Dopo l'ennesimo aggiornamento normativo, il Masaf ha diffuso una circolare esplicativa per aiutare gli addetti alla filiera interessati dall'ecotassa sui prodotti fitosanitari riportanti alcune frasi di rischio e sui fertilizzanti di sintesi a districarsi negli adempimenti previsti dall'ultimo provvedimento emanato nel giugno 2023.

 

Vediamo di cosa si tratta.


Fondo che va, fondo che viene

I proventi dell'ecotassa andranno in un fondo denominato "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica" che va a sostituire il "Fondo della ricerca in agricoltura biologica e di qualità". Quale sia il riscontro pratico di questa variazione possiamo solo ipotizzarlo: veramente l'agricoltura non biologica sarà tagliata fuori?

 

Confermati gli errori

Una circolare esplicativa non ha il potere di correggere eventuali strafalcioni del provvedimento che si prefigge di chiarire. Per questo motivo il documento in oggetto non ha potuto che ribadire l'elenco delle frasi di rischio multinorma che continuano imperterrite ad essere riportate sulle norme che riguardano l'ecotassa, nonostante siano oltre 13 anni (dal 1° dicembre 2010) che le sostanze e i preparati pericolosi non possano più riportare in etichetta le frasi di rischio della normativa pre-CLP. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti che riportano in etichetta le frasi di rischio R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413 sono soggetti al pagamento dell'ecotassa pari al 2% del fatturato realizzato nell'anno precedente.

 

Riteniamo di fare cosa gradita riportando la traduzione delle varie frasi, così come riportato nella nota ministeriale del 2016 citata nella circolare:
H300 - Letale se ingerito.
H301 - Tossico se ingerito.
H310 - Letale per contatto con la pelle.
H311 - Tossico per contatto con la pelle.
H330 - Letale se inalato.
H331 - Tossico se inalato.
H350 - Può provocare il cancro
H350i - Può provocare il cancro se inalato
H351 - Sospettato di provocare il cancro.
H360F - Può nuocere alla fertilità 
H360FD - Può nuocere alla fertilità /al feto 
H360Fd - Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df - Può nuocere al feto / Sospettato di nuocere alla fertilità (nella tabella di conversione c'è un errore di copia e incolla)
H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità/al feto
H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413 - Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

 

Chi paga?

Per i prodotti fitosanitari l'ecotassa viene pagata da:

  • Titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio ovvero i "produttori nazionali" e gli "importatori" che per primi immettono sul mercato i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti interessati dall'odiato balzello, o "figure equipollenti". Secondo le norme vigenti normalmente è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario ad essere il primo soggetto che può commercializzarlo in Italia, ma gli accordi commerciali possono essere molto variegati e in questo modo si cerca di non escludere nessuno dal pagamento.

Anche per i fertilizzanti la circolare è molto semplificativa, forse troppo, in quanto individua solo la figura del fabbricante così come descritto nel regolamento UE 2019/2009, mentre dovrebbe essere il responsabile dell'immissione sul mercato. Probabilmente le autorità dovranno ritornare su questo punto, e non solo.

 

Come si paga?

A regime tutti dovranno effettuare i pagamenti mediante il sistema PagoPa. Nel frattempo i pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario (l'Iban da utilizzare varia a seconda della provincia dove ha sede l'impresa ed è disponibile a questo indirizzo che è diverso da quello riportato sulla circolare che rimanda a una pagina inesistente), oppure direttamente presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente oppure tramite conto corrente postale.

 

Entro quando si deve pagare?

Il pagamento è suddiviso in due rate semestrali: la prima rata riguarda il 2% del fatturato dei prodotti interessati dall'ecotassa, realizzato nel primo semestre dell'anno di riferimento e va pagata entro il 15 luglio dell'anno successivo. Ad esempio l'importo dell'ecotassa relativo al fatturato del primo semestre 2023 andrà pagato entro il 15 luglio 2024.

 

La seconda rata, riguardante il 2% del fatturato dei prodotti interessati dall'ecotassa, realizzato nel secondo semestre dell'anno di riferimento va pagata entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Ad esempio l'importo dell'ecotassa relativo al fatturato del secondo semestre 2023 andrà pagato entro il 15 gennaio 2025.

 

Novità anti furbetti

Per fronteggiare il fenomeno del pagamento parziale dell'ecotassa i soggetti al pagamento del tributo devono caricare sul portale del Sian il bilancio registrato dell'anno precedente e una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società, che attesti la quota di fatturato del bilancio derivante dalla vendita dei prodotti interessati dalla norma.

 

La prima scadenza di questo adempimento era il 31 marzo 2024 ma, come per tutti gli adempimenti nuovi ci sarà una certa clemenza con i ritardatari in quanto si sono verificati numerosi problemi tecnici che spesso hanno impedito il corretto caricamento della documentazione sul portale del Sian.

 

Sanzioni

Viene precisato che le eventuali sanzioni (che non auguriamo a nessuno) non saranno gestite dal Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale a degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali ma dal Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica (Dsa) – Direzione generale degli affari generali e del bilancio (Agebil) come previsto dalla riforma del DPR 16 ottobre 2023, n° 178.

 

 
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

Circolare agli operatori del settore fitosanitario e dei fertilizzanti interessati dagli adempimenti normativi relativi al versamento del "contributo sulla sicurezza alimentare" di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23 e del decreto interministeriale del 23 giugno 2023

Legge 9 marzo 2022, n° 23. Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Decreto 23 giugno 2023. Modalità di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare.

 

 

L'articolo è stato modificato in data 5 aprile: l'importo dell'ecotassa relativo al fatturato del secondo semestre 2023 andrà pagato entro il 15 gennaio 2025, e non entro il 15 luglio come erroneamente indicato in una prima versione dell'articolo e correttamente scritto nella riga precedente.

L'articolo è stato modificato in data 8 aprile nel paragafo "Chi paga?" relativamente ai fertilizzanti di sintesi, specificando le criticità della circolare.