Con la circolare "Nota esplicativa Mite n. 0051657 del 14.05.21" il ministero della Transizione ecologica è intervenuto a fornire importanti chiarimenti su alcune questioni legate all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di rifiuti approvate con il decreto legislativo n.116 del 2020.

Tra i più importanti chiarimenti per le imprese agricole si evidenziano i seguenti.


Esclusione dai rifiuti - manutenzione del verde rif. articolo 185, comma 1, lettera f) del dlgs 152/2006

Si chiedeva di chiarire, rispetto ai residui della manutenzione del verde:
  • quale sia l'esatto campo di applicazione dell'esclusione;
  • se siano applicabili ai residui della manutenzione del verde le disposizioni in materia di sottoprodotti;
  • quale sia la qualificazione e quali siano gli adempimenti nel caso di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato.

La circolare in oggetto ha chiarito che, ai sensi della disciplina vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti unicamente la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Laddove non ricorrano le condizioni previste per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185, ad esempio in considerazione dell'impiego dei materiali indicati in processi diversi da quelli elencati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006.

Infine, quando i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 185 e 184-bis citati o quando ricorrano, comunque, le condizioni previste dall'articolo 183, comma 1, lettera a) del dlgs n.152 del 2006, i residui devono essere qualificati come rifiuti.

In tale caso occorre distinguere tre ipotesi:
  • materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis. I residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
  • materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis. Tali rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies;
  • materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato "fai da te", posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1.

Nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell'ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.


Registro cronologico di carico e scarico - semplificazioni per imprese agricole

Era stato richiesto di chiarire se:
  • con l'introduzione dell'articolo 190, comma 6, rimanga comunque applicabile la norma previgente (art.69 legge n.221 del 2015);
  • con riferimento alla sostituzione della comunicazione Mud con la conservazione ordinata dei formulari di identificazione del rifiuto, la semplificazione sia riferita solo alle imprese agricole o anche alle altre categorie di soggetti elencati.

E' stato risposto che la lettura combinata delle due norme consente di ritenere applicabile la semplificazione sulle modalità di invio della comunicazione al catasto dei rifiuti (Mud) a tutte le categorie indicate nell'articolo 69 citato. Resta esclusa, per ora, la categoria delle manicure-pedicure (prevista soltanto nell'articolo 190 in cui, a causa di un refuso, la semplificazione del Mud è riferita solo alle imprese agricole). Infatti l'articolo 69 citato, che disciplina alcune fattispecie aggiuntive rispetto all'attuale articolo 190, comma 6 del Codice ambientale, risulta tuttora applicabile, in combinato con l'articolo 190, comma 6 medesimo.

Quindi, con riferimento alla sostituzione del registro cronologico di carico e scarico e della comunicazione Mud con la conservazione ordinata dei formulari di identificazione del rifiuto è stato confermata tale opportunità per le imprese agricole.

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