La circolare Agea Coordinamento n. 21371/2024 avente per oggetto "Domanda unificata interventi Sigc, fascicolo aziendale e nuovo Sipa a partire dalla campagna 2024", pubblicata lo scorso 14 marzo 2024, contiene una serie di altre disposizioni che innovano particolari aspetti della domanda unica 2024: dall'attività di pascolamento al sostegno accoppiato, passando per le norme specifiche sui seminativi - in vigore solo dalla campagna 2024 - e con modifiche anche legate a precisazioni normative extra Pac.

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Attività di pascolamento

È il caso, per esempio, delle attività di pascolamento: dal 2024 l'inammissibilità della superficie al pagamento del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (Biss) è determinata esclusivamente dal mancato rispetto del carico minimo di bestiame al pascolo.

 

Questo perché con il Decreto Ministeriale 27 settembre 2023 n. 525680 è stato introdotto il carico massimo di densità del bestiame al pascolo. E la nota di chiarimento Masaf 19 dicembre 2023 n. 695975 ha previsto che "un carico eccedente il limite massimo non incide sulle condizioni di ammissibilità della superficie ai pagamenti diretti, ma ha conseguenze sul rispetto dei requisiti di condizionalità". Pertanto, il paragrafo 16 della circolare Agea n. 81268 del 2 novembre 2023 è stato modificato in tal senso.

 

Contratto di compartecipazione

Al fine di armonizzare le procedure, anche di natura tecnico informatica relative ai contratti di compartecipazione, la disciplina prevista dal paragrafo 10.1 dell'Allegato 5 alla circolare Agea protocollo 67143 del 12 settembre 2023 è modificata nel senso che il "contratto di compartecipazione stagionale (codice 2.6)" inteso come fattispecie di trasferimento titoli viene abrogata a decorrere dalla campagna 2024, in quanto il contratto in questione non configura una cessione di superficie da un soggetto ad un altro, ma unicamente una gestione comune della superficie da parte di entrambe le parti del contratto.

 

I contratti di compartecipazione di stipula successiva all'entrata in vigore della Legge 203/1982 "Norme sui contratti agrari" sono vietati, fatti salvi quelli previsti proprio dall'articolo 56 della stessa Legge 203/1982 a patto che consistano in:

  • singole coltivazioni stagionali;
  • concessioni per coltivazioni intercalari;
  • vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.

 

La circolare sottolinea come tra i contratti di compartecipazione ancora ammessi non possono ricomprendersi quelli finalizzati alla mera attività di pascolamento.

 

In aggiunta, il contratto di compartecipazione postula che una parte sia titolare della proprietà o di un altro diritto reale di godimento sul fondo e che l'altra parte riceva dalla prima la concessione della coltivazione del fondo medesimo, con diritto ad una quota dei prodotti. Per sua natura il contratto di compartecipazione rappresenta una forma di esercizio congiunto dell'attività agraria e prevede che due soggetti si accordino per utilizzare i propri fattori produttivi - terra e lavoro - per svolgere una coltivazione a carattere stagionale.

 

Pertanto, non è possibile utilizzare tale contratto per cedere superfici ad altri soggetti al fine di percepire contributi agricoli concessi in ambito Feaga e Feasr. Inoltre la circolare detta norme specifiche per l'esercizio congiunto dell'attività agraria, fermo restando che i titoli ai fini dell'incasso degli aiuti agricoli Feasr e Feaga restino sempre in capo al soggetto concedente, mentre il compartecipante può valersi delle stesse superfici iscritte nel proprio fascicolo aziendale per richiedere altri tipi di contributi, come ad esempio l'abbattimento dell'accisa sul carburante agricolo. Gli organismi pagatori sono tenuti ad adeguare i propri sistemi alle presenti disposizioni.

 

Digitalizzazione nuovi titoli di conduzione

Al fine di prevenire le frodi e garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, tutti i documenti relativi ai nuovi titoli di conduzione delle superfici che decorrono dalla campagna 2024 devono essere digitalizzati nell'ambito del fascicolo aziendale e resi disponibili nei rispettivi sistemi informativi degli organismi pagatori. È comunque fatta salva la possibilità di utilizzare banche dati pubbliche per l'accertamento dei titoli di conduzione, avendo cura di tracciare e storicizzare le verifiche effettuate tramite una apposita pista di controllo da rendere eventualmente disponibile alle competenti Autorità.

