Dopo innumerevoli richieste di chiarimenti da rivenditori, agricoltori e altri addetti ai lavori, il ministero della Salute ha pubblicato una circolare esplicativa (prot. 18898 dell’8 maggio 2017) sulle rimanenze di prodotti fitosanitari e coadiuvanti (aggiungiamo noi) recanti ancora la vecchia etichetta Dpd.
Confermando quasi totalmente quanto da noi affermato nel precedente avviso, le autorità hanno finalmente messo nero su bianco e con chiarezza, anche se con una piccola dimenticanza che colmeremo noi con la nostra interpretazione, come i “distributori, compresi i rivenditori al dettaglio”, l’agricoltore professionale (con e senza dipendenti) e i titolari di autorizzazione all’immissione in commercio dovranno gestire i prodotti fitosanitari e coadiuvanti con etichetta vecchia (Dpd) sino al 1° giugno 2017 e successivamente.
 

Alcune precisazioni

I prodotti fitosanitari e coadiuvanti e le altre miscele pericolose sin dal 1° giugno 2015 possono essere immessi sul mercato (= venduti per la prima volta in Italia dal titolare dell’autorizzazione in commercio) solo con l’etichetta Clp. I prodotti che trovate con vecchia etichetta Dpd usufruiscono di una deroga di due anni che vale per le immissioni in commercio antecedenti al 1° giugno 2015 e in assenza di ulteriori variazioni di etichetta resesi necessarie per altri motivi (ad esempio cancellazione colture per modifiche nei limiti massimi di residuo o ulteriore adeguamento della classificazione). In caso contrario il prodotto va rietichettato con l’etichetta Clp.
 

Gestione dei prodotti con etichetta vecchia (Dpd)

Quindi, una volta appurato che le scorte di prodotti con vecchia etichetta Dpd possono correttamente usufruire della deroga (come fare? Lo spiegheremo alla fine del pezzo, abbiate un po’ di pazienza), ecco cosa le autorità si aspettano dai vari attori della filiera.
 

Distributori, compresi i rivenditori al dettaglio

Sino al 31 maggio 2017 potranno ancora vendere prodotti con vecchia etichetta Dpd in regola con la deroga, successivamente dovranno:
  • previo accordo restituire al titolare dell’autorizzazione i prodotti con etichette redatte secondo la precedente Direttiva, o con imballaggi difformi da quelli previsti dal regolamento Clp ai fini della rietichettatura ed eventuale reimballaggio
oppure
  • smaltire i prodotti fitosanitari non conformi secondo le modalità consentite dalla norma vigente sulla materia
e
  • collaborare alla diffusione di schede di sicurezza aggiornate agli utilizzatori


Agricoltori professionali

Dal 1° giugno 2017 gli agricoltori professionali potranno usare i prodotti con vecchia etichetta Dpd a patto che:
  • la data di produzione sia anteriore al 31 maggio 2015 (fa fede il lotto di produzione, anche se c’è un piccolo trabocchetto – vedi oltre)
  • siano disponibili schede di sicurezza aggiornate ai sensi del regolamento 2015/830
  • se l’agricoltore professionale ha dipendenti, per ottemperare al DL 81 del 2008 deve anche dotarsi dell’etichetta aggiornata secondo il Clp.


Trabocchetti

Per non incorrere in guai seri, viste le salatissime sanzioni previste dal decreto del 2014, è opportuno seguire i seguenti suggerimenti.

Come capire se un prodotto con etichetta Dpd può essere effettivamente usato dopo il 31 maggio 2017 o se va solo smaltito
Intanto un prodotto con vecchia etichetta Dpd può essere usato dopo la scadenza solo se esiste la sua versione aggiornata con etichetta Clp. Ci sono prodotti in commercio per i quali l’etichetta Clp non esiste e quindi, non esistendo né etichetta, né scheda di sicurezza Clp, non possono essere utilizzati.
La condizione è necessaria ma non sufficiente, in quanto una modifica sostanziale (ad esempio cancellazione colture per modifiche nei limiti massimi di residuo o ulteriore adeguamento della classificazione) potrebbe avere reso necessaria la rietichettatura con la versione Clp. Come fare per capirlo rapidamente? Sicuramente la prima cosa da fare è consultare il titolare della registrazione, il cui recapito figura in etichetta o, in alternativa, il distributore, anch’esso spesso indicato in etichetta.
Potete consultare le varie banche dati, a iniziare da quella del ministero della Salute: se l’etichetta Clp riporta ancora la data del 1° giugno 2015 avete buone probabilità che il prodotto sia in regola, se è successiva invece occorre valutare caso per caso. Se l’etichetta Clp non è in banca dati siete nei guai: il prodotto con tutta probabilità dopo il 31 maggio 2017 va smaltito come rifiuto. Questa era la dimenticanza che abbiamo colmato.

Lotto di produzione
Verificare se il prodotto è stato confezionato prima del 31 maggio 2015 osservando il lotto di produzione potrebbe non essere agevole: l’obbligo di indicare la data di produzione sull’imballaggio risale infatti al 14 giugno 2015. Prima il numero di lotto era normalmente un codice da cui si può sì risalire alla data di produzione, ma non senza consultare il produttore. Molto meglio verificare le fatture: se ne trovate anteriori al 31 maggio 2015 il prodotto è stato formulato e confezionato sicuramente prima di quella data.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi