Da sempre apripista nazionale nelle questioni legate alla filiera agrochimica, anche questa volta l'Emilia Romagna fa giurisprudenza pubblicando una circolare con le indicazioni riguardanti la vendita dei prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali per colmare il vuoto normativo iniziato il 26 novembre dello scorso anno.
Alcune delle indicazioni fornite appaiono scontate agli addetti ai lavori e non, ma qualche sorpresa c'è: vediamo di cosa si tratta.
Selezione dei prodotti per gli utilizzatori non professionali: tutto come prima o quasi.
Vengono confermati i criteri applicati prima del 26 novembre: l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo o il vecchio “patentino” continuano a essere necessari per la vendita di prodotti “molto tossici, tossici e nocivi” (se con vecchia etichetta Dpd) o, per quelli con etichetta Clp (ormai la maggioranza), riportanti in etichetta simboli (teschio, punto esclamativo – in combinazione con determinate frasi, “uomo che esplode”) e frasi elencate nella circolare 15 maggio 2015 che potete trovare qui.
Ecco il “quasi”, che è tutt'altro che trascurabile:
- taglie sino a 1kg/L. Oltre alle limitazioni relative alla classificazione tossicologica, la vendita senza abilitazione sarà possibile solo per confezioni sino a 1 kg o 1 L con alcune eccezioni per prodotti a base di rame, zolfo, olio minerale e sali potassici di acidi grassi “per i quali è possibile la loro vendita fino a 3 kg/ 3 L nell'arco dell'anno solare”. A questo punto la domanda sorge spontanea: i prodotti contenenti queste sostanze attive potranno essere venduti in quantitativi superiori a 1 kg/L e non superiori a 3 kg/L sino alla fine del 2016 oppure, come alcuni addetti alla filiera sostengono, è previsto un limite annuo di 3 kg/L “nell'arco dell'anno solare”? Chi è interessato a dire la sua su questa “domanda della sfinge” può scrivere a redazione@agronotizie.it.
- Vietato ai minori: favorisca i documenti! il venditore deve identificare l’acquirente attraverso nome, cognome, indirizzo e codice fiscale accertandosi della maggiore età.
- Autocertificazione e passa la paura. “l’utilizzatore deve rilasciare all’acquirente una dichiarazione firmata, specificando che utilizzerà tali prodotti per scopi non professionali e su prodotti ortofrutticoli destinati ad autoconsumo coltivati su superfici limitate.”
- Tracciabilità: panacea di tutti i mali! “la tracciabilità della vendita dovrà essere garantita riportando sul registro di carico e scarico il totale cumulato delle vendite per prodotto con cadenza mensile.”
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Indicazioni riguardanti la vendita dei prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali.
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- Decreto del presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
- D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 allegato 1, legge . 59/1977).
- Circolare 15 maggio 2015
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Fonte: Agronotizie