Come abbiamo visto nei precedenti articoli, se si utilizzano sostanze chimiche pericolose nella propria attività agricola professionale, il fornitore deve trasmettere la Scheda di Dati di Sicurezza (Sds), redatta ai sensi del Regolamento Reach (Regolamento (CE) n. 1907/2006), che deve essere consultata per avere tutte le informazioni sull'uso in sicurezza di tali sostanze.

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Ai sensi dell'articolo 31 e dell'Allegato II del Reach, la Sds si compone di sedici sezioni, all'interno delle quali sono contenute le informazioni fondamentali per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente.

 

In particolare, è importante ricordare che la sezione 1 contiene i contatti dei centri antiveleni a cui rivolgersi in caso di incidenti e le sezioni 4 e 5 le relative misure di primo soccorso da eseguire e le misure di lotta antincendio. Le sezioni 2, 7, 8, 13 e 14, invece, indicano i Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) che devono essere utilizzati per maneggiare in sicurezza i prodotti, le istruzioni per lo stoccaggio, lo smaltimento e il trasporto dei prodotti, nonché ogni altra informazione utile per garantire la sicurezza dei lavoratori e di chiunque entra in contatto con tali prodotti.

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Allegati alla Sds possono esservi altresì gli Scenari di Esposizione (Se), che sono obbligatori per le sostanze registrate in quantità superiori a 10 tonnellate all'anno e con determinate proprietà pericolose. Gli Se rilevano i potenziali rischi per gli utilizzatori a valle, i lavoratori e l'ambiente, connessi all'uso della sostanza e contengono le condizioni operative e le misure di gestione del rischio da applicare per un utilizzo sicuro.

 

Nel caso in cui l'utilizzo dei prodotti non sia contemplato nella Sds, ovvero negli allegati Scenari di Esposizione, l'utilizzatore deve segnalare questa assenza a monte della catena di approvvigionamento, ossia a colui che ha fornito il prodotto, oppure direttamente al produttore e/o al soggetto indicato come fornitore della Sds. Questo ruolo proattivo di segnalazione è espressamente previsto dall'articolo 37 del Regolamento Reach ed è necessario per aiutare i produttori e i distributori nell'individuazione di tutti i potenziali utilizzi delle sostanze o miscele, oltre che delle rispettive misure di sicurezza.

 

Chi deve leggere la Sds

La Sds (comprensiva, come detto, degli Se) è un documento essenziale per la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli agricoli. Quindi, è fondamentale che ogni datore di lavoro agricolo provveda a formare i propri lavoratori (anche quelli occasionali o i prestatori d'opera) su come leggere e consultare tali documenti per la propria sicurezza e per la salvaguardia dell'ambiente.

 

Le Sds, infatti, sono parte integrante della valutazione dei rischi, come descritta nel Dvr, il Documento di Valutazione dei Rischi, e periodicamente aggiornata da parte del datore di lavoro.

 

Le parti di interesse per la sicurezza dei lavoratori sono le seguenti sezioni: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13 e 14.

 

Sono previste sanzioni?

Il datore di lavoro che non mette le Sds a disposizione dei propri lavoratori è punito ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori) con sanzione dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 2mila a 4mila euro (articolo 262 comma 2, lett. b) D.Lgs. 81/2008). Si evidenzia che sono sanzioni di natura penale.

 

Tali documenti devono essere trasmessi prima o contestualmente al ricevimento dei prodotti e qualora durante la consultazione il contenuto dovesse risultare inesatto, incompleto o non in italiano, è consigliabile non utilizzare i relativi prodotti, in quanto le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 133/2009 (in particolare l'articolo 10 che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da 3mila a 18mila euro, salvo che il fatto non costituisca reato) sono applicate sia ai soggetti fornitori che agli utilizzatori a valle.

 

A cura di Francesca Avogaro dello Studio legale Landilex

 


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"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.

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