Nove regolamenti di approvazione pubblicati lo stesso giorno non sono un evento frequente, specialmente se otto di questi riguardano sostanze utilizzate come biocidi.

I provvedimenti sono stati pubblicati lo scorso 25 ottobre e riguardano anche prodotti a molteplice attitudine, come ad esempio il fungicida triazolico tebuconazolo, l'insetticida etofenprox, il disinfestante fosfuro di alluminio e il rameico solfato di rame pentaidrato che, non supportato come agrofarmaco (per ragioni economiche e non ambientali), trova la sua rivincita come biocida anti alghe.

Non poteva mancare il 55° principio attivo approvato dal regolamento 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, il fungicida per le patate penflufen, che si va ad aggiungere alle 354 sostanze che il regolamento ha ereditato dalla vecchia direttiva 91/414.
Cominciamo da quest'ultimo.

Penflufen. Fungicida di Bayer per il trattamento dei tuberi delle patate da seme contro la Rhizoctonia, l'iter di Penflufen è iniziato nel dicembre del 2009, quando la multinazionale tedesca ha presentato domanda al Regno Unito, che ha impiegato quasi due anni per preparare il riassunto della valutazione effettuata in qualità di stato relatore. La discussione comunitaria ha impiegato altri due anni, trovando una sintesi solamente con l'applicazione di misure di mitigazione del rischio quali il divieto di applicare il prodotto sullo stesso appezzamento più di una volta ogni tre anni, complice la persistenza nel terreno della sostanza e dei suoi sei metaboliti.

Tebuconazolo. Il poliedrico triazolo è stato approvato come biocida da utilizzare come preservante per pellicole (PT 7) e per le costruzioni (PT 10). Le criticità riscontrate dalle autorità riguardano l'esposizione degli operatori e il destino e comportamento ambientale.

Etofenprox. Il piretroide approvato come fitosanitario nel 2010 con lo stato relatore Italia è stato approvato anche come biocida nella tipologia di prodotto 18 (PT 18: insetticida). Secondo il regolamento biocidi il prodotto è stato considerato come “candidato alla sostituzione”. Anche l'attuale regolamento sui prodotti fitosanitari prevede una lista di candidati alla sostituzione, che verrà pubblicata ufficialmente in un provvedimento all'inizio del 2014: la lista, attualmente top secret, provocherà sicuramente clamore sul mercato, anche se i suoi effetti in materia di revoche e limitazioni d'impiego saranno molto diluiti nel tempo. Occorre anche sottolineare la necessità di un periodo di adeguamento per le autorità le quali, dovendo decidere in materie così delicate, saranno un quasi sicuro bersaglio di azioni legali a opera delle imprese escluse.

Solfato di rame pentaidrato. Fungicida di libera vendita sino al 2006, quando l'articolo 17 della legge comunitaria 2005 pose fine a una tradizione quasi quarantennale introdotta dal DPR 1255/68, il primo provvedimento organico italiano in materia di agrofarmaci, allora chiamati “presidi sanitari”. Nessuno dei notificanti del prodotti rameici, uniti nella European Union Copper Task Force ha ritenuto opportuno investire in questa sostanza, preferendogli la più persistente poltiglia bordolese (la sua versione neutralizzata con calce). Ora il solfato di rame pentaidrato rinasce come biocida PT 2 (disinfettante/alghicida).

Fosfuro di alluminio. Il disinfestante, già approvato in europa come agrofarmaco nel 2008, come biocida trova impiego come PT 20 (controllo dei vertebrati). Ironia della sorte, tra le raccomandazioni del provvedimento di approvazione europea come agrofarmaco vi è quella della protezione degli uccelli e dei mammiferi, vertebrati non bersaglio.


Per saperne di più
  1. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. Testo rilevante ai fini del SEE
  2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l’acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4. Testo rilevante ai fini del SEE
  3. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2. Testo rilevante ai fini del SEE
  4. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20. Testo rilevante ai fini del SEE
  5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l’acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4. Testo rilevante ai fini del SEE
  6. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l’etofenprox come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18. Testo rilevante ai fini del SEE
  7. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, per approvare l’IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6. Testo rilevante ai fini del SEE
  8. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10. Testo rilevante ai fini del SEE
  9. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che modifica l’approvazione dell’acido nonanoico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2. Testo rilevante ai fini del SEE
  10. LEGGE 25 gennaio 2006, n.29. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005. (GU n. 32 del 8-2-2006 - Suppl. Ordinario n.34)
  11. Direttiva 2008/125/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive (1)