Il Regolamento sui Prodotti Biocidi (Bpr) contiene una interessante disciplina degli articoli trattati con tali prodotti.

Leggi anche I prodotti biocidi e il loro regime europeo

Innanzitutto vediamo cosa viene definito "articolo" ai sensi del Bpr. Ai sensi di tale Regolamento, infatti, si considera applicabile la definizione di articolo che viene data dal Regolamento Reach, ossia un oggetto a cui sono dati, durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. Tanti oggetti di uso comune possono essere classificabili come articoli, pensiamo ad un tavolo o un divano o ad un attrezzo.

 

Ebbene, se un articolo contiene intenzionalmente o è trattato con uno o più biocidi, occorre tenere d'occhio le previsioni del Bpr. Innanzitutto, è importante ricordare che gli articoli possono essere trattati solamente con biocidi contenenti principi attivi autorizzati ai sensi del Regolamento Bpr. Chi produce o importa articoli trattati con prodotti biocida deve inoltre fornire tutte le informazioni obbligatorie previste dal Bpr ai consumatori; se un consumatore richiede informazioni specifiche su quel prodotto, il fornitore deve fornirgliele gratuitamente entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Leggi anche Prodotti biocidi, ecco cosa bisogna sapere

Le informazioni sugli articoli trattati si trasmettono, come per le sostanze e le miscele, tramite l'etichetta, che deve avere determinate caratteristiche e determinati contenuti, dovendo riportare l'indicazione che l'articolo trattato ha proprietà biocida e, se del caso, quanto previsto dalle condizioni di approvazione del principio attivo con cui lo stesso è stato trattato. Le etichette devono essere facilmente comprensibili e visibili per i consumatori. È bene ricordare gli articoli trattati che hanno una primaria funzione biocida (per esempio un panno o una spazzola) sono biocidi e non articoli trattati, in quanto il loro unico scopo è quello di contenere o eliminare i batteri.

 

Le occasioni di acquisto e utilizzo di un articolo trattato nel mondo agricolo sono molteplici e tutte diverse. Occorre prestare attenzione e ricordarsi di esercitare correttamente i propri diritti. Sul sito dell'Echa è possibile trovare tanti utili approfondimenti su questo tema particolarmente complesso, comprese guide e casi pratici.

 

Sono previste sanzioni?

In questo caso le sanzioni sono previste per chi fornisce articoli trattati privi delle informazioni obbligatorie, o non le fornisce entro i tempi previsti dal Bpr ai consumatori che ne fanno richiesta. Il mancato rispetto di tali obblighi può essere fatto valere nel caso si voglia restituire l'acquisto, contestarne la qualità o comunque ottenere un rimborso o un risarcimento.

 

Il fornitore sarà soggetto alle sanzioni di cui al D.Lgs. 179/2021, e sono sanzioni di natura penale, ma nel caso si potranno esercitare anche le azioni previste dal Codice del Consumo a seconda dei casi. Sicuramente c'è il diritto di richiedere informazioni e di riceverle entro i successivi quarantacinque giorni.

 

Come prepararsi al meglio

Con questo articolo termina la serie dedicata ai biocidi e al Regolamento Bpr, in quanto i prossimi saranno dedicati ai Regolamenti Reach e Clp. Come visto i temi trattati fino ad ora sono complessi e richiedono una conoscenza approfondita della materia, che porta spesso a rivolgersi a consulenti ed esperti per non rischiare di ricevere sanzioni. È anche importante, come anticipato, conoscere i propri diritti e sapere che tipo di informazioni e di dati si ha il diritto di ricevere da parte dei propri fornitori.

 

Avere buoni rapporti lungo la catena di approvvigionamento è importante, e creare dei rapporti di fiducia con chi fornisce beni e materiali utilizzati per le attività agricole è senz'altro di primaria importanza. Si spera, con questi articoli, di aver anche fornito gli strumenti per avere una conoscenza di base, sapere dove andare a reperire le informazioni e verificare le informazioni e i documenti ricevuti.

 

A cura di Giovanna Landi dello Studio legale Landilex

 


logo-studio-legale-landilex-ott-2022.jpg

 

"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.

Visita il sito e contatta lo Studio legale Landilex