È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 aprile 2024 il Decreto 23 febbraio 2024 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste concernente le "Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura".

 

Le agevolazioni - previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 - si applicano:

a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

i. essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; 
ii. esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; 
iii. essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni; 
iv. essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda; 
v. avere sede operativa nel territorio nazionale;

b) alle microimprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), punti ii, iii e v da almeno due anni.

 

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

 

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, Iva esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione Europea;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.
Per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non deve superare il 65% dei costi ammissibili.


L'intensità di aiuto, esclusi gli investimenti in materia di irrigazione, può essere aumentata al massimo fino all'80% per gli investimenti seguenti:

a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) e f), del Decreto o al miglioramento del benessere degli animali;
b) investimenti da parte di giovani agricoltori.


L'intensità di aiuto per l'irrigazione non può eccedere:

a) l'80% dei costi ammissibili nel caso in cui l'investimento per l'irrigazione effettuato nell'azienda sia destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione e sia valutato ex ante per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti;
b) il 65% dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda.

 

Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di Esl, l'importo di 600mila euro per impresa e per progetto di investimento.


Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese indicate all'articolo 5 comma 1 del Decreto nel rispetto delle condizioni e dell'intensità massima di aiuto stabilite dal Regolamento (Ue) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.


Gli aiuti concessi in forza del Decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti "de minimis", e con i pagamenti di cui al Regolamento (Ue) 2021/2115, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti concessi in forza del Decreto possono, altresì, essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti "de minimis", e con i pagamenti di cui al Regolamento (Ue) 2021/2115, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

 

Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie pari all'intero importo concesso, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 

Le domande di ammissione devono essere presentate a Ismea secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di prossima emanazione. 

 

Per informazioni, è possibile consultare il Decreto Masaf 23 febbraio 2024 a questa pagina web


 

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