 

Parimenti, devono essere inserite nel fascicolo aziendale le foto geotaggate prodotte dall'agricoltore, come nel caso delle superfici ricadenti nel nuovo layer "Pratiche Locali Tradizionali potenziali" che si intendono chiedere in domanda di aiuto/pagamento (circolare Agea protocollo n. 97806 del 30 dicembre 2023).

 

Domanda unificata: sarà automatica

La circolare, nel confermare che anche la domanda unica 2024 consente di richiedere aiuti su misure a superficie e capo del Primo e Secondo Pilastro della Pac, con particolare riferimento - per i Csr, Complementi di Sviluppo Rurale, - alle misure agroclimatico ambientali, a quelle dedicate alle zone svantaggiate per vincoli naturali e specifici, sottolinea anche che - a partire dalla campagna 2024 - "gli organismi pagatori possono introdurre per gli interventi basati sulla superficie, il sistema di domanda automatica definita all'art. 2, lettera g), del Dm 4 agosto 2023 n. 410739, previa informativa ad Agea Coordinamento come previsto dall'articolo 7 comma 3 del citato Decreto".

 

Inoltre, la domanda unificata può applicarsi anche alle misure dello sviluppo rurale della vecchia programmazione 2014-2022 e agli interventi basati sulle superfici nel settore vitivinicolo secondo quanto disposto al titolo III, capo III, sezione 4, del Regolamento (Ue) 2021/2115.

 

Modifiche all'Ecoschema 1

La circolare ricorda che a partire dalla campagna 2024, la registrazione/iscrizione a Classyfarm deve essere eseguita obbligatoriamente entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, anche tardiva. Per i nuovi allevatori non ancora iscritti a Classyfarm viene introdotta una ulteriore semplificazione in base alla quale si potrà eseguire la registrazione direttamente nel rispettivo fascicolo aziendale.

 

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dal paragrafo 2.2.1 della circolare Agea protocollo n. 2664 del 12 gennaio 2024, la dichiarazione integrativa dei capi relativa alla campagna 2024, per la sola specie bovina, deve altresì riportare, tra le informazioni minime, anche il numero identificativo degli specifici capi che costituiscono il gruppo di animali utilizzati per l'esecuzione del pascolamento, rilevante per il rispetto del disciplinare allegato al Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023 n. 690602 ai fini del pagamento del livello 2, dell'Ecoschema 1.

 

Sostegno accoppiato e seme certificato

A partire dalla campagna 2024, in attuazione del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087, per gli interventi del sostegno accoppiato a superficie si rende necessario acquisire la documentazione comprovante la semina con seme certificato, nel caso siano coltivate le seguenti specie: frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da trasformazione, soia.

 

Il Decreto Ministeriale 27 settembre 2023 n. 525680 ha definito i quantitativi minimi di seme che devono essere impiegati dagli agricoltori per ricevere il sostegno, poi modificati con successivi decreti direttoriali.

 

I quantitativi minimi di seme allo stato vigenti sono riportati nella tabella sottostante:

  Tabella con i quantitativi minimi di seme allo stato vigenti

 

Si ricorda che il quantitativo minimo di seme per la canapa rileva ai fini dell'ammissibilità delle superfici al sostegno di base al reddito (titoli Pac), fermo restando il divieto di destinazione delle superfici coltivate a canapa da infiorescenza. Per la canapa è sempre necessario acquisire i cartellini varietali.

 

Per quanto riguarda frumento duro, girasole, colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, la prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza, nei documenti fiscali, delle seguenti informazioni minime:

  • specie;
  • varietà;
  • n° di partita (comprensivo del lotto);
  • categoria;
  • quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata.

 

I documenti fiscali così compilati devono essere allegati alla domanda e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali.

