E’ per l’opposizione di questi Stati, che rappresentano oltre il 35% della popolazione della Ue, che non è stato possibile raggiungere la maggioranza necessaria per approvare i provvedimenti, sia allo ScoPaff (riunione dei rappresentanti delle autorità degli Stati membri) che al comitato di appello del 12 luglio scorso. La norma prevede infatti che, qualora gli Stati membri non raggiungano un accordo, la commissione Ue possa (non debba) andare avanti. E la commissione è andata avanti facendo quello che aveva promesso di non fare mai più, quando si prospettava una situazione analoga per il glifosate: a suo tempo aveva dichiarato che non si sarebbe presa la responsabilità di rinnovare l’approvazione di una “patata bollente” come il celebre erbicida senza il sostegno di una maggioranza qualificata degli Stati membri. Evidentemente le “patate” thiram e diquat non erano abbastanza bollenti e sono stati sacrificate nel nome della (in)coerenza. Ma cosa avranno mai fatto di male thiram e diquat?
Thiram
Sono risultati fatali al celebre conciante e antimaculatura bruna del pero l’eccessivo rischio per i consumatori esposti al prodotto attraverso la dieta e i lavoratori che raccolgono la frutta nei campi dove il thiram è stato impiegato in trattamenti fogliari. Anche la valutazione del rischio per uccelli e mammiferi non bersaglio è risultata infausta per il prodotto (sia in concia che nei trattamenti fogliari), nonostante le mitigazioni proposte dai notificanti. Infine i soliti data gap (mancanze di dati) che non hanno permesso all’Efsa di escludere la formazione della pericolosissima N-nitrosodimetilammina durante i trattamenti delle acque potabili e si intravedere per il metabolita DMCS un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici.La relativa decisione di non rinnovare la molecola è stata contestata dai paesi che hanno votato contro la proposta, che hanno preteso fosse messo a verbale che le criticità evidenziate sarebbero state risolvibili mediante restrizioni (ad esempio ai soli trattamenti in concia) e con valutazioni più approfondite a livello nazionale.
Diquat
Per il celebre disseccante stesso risultato ma con ragioni diverse: la valutazione dell’Efsa ha evidenziato un rischio inaccettabile per gli uccelli e le persone che si trovano nelle vicinanze dei campi quando si effettuano i trattamenti. Anche in questo caso i rappresentanti degli stati dissidenti hanno richiesto che fosse messo a verbale il loro disaccordo con i risultati della valutazione, giudicati troppo prudenziali rispetto alle stime fatte con le metodologie utilizzate a livello nazionale.Occhio alle scorte (salvatevi le date)
Per il thiram segnatevi queste scadenze:- 30 gennaio 2019: data entro cui gli Stati membri dovranno revocare le autorizzazioni
- 30 aprile 2019: termine massimo per lo smaltimento scorte dei prodotti per trattamenti fogliari
- 30 gennaio 2020: termine massimo per lo smaltimento scorte degli altri prodotti, compresi i concianti
- 30 gennaio 2020: divieto di vendita e utilizzo delle sementi trattate con thiram
Ecco le date del diquat:
- 4 maggio 2019: data entro cui gli Stati membri dovranno revocare le autorizzazioni
- 4 febbraio 2020: termine massimo per lo smaltimento scorte
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1500 della Commissione del 9 ottobre 2018 relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti thiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione del 12 ottobre 2018 Concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie