Il regolamento delegato 2023/707 del 19 dicembre 2022 è l'ultimo aggiornamento del regolamento 1272/2008 (Clp, sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose e delle miscele) e ha introdotto nuovi criteri e nuove classi di pericolo riguardanti le proprietà di interferente endocrino e di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità delle sostanze e delle miscele.

 

Ricordiamo che nel gergo del regolamento Clp il termine miscela ha sostituito la voce "preparato" della precedente direttiva 99/45 ma il significato è lo stesso: una miscela è un preparato o una soluzione composta da due o più sostanze. Perché abbiano sostituito il termine non ci è noto ma se interessa (scrivete in redazione, la mail è redazione@agronotizie.it) proveremo a indagare.


Gli aspetti sui quali intendiamo soffermarci sono quelli ambientali: il nuovo aggiornamento ha introdotto classificazioni ben note agli addetti alla filiera agrochimica, perché alla base di molte revoche o restrizioni comminate a molti principi attivi negli ultimi anni. Termini come PBT (Persistente, bioaccumulabile e tossico), vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile), vP (molto persistente), vB (molto bioaccumulabile), PMT (persistente, mobile e tossica), vPvM (molto persistente e molto mobile), etc., non rimarranno solo nei dossier di approvazione delle sostanze, ma entreranno a far parte dell'etichetta di pericolo e della scheda di sicurezza al più tardi dal 2025.

 

I criteri che portano a queste poco lusinghiere classificazioni sono ampiamente e dettagliatamente descritti in altre norme (ad esempio il regolamento 1907/2006, il cosiddetto Reach sulla registrazione delle sostanze chimiche e il celeberrimo 1107/2009 sui prodotti fitosanitari) e il provvedimento li riprende fedelmente (per i dettagli vi rimandiamo alla bibliografia), senza apportare nessuna modifica.

 

Ma allora cosa c'entrano i rameici?

I rameici (o meglio i composti del rame: ossicloruro, solfato tribasico, idrossido, poltiglia bordolese e ossido rameoso) sono stati catalogati come candidati alla sostituzione dal regolamento 2015/408, status che è stato confermato dal provvedimento di rinnovo della loro approvazione, il 2018/1981.

 

Alla base dello status di candidati alla sostituzione c'è la persistenza (la DT50 nel suolo è superiore a 120 giorni) e la tossicità per gli organismi acquatici (NOEC inferiore 0,01 mg/L), cioè soddisfano i criteri "P" e "T" delle già citate sostanze PBT.

 

La novità epocale introdotta dal regolamento citato sta tutta in una frase: "La classe di pericolo "Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)" si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche".

 

Poiché i rameici sono sostanze inorganiche sono esentati dall'applicazione di questa classificazione e quindi verrebbero a perdere il parametro "P", rimanendo quindi solo "T". Poiché i candidati alla sostituzione devono soddisfare almeno due condizioni che caratterizzano le sostanze PBT, e il rame ne ha solo una (la "T", appunto), non avrebbe più i requisiti per appartenere al poco invidiato club dei candidati alla sostituzione.


E le restrizioni?

Le restrizioni comminate in fase di rinnovo, in particolare il limite dei 28 kg di rame in 7 anni prescindono dalla valutazione effettuata per inquadrare i rameici come candidati alla sostituzione e potranno essere rimosse solo in seguito a un apposito "risk assessment", che verrà esaminata durante il prossimo rinnovo dell'approvazione Ue, che scadrà alla fine del 2025.


Ma quindi?

Calma, sicuramente questa novità è una buona notizia, siamo tutti ansiosi che "l'insostituibile candidato alla sostituzione" diventi solo "insostituibile", ma affinché questo titolo acchiappa click (perdonateci, non abbiamo resistito) diventi un regolamento Ue che aggiorna le condizioni di approvazione dei composti del rame togliendoli dai candidati alla sostituzione ci dovrà essere un iter comunitario e una maggioranza qualificata che lo approva o almeno non lo boccia.

 

Sicuramente è un buon viatico per il prossimo rinnovo dell'approvazione Ue, prevista entro il 2025, se non ci saranno proroghe.

 

Sicuramente vi terremo aggiornati.

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.), Pub. L. No. 32018R1981, 317 OJ L (2018).
  • Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente. Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE), Pub. L. No.

 

L'articolo è stato corretto in data 29 maggio 2023 con la precisazione che  "La classe di pericolo "Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)" si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche"