Anche l'erbicida per riso e altri cereali metosulam, autorizzato nei principali paesi europei (Italia, Francia, Grecia, Regno Unito - per usi extra agricoli, Germania - mais e patata), è stato iscritto nell'allegato 1 della direttiva 91/414. E' la quarta sostanza attiva “ripresentata” per la quale i notificanti si sono avvalsi della procedura accelerata di cui al regolamento 33/2008. La sostanza è risultata in linea di massima compatibile con gli standard europei, anche se il notificante dovrà fornire entro fine ottobre 2011 informazioni sulla specifica della sostanza ed entro fine ottobre 2013 informazioni sul comportamento nel suolo di due metaboliti e sulla genotossicità di una impurezza. Gli stati membri, che dovranno ri-registrare i formulati attualmente autorizzati entro il 30 aprile 2015, dovranno approfondire la valutazione sui comparti dove la sostanza attiva ha evidenziato criticità: acque sotterranee, organismi acquatici e piante non bersaglio. Come per le altre sostanze attive recentemente approvate, la direttiva di iscrizione del metosulam ne annulla la “revoca” (decisione 2008/934/CE), equiparando di fatto la sostanza a tutte quelle che hanno concluso positivamente la revisione senza la “revoca volontaria”. Gli adempimenti degli stati membri e le tempistiche sono le stesse delle precedenti sostanze attive citate nell'articolo pubblicato la scorsa settimana.

 

Provvedimenti citati

Direttiva 2010/91/EU della Commissione, del 10 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metosulam e che modifica la decisione 2008/934/CE

Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze [notificata con il numero C(2008) 7637] (1)

REGOLAMENTO (CE) N. 33/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2008 recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I