Sul Decreto Ministeriale 11 maggio 2023, protocollo numero 248477 del 12 maggio 2023 dedicato alla "Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano Strategico Nazionale Pac e proroga dei termini per l'anno 2023" girano nelle ultime ore interpretazioni fuorvianti e non basate su elementi reali. Ed è forse bene fare qualche precisazione a beneficio di chi desidera presentare tanto la domanda unica Pac quanto eventualmente la domanda sulle misure a superficie e a capo. 


Intanto, AgroNotizie® ha dato notizia del Decreto il giorno dopo l'intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 10 maggio scorso, precisando che erano da intendersi prorogate anche le domande per le misure a superficie e a capo relative allo Sviluppo Rurale.

 

Tale fattispecie è confermata dal testo del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2023, che indica chiaramente - all'articolo 3 - come la proroga del termine al 15 giugno sia riferita tanto alle "domande di cui all'articolo 11, del decreto del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022" (ovvero la domanda unica della Pac) quanto alle domande previste  "all'articolo 7 del decreto del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023" che è invece la domanda per le misure a superficie e a capo dello Sviluppo Rurale a regia regionale.

 

Purtroppo alcune regioni non hanno prontamente aggiornato i siti web relativi alle misure a superficie e a capo del Psr 2014-2022 e del Csr 2023-2027 - campagna 2023 - alla nuova scadenza ed è passata l'idea che in alcune regioni i bandi fossero già scaduti. Nulla di più falso: la nuova scadenza è quella del 15 giugno ed è uguale per tutti e fissata dal Masaf.

 

Altro elemento, quello delle riduzioni di legge per decurtare i premi, da applicarsi solo alle domande che venissero presentate dopo il 15 giugno. Su tanto il Decreto del 12 maggio è altrettanto chiaro, basta leggere il secondo comma del già citato articolo 3. Si erano invece diffuse notizie secondo le quali le riduzioni si sarebbero comunque applicate per le domande presentate dopo il 16 maggio.

 

A ulteriore conferma di questo fatto, c'è anche il terzo comma dell'articolo 3 del Decreto di proroga del termine, che, per le domande già presentante, espressamente prevede: "Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023".