A partire dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore in tutta l'Unione Europea l'obbligo di indicare l'origine della frutta in guscio sgusciata, come mandorle, nocciole, pistacchi e ma anche quella essiccata, come fichi secchi e uvetta. Il Paese d'origine va inserito direttamente in etichetta, tale è la previsione espressa dal Regolamento Ue 2429/2023, entrato in vigore, a seguito di chiarimenti solo ad inizio d'anno.

 

Si tratta a prima vista di una novità importante per garantire ai cittadini una maggiore chiarezza e qualità nei prodotti che scelgono ogni giorno. Ma soprattutto l'indicazione obbligatoria dovrebbe aiutare a distinguere chiaramente il luogo di origine del prodotto da quello di confezionamento.

 

Non solo frutta secca: la normativa riguarderà anche funghi non coltivati, capperi e zafferano, sostenendo una trasparenza sempre maggiore nel settore alimentare. 

 

Ma a ben vedere il Regolamento Ue 2429/2023 è solo un regolamento delegato, che in realtà specifica meglio quanto già in buona parte previsto dal Regolamento Ue 1308/2013. Nel dettaglio, spiega ad i lettori di AgroNotizie® come stanno le cose Pietro Mauro, direttore di Fruitimprese.

 

Il nuovo Regolamento Ue garantirà meglio le importanti produzioni italiane di frutta in guscio?
"Il nuovo Regolamento Ue 2429/2023 sicuramente differenzierà il prodotto italiano, poi sarà il mercato a decidere quale sarà il prodotto migliore. Anche se va detta una cosa, non si tratta di una gran novità, almeno per noi del mondo delle organizzazioni di produttori".

 

Sta dicendo che l'obbligo esisteva già?
"Se rilegge con attenzione l'articolo 76 del Regolamento Ue 1308/2013 sull'Ocm l'obbligo sussisteva già. La frutta in guscio, detta frutta secca, ma in realtà prodotto fresco fino alla sgusciatura, rientra nella categoria individuata dal Regolamento sull'Ocm, secondo il quale un prodotto ortofrutticolo fresco deve riportare l'origine per poter essere commercializzato. Infatti noi dal 2018 inseriamo già l'origine di questi prodotti".

 

Da cosa è nato allora il Regolamento delegato 2429/2023?
"Intanto non tutti conoscevano l'esatta portata dell'articolo 76 del Regolamento Ue 1308/2013. La specifica dei prodotti assoggettati ad obbligo ha semplicemente tolto ogni incertezza. Inoltre il Regolamento 2429/2023 introduce una vera novità, ovvero l'obbligo di indicare il Paese di provenienza per tutta la frutta essiccata introdotto ora, e per le produzioni italiane ha sicuramente valore quella dei fichi secchi. Per quanto riguarda le uve essiccate, sapremo che provengono da Grecia e soprattutto dalla Turchia".

 

Ci sono novità invece per i prodotti tostati, come per esempio le nocciole?
"Per il nuovo Regolamento il prodotto meramente sgusciato è fresco, pertanto viene precisato che è necessario inserire in etichetta l'indicazione di origine del prodotto già resa obbligatoria dal Regolamento sull' Ocm, ma se il prodotto è invece tostato resta solo l'obbligo di inserire il luogo e l'azienda dove avviene la prima commercializzazione".

 

Ci sono altri casi particolari?
"Certo, per esempio un prodotto misto - nocciole e noci - c'è l'obbligo di indicare in etichetta se la provenienza è Ue o non Ue, ma se in tale prodotto misto inserisco anche un prodotto tostato allora cade anche questo obbligo. Nel caso delle arachidi invece, che a livello doganale sono considerati semi, cade ogni obbligo".

 

Alla fin fine, entro quanto tempo gli operatori provvederanno ad etichettare correttamente la frutta in guscio sgusciata?
"Molti lo stanno facendo già, ma per molti altri i chiarimenti dal Masaf sono giunti solo a novembre, pertanto fino al prossimo autunno troveremo ancora molta frutta secca in circolazione non ancora etichettata".

 

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