La decisione è stata presa dopo la richiesta di alcune cantine abruzzesi e del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo e sulla base della relazione 'Analisi dell'andamento meteorologico del periodo aprile agosto 2020 nelle aree di interesse viticolo della Regione Abruzzo' presentata dal Servizio supporto tecnico all'agricoltura.
La relazione ha infatti attestato che a partire del mese di giugno c'è stato un aumento delle temperature e si sono verificate precipitazioni disomogenee sul territorio e che il bilancio idrico climatico è risultato negativo per buona parte della stagione vegetativa e al persistere delle altre temperature.
Condizioni climatiche che possono comportare una limitazione dell'attività fotosintetica delle viti con un anticipo della maturazione, un modesto accumulo di zucchero negli acini e disaccoppiamenti tra maturazione tecnologica e maturazione polifenolica, rendendo utile la possibilità di aumentare il grado alcolico potenziale naturale dei mosti e dei vini per raggiungere determinati livelli di qualità.
Potrà essere aumentato il grado alcolico a praticamente tutte le tipologie di vini regionali:
- vini non a denominazione di origine,
- vini varietali non a denominazione di origine,
- vini Doc e Igt,
- vini spumanti.
Ovviamente là dove non ci siano specifiche norme più restrittive dei disciplinari di produzione.
Il grado alcolico potrà essere alzato anche oltre il 13% vol fino a un titolo massimo 15% vol.
Nei mosti, l'aumento del grado alcolometrico deve essere fatto esclusivamente con l'uso di mosti concentrati rettificati.
Nei vini in fermentazione per aumentare il grado alcolometrico può essere usato solo il metodo della concentrazione a freddo, concentrazione che in ogni caso non deve ridurre più del 20% del volume totale del vino.
Infine, come previsto dal decreto ministeriale 278/2012 del Mipaaf, i vinificatori che vogliono aumentare il grado alcolometrico dei mosti o dei vini devono presentare una dichiarazione che comprenda:
- il codice fiscale della ditta che fa l'operazione,
- il numero progressivo con cui l'operazione sarà annotata nei registri di produzione,
- la quantità di mosto o di vino che sarà lavorata,
- la data di redazione,
- la firma del titolare dell'azienda o di un suo delegato.