Per l'alluvione dell'Emilia Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023 è vigente l'ordinanza numero 11/2023 - con la quale sono indicati tempi e modalità per le richieste di rimborso alle imprese danneggiate dall'evento – anche quelle agricole - firmata dal commissario straordinario per l'alluvione Francesco Paolo Figliuolo: infatti, dopo la registrazione dalla Corte dei Conti del 25 ottobre scorso l'ordinanza 11/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 3 novembre scorso e sul sito web del commissario.
Per l'operatività occorrerà attendere l'apertura dei portali dedicati dalle Regioni per la presentazione delle istanze di rimborso, che così saranno presentate ai Comuni. Sul piatto ci sono – per tutti i settori produttivi – non più di 120 milioni di euro, soldi previsti dall'articolo 20 sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, numero 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” come convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, numero 100.
Non si tratta in questo caso dei fondi del ministero dell'Agricoltura e del Feaga, da richiedere sul portale Sian mediante Agea Organismo Pagatore. Infatti la maggior parte di queste risorse è destinata al ripristino dei terreni, delle infrastrutture viarie interpoderali, sostiene i costi di sfangamento e smaltimento dei detriti che hanno colpito terreni e altri beni immobili dell'azienda agricola e limita la copertura dei danni a colture rispetto ai "frutti in maturazione o in stoccaggio" rientranti nei disciplinari di produzione delle Dop e delle Igp, normate dal Regolamento Ue 1151 del 2012.
Inoltre, senza la condizione sopra esposta, è possibile fare domanda per la ricostituzione delle scorte vive e morte, quali materie prime, capi morti, solo se già esistenti al momento degli eventi calamitosi, per il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive.
Come pure saranno in ogni caso indennizzabili le reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina, rientranti a pieno titolo nella categoria "strutture agricole".
Agricoltori beneficiari condizionati
Potranno accedere alla richiesta di indennizzo le imprese agricole anche in forma societaria, con sede legale, operativa o con unità locali, che esercitavano la propria attività nei territori delimitati, colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo compreso tra il 1° e il 17 maggio 2023. L'impresa agricola è legittimata a presentare l'istanza anche in caso di cessione dell'azienda successiva al periodo dell'evento catastrofico.
Prima ancora di presentare la domanda però occorre tenere presente che i contributi previsti da questa ordinanza, per il settore agricolo costituiscono aiuti di Stato e sono subordinati all'approvazione ai sensi della comunicazione della Commissione “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” (2022/C 485/01). E pertanto il Masaf dovrà provvedere alle prescritte comunicazioni alla Commissione Ue.
Inoltre, i contributi previsti dall'ordinanza commissariale 11/2023 sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento periziato.
Ma le imprese agricole e agroindustriali che hanno ottenuto una concessione di aiuto a valere sui programmi di sviluppo rurale 2014-2022 e sui Complementi di sviluppo rurale 2023-2027 e sull'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, numero 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non possono rendicontare spese per gli stessi costi ammessi a contributo. Pertanto, se per i danni subiti dalla medesima azienda si intende presentare istanza sia ai sensi dell'articolo 12 che sui fondi previsti dall'articolo 20 sexies, occorre fare attenzione a non sovrapporre le stesse voci di costo, delle due domande, pena l'esclusione dai benefici della seconda istanza presentata in ordine di tempo.
Per memoria, l'articolo 12 del Decreto Alluvione è quello che prevede i fondi per l'agricoltura, che sono disponibili previa domanda al Sian tramite Agea Organismo Pagatore, con procedura da definire dal 6 novembre e fino al 16 novembre e pagamenti da effettuarsi entro il 30 novembre 2023.
Entità dei rimborsi
Come riportato nell'articolo 2 dell'ordinanza 11/2023, si prevede nei limiti delle risorse stanziate all'articolo 20-sexies del decreto legge 61/2023, il riconoscimento di un indennizzo fino al 100% delle spese ammissibili, con le modalità sotto riportate a seconda dell'entità dei danni subiti e riportati in perizia:
- se il danno riconosciuto non supera la somma di 40mila euro, l'erogazione avverrà nel limite del 50% del totale del contributo concesso a titolo di anticipazione, mentre la restante parte sarà erogata a conclusione della rendicontazione finale delle spese e dei relativi controlli;
- se il danno riconosciuto è superiore a 40mila euro, sarà concessa una prima anticipazione in misura pari almeno a 40.000 euro.
In questo secondo caso la restante parte sarà così erogata:
- anticipazioni nei limiti del 50% della prima misura di contributo concesso;
- saldo, a conclusione della rendicontazione finale delle spese.
Nel caso in cui l'interezza delle risorse da erogare non fosse disponibile, resta salva la possibilità in capo al Commissario di emettere ulteriori decreti di concessione per l'erogazione delle quote restanti.
Come chiedere i contributi
La domanda per l'ottenimento dei rimborsi deve essere presentata ai comuni tramite la piattaforma informatica dedicata, dal legale rappresentante dell'impresa danneggiata, o da un suo delegato munito di procura speciale.
Questo articolo è stato modificato il 13 novembre 2023 nel terzo capoverso dell'articolo e negli ultimi capoversi del paragrafo 'Agricoltori beneficiari condizionati'