 

Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, questa deve essere resa disponibile in fase istruttoria, secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore competente, entro il 30 settembre dell'anno di domanda, ai fini di permettere agli agricoltori di beneficiare degli anticipi Pac.

 

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal Crea Difesa e Certificazione.

 

Inoltre, la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto.

 

Per i documenti fiscali intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto, è necessario che quest'ultimo, secondo le modalità definite dall'organismo pagatore, indichi chiaramente il Cuaa (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. In genere si tratta di casi legati a successioni a causa di morte o subentri nella proprietà dell'azienda ovvero cambi di denominazione dell'azienda o trasformazione della società.

 

Con specifico riferimento al sostegno accoppiato al pomodoro da trasformazione, la circolare precisa che per "materiale di propagazione certificato" si intende materiale con tracciabilità documentata secondo la vigente normativa.

 

Pomodoro da industria, per seme e piantine norme ad hoc

La circolare Agea inoltre ricorda che il Masaf - con una nota del 23 febbraio 2024 - ha comunicato che, limitatamente alla campagna 2024 del pomodoro da industria, sarà possibile per gli agricoltori utilizzare sia materiale di propagazione proveniente da sementi di categoria standard sia sementi coperte da Autorizzazione Provvisoria alla Vendita (Apv) per il secondo anno consecutivo delle prove ufficiali di iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà Vegetali.

 

Il tutto a causa della momentanea impossibilità di importare sementi certificate. Sono pertanto ammissibili al sostegno accoppiato anche le superfici investite con materiale di propagazione derivante da sementi della categoria standard o in Autorizzazione Provvisoria alla Vendita (Apv) al secondo anno consecutivo. Anche in questo caso occorre però tracciare il pomodoro, in maniera diversa da quella prevista per le altre sementi. Su tanto AgroNotizie®  produrrà un ulteriore approfondimento a breve.

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Intervento per girasole e colza

Per la campagna 2024 del girasole e della colza, ad integrazione e modifica di quanto già previsto dal paragrafo 5.2 della circolare Agea n. 76310 del 16 ottobre 2023, è necessario acquisire in fase di presentazione della domanda le seguenti informazioni minime obbligatorie:

  • codice fiscale dell'industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);
  • denominazione dell'industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);
  • tipologia coltura;
  • data inizio impegno di coltivazione/contratto (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell'impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario, in assenza della data di inizio è possibile fare riferimento alla data di sottoscrizione);
  • data fine impegno di coltivazione/contratto, se presente (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell'impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario).

Intervento per pomodoro da trasformazione

Con riferimento all'attività di deposito nel Sian degli impegni di coltivazione tra agricoltore e organizzazione di produttori e dei contratti di fornitura tra quest'ultima e un'industria di trasformazione del pomodoro, rimane in vigore la disciplina prevista per la campagna 2023.

 

Pertanto, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dal paragrafo 5.4 della circolare Agea n. 76310 del 16 ottobre 2023, anche per la campagna 2024 e successive l'organizzazione di produttori provvede al caricamento nel Sian, mediante le funzionalità già in uso, dei dati relativi sia all'impegno di coltivazione che al contratto di fornitura con l'industria. Tale adempimento deve essere eseguito entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di consentire l'erogazione degli anticipi Pac in favore degli agricoltori interessati.

 

Correzioni alla circolare sostegno accoppiato zootecnico

La circolare procede all'errata corrige di quanto previsto in materia di sostegno accoppiato zootecnico dalla circolare Agea n. 76310 del 16 ottobre 2023, di seguito in particolare:

 

al paragrafo 7.4 "Gli organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande, provvedono ad incrociare per ciascuna azienda il dato dei capi macellati certificati comunicati dagli organismi di controllo con il dato dei capi macellati per partita presenti in Bdn. In caso di discordanza tra i dati, il pagamento è eseguito utilizzando il minore tra i due dati", le parole "per partita" sono sostituite da "registrati e identificati singolarmente".

 

Al paragrafo 6.2, lett. a), dell'allegato tecnico alla circolare soggetta a correzione, al periodo "Per i capi ovini non destinati a essere inviati al macello prima dei 12 mesi di età …" la parola "non" è soppressa.

