Tra la fine di Luglio e tutto il mese di agosto sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i regolamenti di approvazione delle sostanze attive votate nella sessione di giugno dello Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (sezione Pesticides - legislation).

 

Percorso netto per i fungicidi e i fitoregolatori ma con qualche rischio

I fitoregolatori auxinici NAA e NAD sono stati approvati senza restrizioni, nonostante le lacune segnalate dall'EFSA nel consueto riepilogo della valutazione paritaria di fine revisione. I notificanti dovranno presentare entro il 2013 informazioni integrative ambientali (comportamento nel suolo per l'NAA) ed ecotossicologiche: impatto nei confronti delle piante non bersaglio per il NAD e rischio a lungo termine nei confronti degli uccelli per entrambi. Viene invece rimandato alla ri-registrazione dei formulati l'esame approfondito degli aspetti critici emersi nella valutazione, che riguardano praticamente tutti gli argomenti affrontati nel dossier: protezione dei consumatori per NAA, rischio per le piante non bersaglio per il NAD, protezione degli operatori, delle acque sotterranee, degli organismi acquatici, degli uccelli per entrambi.

Anche il fungicida IBS Fluquinconazolo è stato approvato senza restrizioni ma con alcuni obblighi per il notificante relativi alla presentazione di dati riguardanti il comportamento ai residui dei metaboliti nelle colture primarie e in successione (problematica tipica dei fungicidi triazolici), il rischio per alcuni organismi non bersaglio (mammiferi, uccelli) e il potenziale di interferenza endocrina del composto (anche questa problematica è comune a molti triazoli). Queste informazioni dovranno essere utilizzate dagli stati membri per valutare i dossier dei formulati, che dovranno approfondire anche la valutazione del rischio per gli operatori. Infine registriamo anche l'approvazione del fungicida per la concia Triazoxide, privo di autorizzazioni in Italia e il rinnovo dell'approvazione europea del fungicida Spiroxamina, avvenuta senza restrizioni. Nonostante il rinnovo dell'approvazione europea (e quindi la doppia valutazione), il notificante dovrà fornire entro due anni dalla pubblicazione di apposite linee guida (!) approfondimenti sul comportamento ambientale dei differenti isomeri della sostanza e sulla tossicità dei metaboliti che si formano negli ortofrutticoli freschi e sulla potenziale idrolisi dei residui nei prodotti trasformati, ed entro il 2013 dati sul comportamento nelle acque sotterranee del metabolita M03 e sul rischio per gli organismi acquatici. Infine nella ri-registrazione dei formulati gli stati dovranno approfondire la valutazione del rischio per gli operatori, l'impatto sulle acque sotterranee nelle zone vulnerabili e le informazioni sugli organismi acquatici che saranno state nel frattempo presentate.

 

Limitazioni più o meno pesanti per gli erbicidi

Un solo trattamento annuo sui fruttiferi è la pesante limitazione che il graminicida Fluazifop-P ha dovuto subire principalmente per la scarsità di informazioni sulle caratteristiche tossicologiche e ambientali di due suoi metaboliti. Il cosiddetto “Metabolita X” è stato infatti considerato “rilevante” per le colture erbacee in rotazione con quelle rappresentative (pisello, fagiolo, patata, colza). Non essendo disponibili dati tossicologici sul composto, non è stato possibile valutare i rischi per il consumatore di eventuali residui in queste piante, che sono state precauzionalmente cancellate mentre rimangono i fruttiferi, colture ovviamente non rotazionali. Ulteriori approfondimenti sono necessari per meglio simulare il comportamento del “Metabolita X” e di un altro metabolita, il “Composto IV”, nelle acque superficiali e di falda. Poiché la limitazione si applicherà a partire da Luglio 2012, non saremmo sorpresi che il notificante riuscisse a fornire le informazioni mancanti in modo da rimuovere la limitazione di questo importantissimo mezzo tecnico. Non è comunque finita qui: entro giugno 2012 il notificante dovrà fornire informazioni sulle specifiche del prodotto tecnico e di una impurezza e soprattutto l'equivalenza del prodotto utilizzato negli studi di tossicità e quello effettivamente commercializzato, entro il 2013 dovrà fornire informazioni sul rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori, sulla persistenza ambientale dei due metaboliti, sulla potenziale esposizione dei pesci e degli invertebrati acquatici del metabolita IV. Infine gli stati membri, nella ri-registrazione dei formulati, dovranno porre particolare attenzione alla protezione degli operatori, al comportamento nelle acque sotterranee e all'impatto sulle piante non bersaglio.

