Avvicinandosi alcune importanti scadenze collegate a due importanti Regolamenti comunitari (REACH e CLP), abbiamo ritenuto utile illustrare le ricadute pratiche sui documenti informativi che gli attori della catena distributiva sono soliti utilizzare. Ci riferiamo, in particolare alle Schede dati di Sicurezza ed alle sanzioni previste a carico di tutti i fornitori in caso di violazione delle norme connesse. Con tre brevi articoli, affronteremo il tema e vedremo qualche caso pratico.
Iniziamo proprio con gli articoli del Reach che riguardano la SDS.
REACH e Schede dati di Sicurezza
Un intero Titolo (il IV) del Regolamento CE n. 1907/2006 'REACH' è dedicato alle informazioni all’interno della catena d’approvvigionamento. L’art.31 stabilisce le prescrizioni relative alle Schede Dati di Sicurezza (SDS). Innanzitutto si chiarisce che è obbligatorio compilare una SDS (come descritto nell’allegato II che sarà a breve completamente rivisto) solo in alcuni specifici casi.
Ovviamente si deve trattare di una sostanza o di una miscela pericolosa ai sensi del nuovo regolamento CLP (1272/2008) – aggiornato nel 2009 col Reg. n. 790 - , oppure quando si tratta di sostanze considerate PBT (Persistenti, Bioaccumulabili o Tossiche) o molto Persistenti molto Bioaccumulabili (criteri di giudizio in allegato XIII), oppure se inclusa in allegato XIV (attualmente vuoto e che comprenderà le sostanze soggette ad Autorizzazione).
La grande novità del REACH è che alla SDS devono obbligatoriamente essere allegati gli Scenari di esposizione.
In sostanza si tratta di descrivere in maniera dettagliata gli usi che sono stati adeguatamente studiati in fase di registrazione REACH della sostanza. Con il termine uso non si intende l’impiego (ad esempio come fertilizzante o come agrofarmaco) ma proprio la descrizione dell’operazione compiuta dall’utilizzatore.
Travasare il prodotto da una cisterna ad un bidone, miscelare assieme più sostanze, imbottigliare, distribuire o spruzzare: questi, ad esempio, sono alcuni usi che si possono fare con una sostanza.
Accade che ogni registrante potrà identificare uno o più usi e, di conseguenza, se anche la SDS fornita sarà simile nei 16 punti che la costituiscono, il numero e la qualità degli Scenari di esposizione allegati potranno variare (e di molto) da un fornitore all’altro. Le ricadute commerciali, pratiche, legali e normative sono di assoluta rilevanza e degne di essere approfondite.
In sostanza se, ad esempio, abbiamo 2 fornitori di acido fosforico e solo uno di essi contempla l’uso di trasferire la sostanza da un contenitore ad un altro nel suo scenario di esposizione e ne descrive le condizioni per un uso sicuro, nel caso fosse questa una delle nostre attività, potremmo comperare la sostanza solo da questo fornitore. Se poi volessimo essere liberi di comperare l’acido fosforico da chiunque, saremmo costretti a predisporre autonomamente lo/gli scenario/i d’esposizione di nostro interesse.
Come vedremo nella terza puntata, le sanzioni previste per le violazioni del Reg. REACH sono elevate. Non allegare gli Scenari di esposizione alla SDS comporta una multa tra 10mila e 60mila euro a carico del fornitore.
(continua nel prossimo numero)
A cura di Mariano Alessio Vernì (SILC Fertilizzanti srl – mariano@silcfertilizzanti.it)
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Fonte: SILC Fertilizzanti