Penultima tornata di iscrizioni in Annex 1 di sostanze attive “resubmitted”, tutte votate nella riunione dello Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (sezione Pesticides: legislation) tenutasi a Bruxelles il 27-28 Gennaio scorso. Come confermato nell'articolo precedente, l'entrata in vigore dell'iscrizione è prevista per il prossimo 1° giugno, in modo che l'entrata in vigore del regolamento 1107/2009 possa avvenire senza pregressi. Le sostanze attive approvate per le quali è stata già pubblicata la direttiva di iscrizione sono:

Sostanze attive “resubmitted”

1-decanolo (Direttiva 2011/33/UE). Per il fitoregolatore per il tabacco, con autorizzazioni in Italia, Spagna, Grecia, Portogallo (ormai dovremo cominciare a ragionare in termini di zona, nel nostro caso Zona “SUD”), nonostante l'opportunità di completare il dossier mediante la “resubmission”, il notificante dovrà presentare dati aggiuntivi sugli organismi acquatici entro il maggio 2013. Numerose le criticità da considerare nella ri-registrazione dei formulati: esposizione dei consumatori, operatori, acque sotterranee, organismi acquatici, artropodi non bersaglio.

Clethodim (Direttiva 2011/21/UE). Graminicida selettivo per la sola barbabietola da zucchero a partire dal 30 novembre 2011, nell'ambito della Zona “SUD” è autorizzato in Italia, Francia, Spagna e Grecia. Sono stati richiesti dati confermativi (da presentare a maggio 2013) sul comportamento nelle acque sotterranee e nel suolo. Criticità da considerare nella ri-registrazione dei prodotti: organismi acquatici, uccelli e mammiferi non bersaglio.

Diethofencarb (Direttiva 2011/26/UE). Fungicida antibotritico efficace nei confronti dei ceppi resistenti alle dicarbossimidi e ai benzimidazolici, è autorizzato solo in Spagna.

Etridiazole (Direttiva 2011/29/UE). Numerose limitazioni per questo fungicida autorizzato in Italia, Spagna e Grecia: utilizzo solo nelle serre in colture senza suolo. Queste limitazioni entreranno in vigore entro il 30 novembre 2011 e i notificanti dovranno presentare informazioni sull'identità della sostanza attiva e delle impurezze entro il 1° dicembre 2011 e dati su metaboliti, acque sotterranee e comportamento nell'aria entro maggio 2013. Criticità da considerare nella ri-registrazione dei prodotti: operatori, gestione acque reflue e organismi acquatici.

Fenbutatin oxide (Direttiva 2011/30/UE). Limitazione d'uso alla sola serra per questo acaricida, che entrerà in vigore il 30 novembre 2011. Dati confermativi da presentare entro maggio 2013 per un'impurezza. Criticità da considerare nella ri-registrazione dei prodotti: contenuto di impurezze, residui nei pomodori ciliegia, sicurezza per gli operatori e rischio per gli organismi acquatici.

Acido indolilbutirrico (Direttiva 2011/28/UE). Autorizzato solo in Spagna e Grecia, sarà limitato solo su ornamentali in serra.

Isoxaben (Direttiva 2011/32/UE). Erbicida autorizzato in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, la sua valutazione ha richiesto approfondimenti sulle specifiche del materiale tecnico e le sue impurezze (da presentare entro il 2011), i residui nelle colture in avvicendamento e l'impatto sugli organismi acquatici (da fornire entro maggio 2013). Nella riregistrazione dei formulati dovranno essere approfondite le informazioni sul rischio per gli organismi acquatici, per le piante terrestri non bersaglio e sulla potenziale lisciviazione di metaboliti nelle acque sotterranee.

Oryzalin (Direttiva 2011/27/UE). Erbicida autorizzato in Francia e Spagna.

Bupirimate (Direttiva 2011/25/UE). Antioidico autorizzato in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia, i notificanti dovranno presentare entro novembre 2011 dati sull'identità della sostanza attiva e delle sue impurezze, con particolare riferimento a eventuali differenze tra il prodotto commercializzato e quello saggiato negli studi tossicologici. Entro maggio 2013 dovranno essere fornite informazioni ambientali sul principale metabolita del suolo. Gli approfondimenti da attuare in fase di riregistrazione dei formulati riguarderanno la protezione degli organismi acquatici e delle acque sotterranee, oltre alla valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio.

Triflumuron (Direttiva 2011/23/UE). Ricomparsa dell'insetticida regolatore di crescita in Europa dopo la decisione di “non iscrizione” 2009/241/CE del 16 marzo 2009. Gli oramai tradizionali dati di conferma da presentare entro maggio 2013 riguardano il rischio a lungo termine per gli uccelli, per gli invertebrati acquatici e per lo sviluppo delle larve delle api. Invece nella conferma delle registrazioni dei formulati la valutazione dovrà riguardare particolarmente l'impatto sull'ambiente acquatico e sulle api da miele.

