Nel precedente articolo pubblicato su Agronotizie il 13 maggio scorso,  erano stati annunciati alcuni cambiamenti relativi al trasporto dei fitofarmaci considerati quali inquinanti ambientali; di seguito troverete un elenco dei principali adempimenti ai quali saranno sottoposti tutti i prodotti rispondenti alle caratteristiche di inquinanti ambientali, ai sensi della Direttiva 67/548/CE (simbolo N) .

Etichetta 'N' per l'immissione in commercio degli inquinanti ambientali

Tali prodotti, dal 1° luglio 2005, data di recepimento della Direttiva 2004/111/Ce che introdurrà al livello nazionale le novità dell'accordo Adr, saranno classificati  con  il numero Onu 3077 se allo stato solido, oppure sotto il numero Onu 3082, se allo stato liquido, entrambi nella classe 9 di pericolo (materie pericolose diverse) .

Etichetta per il trasporto di materie della classe 9 Adr

La corretta classificazione dei prodotti  ai fini del trasporto sarà quindi la seguente:

UN 3077 Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente, solida , n.a.s. - Classe 9 - Gruppo Imballaggio III

oppure

UN 3082 Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente, liquida, n..a.s.  - Classe 9  - Gruppo Imballaggio III

Per il trasporto dei prodotti sopra elencati si dovrà  seguire una delle seguenti procedure  previste dall'Accordo Adr:

1) Trasporto in esenzione totale per quantità limitate

La formula dell'esenzione totale è prevista solo nel caso siano  rispettate precise regole legate alla tipologia ed alla capacità  degli  imballaggi da utilizzare per il trasporto .

Se sussistono tutte le condizioni previste dal paragrafo 1.1.3.4 Adr,  relative alle quantità massime per imballaggio della materia pericolosa da trasportare, non dovranno essere applicate  particolari prescrizioni per il trasporto.
Sarà comunque necessario etichettare gli imballaggi esterni con una losanga contenente il numero Onu del prodotto da trasportare .

2) Trasporto in esenzione parziale

La formula dell'esenzione parziale  è prevista solo per trasporti di quantità di merci pericolose non superiori ai limiti consentiti dalla tabella presente al paragrafo 1.1.3.6 Adr.

Se il trasporto non eccede tali limiti, dovranno essere soddisfatte  le seguenti prescrizioni :

a) Documento di trasporto classificato con indicazione dell'esenzione parziale

b) Imballaggi omologati ed etichettati con simboli di pericolo

c) Estintore da 2 kg. a bordo del mezzo

d) Fissaggio del carico

e) Formazione del personale addetto al trasporto ed allo scarico carico

f) Divieto di fumare

g) Divieto di apertura dei colli

3) Trasporto in Adr

Qualora non sussistano le condizioni previste nei punti precedenti, il trasporto sarà assoggettato appieno alle disposizioni previste dall'Accordo Adr.

Tra le disposizioni principali ricordiamo l'abilitazione dei conducenti, l'identificazione dei mezzi di trasporto, la consegna delle istruzioni di sicurezza, le dotazioni di bordo (borsa Adr) e la nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti.

Le procedure sopra riportate sono applicabili in linea di principio a tutte le tipologie di merci pericolose previste dall'Accordo Adr e si differenziano tra prodotto e prodotto solo per il limite quantitativo imposto dalla norma.

Merci considerate molto pericolose avranno limiti di esenzione molto restrittivi, mentre merci con pericolosità minore avranno limiti di esenzione più ampi.

 

Per maggiori chiarimenti su quanto riportato, vi invitiamo a contattarci visitando il sito www.dgsa.it  o inviando una mail all'indirizzo info@dgsa.it.