Seconda fase dell'attuazione del nuovo regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose e delle miscele (nuovo termine che sostituirà, chissà perchè, quello di preparati).

Piccolo riepilogo delle puntate precedenti.

Le etichette e le schede di sicurezza degli agrofarmaci e dei prodotti chimici pericolosi in genere sono stilate in base alle caratteristiche di pericolosità (proprietà chimico-fisiche, tossicologiche e ambientali) delle sostanze che compongono il prodotto. Sino all'entrata in vigore del regolamento 1272/2008, la lista comunitaria delle sostanze pericolose con la loro classificazione, strumento indispensabile per stimare la pericolosità del prodotto e fornire una corretta informazione a chi può a vario titolo entrarne in contatto, era contenuta come allegato (allegato 1) della direttiva 67/548. Questa lista, appena sostituita da quella dell'”allegato VI, parte 3” del regolamento (finalmente qualcosa di diverso dall'allegato 1!), era stata appena aggiornata da due direttive, quella del cosiddetto 30° adeguamento al progresso tecnico (direttiva 2008/58/CE) e l'altra di quello successivo (31° adeguamento, direttiva 2009/2/CE), che sono di fatto “nate morte”. Questo aveva creato una momentanea situazione di imbarazzo sulla quale la Commissione, interpellata in merito, aveva suggerito di rivolgersi al produttore per le informazioni più aggiornate. Questa soluzione valeva ovviamente in quei casi in cui i prodotti potevano essere commercializzati senza l'autorizzazione delle autorità competenti, ma è una buona opportunità anche nel caso degli agrofarmaci.

Rimettere le cose a posto

Ecco che il regolamento 790/2009 del 10 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L235 del 5 settembre scorso, inserisce nella nuova lista delle sostanze classificate ufficialmente quelle elencate delle direttive “dimenticate” 2008/58/CE e 2009/2/CE. Ora il cosiddetto vuoto legislativo temporaneo è stato colmato e tutta la normativa europea in materia di sostanze pericolose è quindi “allineata”. Non sarà più necessario attuare i suggerimenti della Commissione Europea (anche se consultare periodicamente il produttore sulla pericolosità di quello che vende non è mai cattiva abitudine), in quanto possiamo contare su di una solida base giuridica.

Tutto chiaro? Chiarissimo, anzi oscuro: non regolamenti, ma suggerimenti!

Perdonateci la battuta da grillo parlante (speriamo che tra di voi non ci siano molti pinocchi e non ci schiaccino..), ma c'è un ultimo dubbio che ci attanaglia: da quando si applica la nuova classificazione? Il regolamento da una parte sancisce che l'aggiornamento decorre dal 1° dicembre 2010 per tenere conto dei tempi tecnici per lo smaltimento delle scorte dei prodotti con vecchia etichettatura (prassi più che normale e consolidata a livello diremmo mondiale), ma dall'altra parte afferma inequivocabilmente che la nuova classificazione ed etichettatura può essere adottata anche anteriormente. Quindi la data del 1° dicembre 2010 va considerata come un suggerimento? Nel nostro caso l'ardua sentenza spetta alle autorità del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali!

In attesa del verdetto, il solito esempio per familiarizzare con la materia

Innanzitutto cerchiamo di capire come interpretare il documento, cosa non del tutto immediata. Tutte le sostanze classificate sono riportate due volte, una volta con l'astrusa (almeno per ora: abbiamo diversi anni per farci l'abitudine) classificazione del GHS/CLP e una seconda volta con la consueta notazione usata nella precedente legislazione (quella con le celeberrime frasi R ed S). La ripetizione “in chiaro” della classificazione non è ovviamente stata inserita per motivi di nostalgia ma perchè il lungo percorso verso la completa adozione del regolamento CLP, che si concluderà nel 2015, prevede che in una prima fase, che terminerà il 1° dicembre 2010, per classificare le sostanze si usi la “vecchia” direttiva 67/548 nei criteri e nelle modalità, mentre per l'elenco delle sostanze classificate ufficialmente si dovrà fare riferimento a quello del nuovo regolamento, da qui la necessità della doppia notazione. Questa doppia classificazione verrà mantenuta sino a quando i preparati (o miscele nella nuova terminologia) continueranno ad essere classificati secondo la “vecchia” direttiva 99/45, che nel 2015 verrà messa definitivamente a riposo. Le sostanze verranno invece classificate interamente nel “nuovo modo” a partire dal 1° dicembre 2010. Questo lungo periodo di “doppia circolazione della moneta” è stato previsto per poter assicurare la puntuale applicazione degli aggiornamenti della classificazione delle sostanze che, specialmente quando riguardano aspetti critici come le proprietà CMR (Cancerogenesi, Mutagenesi e Tossicità riproduttiva), sono indispensabili per poter attuare le necessarie misure di prevenzione e scongiurare malattie professionali o conseguenze anche peggiori. Nella tabella sottostante abbiamo riportato a titolo di esempio la classificazione del primo principio attivo di interesse fitoiatrico che abbiamo trovato nel regolamento. Non essendo più in commercio in Italia, è l'esempio perfetto. Lasciamo ai lettori più curiosi il compito di trovare gli altri principi attivi di interesse fitoiatrico elencati nel regolamento: avrete delle belle sorprese!

Per saperne di più

Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche: http://echa.europa.eu

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento della Prevenzione: http://www.ministerosalute.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=ded&id=316

Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it

 

 

Sostanza di esempio

Simbologia e spiegazione

Note

 

Carbaryl

Regolamento CLP

 

Sia nel CLP che nella 67/548 le Categorie CMR sono 3, ma nel primo sono 1a, 1b e 2; nell'altro 1,2, e 3. Quindi la categoria 2 del CLP corrisponde alla categoria 3 della direttiva 67/548

Carc. 2 – H351: Cancerogeno di Categoria 2 - Sospettato di provocare il cancro

Acute Tox. 4 * - H332: Categoria 4 di tossicità acuta – Nocivo se inalato

Acute Tox. 4 * - H302: Categoria 4 di tossicità acuta – Nocivo se ingerito,

Aquatic Acute 1 – H400: Categoria 1 di tossicità per l'ambiente acquatico – Altamente tossico per gli organismi acquatici

Direttiva 67/548

Carc. Cat. 3; R40: Cancerogeno di categoria 3; Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.

Xn; R20/22: Nocivo per inalazione e ingestione

N;R50: Pericoloso per l'ambiente – Altamente tossico per gli organismi acquatici