 

Al paragrafo 3 il periodo "Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda" è soppresso e sostituito dal seguente: "Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, anche tardiva".

 

Trasferimento titoli Pac, le precisazioni

La circolare comunica l'avvenuta apertura del sistema dei trasferimenti 2024 in ambito Sian. E precisa come vanno regolati - ai fini dell'incremento di valore dei titoli Pac mediante accesso alla riserva nazionale - i contratti di cessione temporanea in scadenza prima del termine di tre anni, in vigenza quindi del divieto di trasferimento prima dei tre anni da quello di assegnazione, come previsto dall'articolo 13, comma 3 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087.

 

Intanto resta in vigore il paragrafo 2.1 della circolare Agea n. 26880 del 12 aprile 2023, che stabilisce: "qualora l'agricoltore che detenga titoli sulla base di una cessione temporanea abbia ottenuto l'incremento del valore dei predetti titoli mediante accesso alla riserva nazionale e la cessione scada prima del decorso dei tre anni di divieto di trasferimento, i titoli detenuti a titolo temporaneo tornano in capo al proprietario privi dell'incremento dalla riserva nazionale", coerentemente con la citata norma del Dm 23 dicembre 2022.

 

Al riguardo la nuova circolare precisa che qualora le parti del contratto scaduto rinnovino il precedente contratto, il soggetto cessionario può mantenere l'incremento del valore dei titoli precedentemente ottenuto se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • tra la data di scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza del nuovo contratto non trascorrono più di 30 giorni solari;
  • le parti del contratto, la fattispecie di trasferimento ed i titoli trasferiti sono gli stessi del
    precedente contratto, trattandosi di mero rinnovo.

 

Tuttavia, per i soli contratti già scaduti dopo la chiusura della scorsa campagna trasferimenti 2023 e che le parti intendono rinnovare con efficacia dalla campagna 2024, il termine di 30 giorni sopra indicato decorre dalla data di pubblicazione della circolare, ovvero il 14 marzo 2024.

 

Trasferimento titoli - contratto di compartecipazione

A partire dalla campagna 2024 - come sopra riportato - la fattispecie di trasferimento titoli mediante contratto di compartecipazione stagionale è abrogata. Di conseguenza, anche la disciplina relativa alla documentazione giustificativa riportata negli allegati alla circolare Agea protocollo n. 26880 del 12 aprile 2023 riferita alla fattispecie in esame non è più valida a decorrere dalla campagna 2024.

 

Domanda di aiuto unificata e gestione del rischio

Ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo, la domanda di aiuto unificata di Agea Organismo Pagatore può contenere anche le misure e gli interventi afferenti alla gestione del rischio, per le superfici e gli animali, ed è generata in modalità precompilata sulla base delle informazioni validate e certificate del Piano di Coltivazione Grafico e della Banca Dati Nazionale Zootecnica.

 

In tale ambito, nel fascicolo aziendale vengono rappresentate le quantità assicurabili e/o proteggibili richiedibili a premio con la domanda unificata in relazione ai seguenti interventi della gestione del rischio in agricoltura:

  • Srf-01 (assicurazioni agevolate), Srf-02 (Fondi di mutualità danni) e Srf-03 (Fondi di mutualità reddito) previsti dal Piano Strategico Pac 2023 per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 76 del Regolamento (UE) 2115/2021;
  • le misure assicurative nazionali (Smaltimento Carcasse - Strutture aziendali - Sperimentali)
    statuite dal Decreto Legislativo n. 102/2004.

 

La domanda unificata si basa sul Piano di Gestione Individuale del rischio elaborato nell'ambito del Sistema Integrato Gestione del Rischio (Sigr) in ragione delle attività agricole verificate nel fascicolo aziendale dell'agricoltore che individua la potenziale massima copertura del rischio assicurabile.

 

Il Piano costituisce anche il presupposto fondamentale per la stipula delle polizze assicurative di tipo agevolato nonché strumento per la partecipazione alle coperture mutualistiche attraverso l'adesione a soggetti gestori di fondi di mutualità riconosciuti dal Masaf.

 

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