Flurochloridone (Direttiva 2011/34/UE). Erbicida di pre-emergenza per colture industriali quali patata e girasole, è autorizzato in Francia, Spagna, Grecia e Portogallo.

Sostanze attive nuove

Bispyribac (Direttiva 2011/22/UE). Erbicida di post-emergenza per il riso, è autorizzato in Italia (che è anche lo stato relatore della sostanza attiva), Grecia e Portogallo. Anche in questo caso, più frequente per le sostanze attive in revisione che per quelle nuove, sono stati richiesti dati confermativi da presentare entro luglio 2013: comportamento di alcuni metaboliti nelle acque sotterranee. Gli stati membri, quando dovranno confermare le registrazioni provvisorie concesse sin dal 2004, dovranno tenere conto della protezione delle acque sotterranee delle zone considerate vulnerabili.

Revoche

Il provvedimento di “non iscrizione” dell'Etossichina (Decisione 2011/143/UE) riporta le motivazioni della revoca, principalmente dovute alla scarsità di studi tossicologici sulla sostanza attiva e soprattutto sulle impurezze, senza i quali non è risultato possibile valutare il rischio del prodotto nei confronti dei consumatori, degli operatori e dei lavoratori. Le autorizzazioni dei relativi formulati dovranno essere revocate entro il prossimo 3 settembre, e il termine di smaltimento scorte non potrà andare oltre il 3 settembre 2012.

Occhio agli smaltimenti scorte!

Meritevole di puntualizzazione la gestione degli smaltimenti scorte in quanto il prossimo 1° giugno entrerà in vigore l'iscrizione in allegato 1 di ben 17 sostanze attive, cui probabilmente si aggiungeranno le 32 appena votate nell'ultima riunione dello Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (sezione Pesticides: legislation), e di cui vi daremo conto la prossima settimana. I provvedimenti, tutti uguali, ufficializzano l'iscrizione in allegato 1 della sostanza, cancellandone al contempo la relativa decisione di “non iscrizione”, all'origine dei provvedimenti nazionali che avevano sancito la revoca dei relativi formulati.

Si ritorna quindi alla situazione antecedente alle “revoche volontarie” e il 1° giugno prossimo sarà una normale procedura di “post annex 1”, che prevede la revoca per i prodotti per i quali non sarà stata depositata al Ministero della Salute la lettera di accesso al dossier della sostanza attiva appena iscritta.

Nel nostro caso c'è un comunicato del Ministero della Salute che prevede la revoca delle sostanze attive “resubmitted” con decorrenza 1° gennaio 2012 con i consueti dodici mesi di smaltimento scorte (quindi fino al 31 dicembre 2012). Poichè man mano che le citate sostanze “resubmitted” vengono iscritte in allegato 1 sono rimosse dalla decisione di revoca, per esse non vale nemmeno il provvedimento nazionale, e per i formulati non supportati il termine di smaltimento scorte sarà 31 maggio 2012 e non 31 dicembre, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto che potrebbero anche innescare tutta una serie di contenziosi che le autorità non hanno alcuna intenzione di causare. Quindi attenzione!.

 

Per saperne di più

DIRETTIVA 2011/22/UE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bispyribac
DIRETTIVA 2011/23/UE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva triflumuron
DIRETTIVA 2011/25/UE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione del bupirimate come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE
DIRETTIVA 2011/26/UE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il dietofencarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2011 concernente la non iscrizione dell’etossichina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione
DIRETTIVA 2011/27/UE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva orizalin e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione
DIRETTIVA 2011/28/UE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione dell'acido indolilbutirrico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione
Direttiva 2011/29/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva etridiazolo e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione
Direttiva 2011/30/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione del fenbutatin ossido come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione
Direttiva 2011/31/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza pirimifosmetile
Direttiva 2011/32/UE della Commissione, dell’8 marzo 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva isoxaben e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione
DIRETTIVA 2011/33/UE DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il 1-decanolo come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione
DIRETTIVA 2011/34/UE DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il flurocloridone come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
DIRETTIVA 2011/21/UE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2011 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cletodim e che modifica la decisione 2008/934/CE
Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 950]
Decisione della Commissione, del 16 marzo 2009, concernente la non iscrizione del triflumuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 1681] (1)

COMUNICATOProroga dei termini per la revoca e lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti le sole sostanze attive, oggetto delle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE, per le quali e' stata presentata domanda di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ai sensi del regolamento (CE) 33/2008. (11A00234)