lo stato relatore Irlanda ha preparato la monografia dei dati aggiuntivi). Infine nel febbraio scorso la sola Xeda ha presentato nuova istanza di sospensione della decisione di revoca, ricorso respinto nuovamente dalla Corte con sentenza dell'8 aprile scorso.

Rimane comunque aperto il provvedimento principale, in cui la Corte dovrà valutare la solidità delle argomentazioni alla base della decisione di revoca europea della sostanza.

Come di consueto noi preferiamo che le questioni di sicurezza alimentare vengano discusse nelle sedi appropriate e non nei tribunali, per cui ci auguriamo una rapida conclusione della valutazione della documentazione scientifica aggiuntiva, in modo che, una volta confermatane l'innocuità, questo importante mezzo tecnico torni presto a disposizione della filiera.

 

Per saperne di più

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9262]

Disposizione del presidente della Corte Generale sulla richiesta di provvedimenti urgenti di sospensione della decisione 2009/859/CE presentata il 22 febbraio 2010 da Xeda International e Pace international. Provvedimento dell'30 aprile 2010 [In inglese]

Disposizione del presidente della Corte Generale sulla richiesta di provvedimenti urgenti di sospensione della decisione 2009/859/CE presentata il 22 febbraio 2010 da Xeda International. Provvedimento dell'8 aprile 2011 [In inglese]