La prova della rateizzazione può consistere, oltre che in una scrittura ad hoc firmata da ogni singolo produttore con l'Organismo collettivo di appartenenza, anche in documenti provenienti dallo stesso Organismo. Questi possono per esempio la convenzione stipulata con terzi per il recupero delle somme, dal quale si evinca che quel rimborso del premio assicurativo dovuto all'agricoltore di quell'Organismo a cui è associato è oggetto di rateizzazione nell'anno di campagna.
Una condizione necessaria per beneficiare della proroga del termine per il rimborso al 30 settembre è che l'agricoltore abbia già rimborsato all'Organismo collettivo di appartenenza una parte del rimborso dovuto entro la scadenza del prossimo 11 maggio, questo per effetto della rateizzazione. Le dichiarazioni rilasciate dagli Organismi collettivi sono naturalmente controllate dal Ministero.
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Fonte: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Autore: Lorenzo Pelliconi