Limitazioni anche per il celebre erbicida Oxifluorfen: per rientrare nei quantitativi massimi per ettaro compatibili con gli effetti indesiderati, il prodotto dovrà essere applicato “a bande” (e non “a scaglioni” come riportato nella esilarante versione italiana del provvedimento comunitario) solamente nel periodo che va dall'autunno all'inizio della primavera. Anche qui vale quanto detto precedentemente: c'è tutto il tempo per eliminare la limitazione in quanto essa andrà applicata a Luglio 2012. Anche in questo caso numerose le informazioni che il notificante dovrà fornire alla Commissione: specifiche del prodotto tecnico e corrispondenza tra materiale utilizzato nei test e quello commerciale entro Giugno 2012, entro il 2013 informazioni sull'impatto della sostanza e dei suoi metaboliti nei confronti degli organismi acquatici e sul bioaccumulo, nonchè verifiche dell'efficacia dell'applicazione “a bande” nella riduzione della deriva e del conseguente impatto nei confronti degli organismi non bersaglio. Nella ri-registrazione dei formulati gli stati membri dovranno infine approfondire la valutazione del rischio per gli operatori e ancora per gli organismi non bersaglio.

Senza ulteriori limitazioni il celebre erbicida Terbutilazina, per il quale i notificanti dovranno fornire molte informazioni integrative: entro Giugno 2013 le specifiche del prodotto tecnico e la corrispondenza tra materiale commercializzato e utilizzato negli studi tossicologici, entro 2013 informazioni approfondite su sei metaboliti. Gli stati membri, nella ri-registrazione dei formulati dovranno approfondire le informazioni sulla protezione delle acque sotterranee nelle zone vulnerabili e sul rischio per uccelli e mammiferi.

 

Italia all'avanguardia nella normativa sui concianti

Anche il piretroide geodisinfestante Tefluthrin è stato approvato in Europa con delle limitazioni, riguardanti le precauzioni da applicare quanto viene utilizzato nella concia delle sementi: pratiche da tempo obbligatorie in Italia. Anche in questo caso il notificante dovrà fornire informazioni sulle specifiche del prodotto tecnico entro Giugno 2012, mentre entro il 2013 dovranno essere fornite metodiche analitiche validate per la determinazione del prodotto nelle acque e approfondimenti tossicologici e ambientali dei differenti isomeri costituenti il prodotto. Nella ri-registrazione dei formulati gli stati membri dovranno invece approfondire la valutazione del rischio per gli operatori e i lavoratori e l'impatto sugli uccelli e i mammiferi. Infine le sementi trattate con Tefluthrin dovranno essere adeguatamente etichettate per informare gli utilizzatori sulle precauzioni da adottare nella loro manipolazione.

 

Tempistiche

In tutti i paesi europei l'approvazione europea di queste sostanze attive entrerà in vigore a Gennaio 2012. I paesi membri dovranno verificare il supporto al dossier della sostanza attiva ed applicare eventuali restrizioni entro Giugno 2012. I formulati dovranno essere ri-registrati entro il 2015. In Italia, se verrà applicata la regola utilizzata per gli altri principi attivi “resubmitted”, la revoca per i prodotti non supportati decorrerà dal 1° Luglio 2012 con i consueti dodici mesi di smaltimento scorte per gli utilizzatori (quindi fino a Giugno 2013) e otto mesi per titolari di registrazione, distributori e rivenditori (quindi fino a Febbraio 2013). Ci riserviamo di ritornare sull'argomento quando saranno disponibili i relativi provvedimenti nazionali.

Documenti citati

EFSA - Conclusion on Pesticides: Peer Review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-naphthylacetic acid

EFSA - Conclusion on Pesticides: Peer Review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-(1-naphthyl)acetamide (notified as 1-naphthylacetamide)

EFSA - Conclusion on Pesticides: Peer Review of the pesticide risk assessment of the active substance fluazifop-P (evaluated variant fluazifop-P-butyl)

EFSA - Conclusion on Pesticides: Peer Review of the pesticide risk assessment of the active substance fluquinconazole

EFSA - Conclusion on Pesticides: Peer Review of the pesticide risk assessment of the active substance oxyfluorfen

EFSA - Conclusion on Pesticides: Peer Review of the pesticide risk assessment of the active substance tefluthrin

EFSA - Conclusion on Pesticides: Peer Review of the pesticide risk assessment of the active substance terbuthylazine

Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione (1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione (1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva spiroxamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva teflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché la decisione 2008/934/CE della Commissione (1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluquinconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 della Commissione, del 16 agosto 2011, che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (1)