Mancano poco più di due mesi all'entrata in vigore della riclassificazione degli agrofarmaci in attuazione del regolamento europeo 790/2009 del 10 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 settembre 2009 (vedi articolo).

La variazione della classificazione delle sostanze elencate nel provvedimento, riepilogate in tabella 1, comporterà l'adeguamento dell'etichetta di oltre 500 agrofarmaci, stima per difetto che non tiene conto dei coformulanti, spesso decisivi per la qualità del prodotto finale, in quanto nella grande maggioranza dei casi sono (giustamente) coperti da riservatezza e noti solo alle autorità e ovviamente al produttore.

In alcuni casi la scheda di sicurezza può essere di aiuto (le sostanze pericolose vanno dichiarate), ma riteniamo che anche con queste premesse sia abbastanza semplice comprendere la portata dell'avvenimento che interessa oltre il 13% degli agrofarmaci attualmente censiti (3624), percentuale che supera il 20% se consideriamo solo i prodotti segnalati in commercio (2163).
Nell'oltre quarantennale storia della fitoiatria moderna (consideriamo come inizio il 1968, anno di pubblicazione del famoso DPR 1255), questo adeguamento è il quarto in ordine di grandezza, dopo le riclassificazioni del 1990 e del 2003, che avevano interessato la quasi totalità degli agrofarmaci allora in commercio (si parla di migliaia di prodotti), e del regolamento 396/2005, che invece ne ha coinvolti un migliaio.

Se aggiungiamo che, contrariamente a provvedimenti analoghi, è la prima volta che, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto (che riteniamo piuttosto improbabili, anche alla luce della circolare pubblicata sul portale del Ministero della salute lo scorso 7 settembre), non saranno previsti periodi di smaltimento scorte dei prodotti con la vecchia etichetta, è facile ipotizzare che l'influenza sull'intera filiera sarà notevole.
Comunque tutto sembra procedere secondo la tabella di marcia: la valutazione delle proposte di classificazione si è appena conclusa e le imprese hanno già ricevuto per posta elettronica la classificazione finale che comparirà sugli imballaggi dei prodotti.
Le confezioni che risultassero già in commercio prima del 1° dicembre 2010 potranno essere adeguate anche con un fac-simile (volantino) riportante l'etichetta aggiornata. L'assenza di un periodo di smaltimento scorte, non previsto dal regolamento, può sembrare traumatica, ma introduce una straordinaria semplificazione: lo stesso prodotto avrà una sola classificazione, mentre in passato durante il periodo di smaltimento scorte coesistevano agrofarmaci identici ma con classificazione diversa, con evidente confusione per l'utilizzatore.

Un esempio pratico: il Mancozeb

Il celebre fungicida di contatto è la sostanza maggiormente rappresentata in questa particolare classifica: 240 agrofarmaci riclassificati (118 segnalati in commercio), seguito dallo zolfo con 212 (132 in commercio) e staccato di molte lunghezze l'MCPA con 46 (30 in commercio).
Anche in Europa il primato è assicurato: la sola Francia, ad esempio, conta 172 agrofarmaci contenenti mancozeb contro 140 contenenti zolfo. In tutti gli agrofarmaci che contengono almeno il 5% di mancozeb (quindi la totalità) la sostanza contribuisce alla classificazione del preparato con il simbolo di pericolo Xn (Nocivo) e la frase di rischio R63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati), mentre è sufficiente l'1% per il simbolo Xi (Irritante) e la frase di rischio R43 (Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle).

Preparati che contengono almeno il 25% di mancozeb assumono infine il simbolo di pericolo N (Pericoloso per l'ambiente) e la frase di rischio R50 (Altamente tossico per l'ambiente acquatico). Poichè il formulato “tipo” del mancozeb ne contiene dal 30 al 75%, la classificazione più frequente sarà Xn,N (Nocivo e pericoloso per l'ambiente), con le citate frasi di rischio R43, R63, ed R50. Il simbolo Xn renderà obbligatorio il patentino per l'acquisto, la frase di rischio R50 farà scattare l'ecotassa del 2% e la frase R63 innalzerà il livello di attenzione dei comitati per la stesura dei disciplinari di produzione integrata.
Il tutto a partire dal 1° dicembre prossimo. Quante normative basate, spesso a proposito, sulla classificazione! La quarantennale (anche se “rinfrescata” nel 2001) legge sul patentino discrimina l'acquisto dei prodotti nocivi e tossici, ma secondo logica dovrebbe agire sull'impiego: chi acquista spesso non vede nemmeno il prodotto. Il contributo per la sicurezza alimentare penalizza i prodotti pericolosi per l'ambiente: forse è giusto, ma cosa c'entra con la sicurezza alimentare?

Ma non c'è solo il mancozeb

Non potevamo non citare uno dei più celebri fungicidi per evidenziare le conseguenze dell'imminente applicazione del Regolamento 790/2009.
Con le informazioni in nostro possesso abbiamo anche cercato di quantificare il numero dei formulati che cambieranno etichetta. I risultati, puramente indicativi, sono riportati in tabella 1.

Per saperne di più

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)

REGOLAMENTO (CE) N. 790/2009 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Tabella 1. Elenco delle sostanze (principi attivi) di interesse fitoiatrico interessate dal regolamento 790/2009 ordinate per numero di prodotti riclassificati (stima indicativa effettuata in base alla classificazione delle sostanze attive che non tiene conto delle miscele).

Sostanza attiva

Totale prodotti

In catalogo

Riclassificati

mancozeb (ISO)

240

118

240

sulfur

212

132

212

MCPA (ISO)

46

30

29

clopyralid (ISO)

13

7

13

tetraconazole (ISO)

20

12

10

glufosinate ammonium (ISO)

9

1

9

tolclofos-methyl (ISO)

9

6

9

tribenuron-methyl

12

9

7

chlorpropham (ISO)

4

4

4

triticonazole

4

0

4

clodinafop-propargyl (ISO)

5

3

3

cyprodinil (ISO)

3

3

3

esfenvalerate (ISO)

3

0

3

maneb (ISO)

3

0

3

mepanipyrim

2

1

2

propineb (ISO)

2

1

2

cyazofamid

2

2

1

cyfluthrin (ISO)

9

1

1

acetamiprid (ISO)

1

1

0

alpha-cypermethrin

5

2

0

aluminium phosphide

6

4

0

azimsulfuron (ISO)

1

1

0

captan (ISO)

19

9

0

chlorothalonil (ISO)

9

3

0

clothianidin

4

1

0

deltamethrin (ISO)

20

17

0

fipronil (ISO)

1

0

0

flufenacet (ISO)

8

2

0

forchlorfenuron (ISO)

1

1

0

fosetyl-aluminium (ISO)

78

42

0

imidacloprid (ISO)

38

26

0

lambda-cyhalothrin (ISO)

7

5

0

magnesium phosphide

3

3

0

metaldehyde

70

25

0

metribuzin (ISO)

15

11

0

metsulfuron-methyl (ISO)

9

6

0

milbemectin (ISO)

1

1

0

oxadiargyl (ISO)

2

0

0

pethoxamide

4

4

0

profoxydim

1

1

0

pyraclostrobin

7

6

0

pyraflufen-ethyl (ISO)

1

0

0

pyrimethanil (ISO)

5

3

0

spinosad (ISO)

5

4

0

tepraloxydim (ISO)

1

1

0

thiamethoxam

8

5

0

zoxamide

7

4

0

folpet (ISO)

55

25

0

prosulfuron (ISO)

2

2

0