Ogni tanto diamo uno sguardo a quello che succede con i biocidi, non solo perché le sostanze attive sono spesso le stesse utilizzate negli agrofarmaci, ma anche perché la stessa normativa ha meccanismi molto simili che potrebbero aiutarci a capire cosa potrà succedere nell'immediato futuro a questi importantissimi mezzi tecnici.

Approvato un neonicotinoide utilizzato anche come agrofarmaco
Il neonicotinoide in questione è il chlothianidin che, dopo l'approvazione europea come principio attivo fitosanitario nel 2006 e come biocida per il trattamento legno (PT8), ha appena concluso l'iter europeo anche come biocida per i trattamenti contro gli artropodi (PT18), come ufficializzato dal Regolamento di esecuzione 2015/985 della Commissione. Nel provvedimento di approvazione sono state segnalate alcune criticità e raccomandazioni emerse dalla valutazione dell'Echa (European Chemicals Agency), in primis il suo status di candidato alla sostituzione conferitogli in seguito alla sua persistenza ambientale e tossicità. Come per gli agrofarmaci, anche i biocidi che risultano candidati alla sostituzione sono sicuri per l'uomo e l'ambiente ma hanno una o più caratteristiche non in linea con gli obiettivi comunitari a lungo termine, e diventano quindi “sorvegliati speciali”. Ogni procedura di autorizzazione o di rinnovo di un biocida contenente una sostanza attiva candidata alla sostituzione dovrà includere una valutazione comparativa che ne consentirà l'autorizzazione solo in assenza di alternative più “green”, chimiche e non. La durata dell'approvazione di una sostanza candidata alla sostituzione è ridotta a 5 anni anziché 10 e qualora la valutazione comparativa desse esito infausto, il prodotto “sostituito” potrà rimanere in commercio anche fino a 8 anni (4 anni per acquisire esperienze sulla sostituibilità o meno del biocida e altri 4 per consolidare le alternative nel frattempo messe in atto, oltre a consentire il recupero degli investimenti effettuati. Per chi fosse interessato, ecco la tabella di confronto tra i criteri per determinare biocidi e agrofarmaci candidati alla sostituzione.

Meccanismo di sostituzione: confronto tra biocidi e agrofarmaci
L'occasione di un biocida candidato alla sostituzione è troppo ghiotta per non confrontare i criteri adottati per gli agrofarmaci e i biocidi: i parametri sono quasi gli stessi - testo quasi identico – ma con alcune differenze sostanziali che penalizzano i secondi: contrariamente a quanto accade negli agrofarmaci, tra i biocidi candidati alla sostituzione figurano i mutageni (di categoria 1A o 1B) e i sensibilizzanti respiratori.

Approvato un composto del rame come biocida
I prodotti antincrostazione necessitano dell'autorizzazione come biocidi (PT21) e tra questi è stato recentemente approvato il rame piritione, approvato con il Regolamento di esecuzione 2015/984. Non da meno del precedente prodotto le raccomandazioni scaturite dalla valutazione: solo uso professionale, procedure per minimizzare la contaminazione del suolo da parte dei manufatti trattati (il prodotto è un additivo per le vernici), utilizzo di mezzi di protezione individuale. Contrariamente ad altri composti rameici approvati come agrofarmaci, il rame piritione non è candidato alla sostituzione.

Per saperne di più
  1. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/984 della Commissione del 24 giugno 2015 Che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21
  2. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione del 24 giugno 2015 Che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18
  3. Biocidal Products Committee (BPC). Opinion on the application for approval of the active substance: Clothianidin Product type: 18
  4. Biocidal Products Committee (BPC). Opinion on the application for approval of the active substance: Copper pyrithione Product type: 21
  5. Regolamento (UE) n. 528/2012 del parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 Relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.
  6. REG. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE