Un misterioso (poi vi spieghiamo il perché) emendamento del Dlgs 194, quello che ha recepito la direttiva 91/414, introdotto in maniera definitiva con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.” ha sfatato il mito dell’inviolabilità dell’etichetta dei prodotti fitosanitari, consentendo di derogare dalle indicazioni a patto di rispettare dose massima, tempo di carenza e numero massimo di trattamenti annui.

Il testo dell’emendamento aggiunge un nuovo comma all’articolo 3 del provvedimento citato, che recita: 5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

Abbiamo definito misterioso questo emendamento, tanto da uscire solo ora per commentarlo, perché il comma aggiunto non compare nella versione consolidata attualmente vigente fornita dal meritorio portale “Normattiva”, come riportato qualche settimana dopo l’entrata in vigore della legge semplificazioni che lo ha introdotto. Poiché il meritorio portale non riporta ulteriori modifiche rispetto a questa, ipotizziamo che sia ancora in vigore, anche se in Italia non si sa mai.
 

Mai più sanzioni? 

La modifica è stata introdotta per porre rimedio alle numerose sanzioni comminate agli agricoltori che effettuavano e annotavano regolarmente sul quaderno di campagna trattamenti a dosi inferiori a quelle riportate nell’etichetta autorizzata, per seguire indicazioni tecniche meritorie (non sempre, specialmente quando si parla di resistenza) ma in conflitto con l’articolo 3 comma 3 del Dlgs. 69/14 che prevede in questo caso sanzioni da 35.000 a 100.000 euro, in vigore immodificato dal 21 maggio 2014. Sarà oggetto del prossimo emendamento?
 

Anche a fin di bene ma...

Ma perché il legislatore dovrebbe accanirsi contro chi riduce la quantità di agrofarmaci nell’ambiente anziché premiarlo? Da una parte è la cinica burocrazia italiana che, seppure abbia introdotto alcune agevolazioni come il silenzio assenso, non ha ancora smantellato completamente il dogma dell’immodificabilità dell’etichetta in assenza di un decreto o quantomeno di una procedura che comporta un’istanza, il pagamento di una tariffa e l’acquisto di un numero variabile di marche da bollo. Alcuni paesi europei, a cominciare dalla Francia, fissano una dose massima per ettaro, il numero massimo di trattamenti, il tempo di carenza e le quasi sempre immancabili misure di mitigazione del rischio per l’uomo e l’ambiente, e null'altro. L’unico rischio che corrono i cugini transalpini quando abbassano le dosi è quello di creare resistenze. Non a caso la Francia è il primo paese dove si va alla ricerca di eventuali ceppi di funghi o insetti resistenti a questo o quel principio attivo. E con l’ecatombe di sostanze attive che vediamo quotidianamente pubblicata sulla gazzetta Ue non ci possiamo assolutamente permettere di giocarci qualche sostanza per via delle resistenze.
 

Danno o rimedio? 

D’altra parte, la riduzione controllata delle dosi è uno dei modi, assieme all’utilizzo di misure di mitigazione e alla riduzione del numero dei trattamenti, per migliorare l’accettabilità ambientale degli agrofarmaci e permettere il rinnovo della relativa approvazione Ue. Ma l’eccessiva riduzione dei dosaggi può causare resistenze, che rendono inutilizzabile il prodotto.
 

Come uscirne?

Come sempre a fare da soli non si va da nessuna parte: autorità europee, nazionali e locali e i produttori che investono milioni di euro nella difesa dei prodotti devono collaborare senza pregiudizi. Negli anni ’80 gli attori della filiera avevano forse interessi diversi che portavano a una diversa interpretazione dei dosaggi, adesso invece l’obiettivo è comune: produttori e autorità sono concordi che le dosi da utilizzare sono quelle sufficienti a controllare il fitoparassita senza causare resistenze, non un grammo o millilitro in più.
Quindi non dosi basse o alte ma dosi giuste.

PS. L’emendamento in questione si è dimenticato di inserire le misure di mitigazione tra le indicazioni di etichetta da non derogare. Crediamo che anche i promotori siano d’accordo sul fatto che le misure di mitigazione vadano rispettate.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le diretti- ve 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
  • LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00139)
  • D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari