"E' stato dichiarato lo stato di calamità a seguito delle piogge alluvionali che hanno colpito alcuni territori delle regioni Veneto, Calabria e Sicilia, causando danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei mesi di ottobre 2010, febbraio e marzo 2011.
In questo modo, gli agricoltori situati nei territori delimitati potranno far fronte ai danni subiti alle strutture aziendali, alla ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte, grazie agli aiuti recati dal
Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102".

Così il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, ha commentato l'emanazione di tre decreti datati 5 dicembre 2011, già inviati alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, con i quali ha dichiarato lo stato di eccezionali avversità atmosferiche a carico di alcuni Comuni delle Province di Padova, Verona e Vicenza per la Regione Veneto, della Provincia di Reggio Calabria per la Regione Calabria e infine della Provincia di Messina per la Regione Sicilia.

 

Come accedere agli aiuti

A seguito dei provvedimenti, gli agricoltori dei territori calabresi inseriti nella dichiarazione contenuta nel decreto, potranno far fronte ai danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi nonché alla ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte mediante contributi in conto capitale recati dal Fondo di solidarietà nazionale previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102.

Per accedere agli aiuti previsti, i produttori agricoli devono dimostrare di aver subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile. I consorzi di bonifica o gli altri enti interessati dei territori veneti, calabresi e siciliani, delimitati con i suddetti decreti, che hanno in carico le infrastrutture danneggiate, potranno ripristinarle con oneri a carico Fondo di solidarietà nazionale. Le domande di intervento potranno essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.