A partire dal 23 dicembre 2023, sono entrate in vigore importanti modifiche normative riguardanti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i veicoli a motore (rca). Cambia la data di operatività delle modifiche per il mondo agricolo che per effetto della recente approvazione del Decreto Milleproroghe 2024, vedrà attivi questi cambiamenti a partire dal 30 giugno 2024. Ma vediamo, con l'aiuto di Stefano Turillo responsabile Offerta Auto di AXA Assicurazioni, qual'è l'effetto che i nuovi adempimenti assicurativi produrranno dalla prossima estate sul mondo delle macchine agricole.

 

Cosa cambia?

Le novità assicurative sono un effetto del Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023, che recepisce la Direttiva dell'Unione Europea 2021/2118 e modifica il Decreto Legislativo n.209 del 7 settembre 2005.

 

La prima modifica riguarda la definizione normativa di veicolo che si uniforma a quella europea. Al fine assicurativo è considerato veicolo qualsiasi mezzo a motore mosso esclusivamente da forza meccanica con una velocità massima progettuale superiore a 25 chilometri orari oppure un peso netto massimo superiore a 25 chili e una velocità di progetto massima superiore a 14 chilometri ora.

 

Articolo 1:

1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: [...]

rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto Ministeriale.

 

"Con il recepimento della Direttiva europea, si passa a un approccio normativo che tutela maggiormente il soggetto terzo coinvolto in un possibile incidente. Per questo motivo la nuova definizione di veicolo non si basa più sulla definizione di mezzo circolante o stazionante su suolo pubblico, ma si rifà alla natura costruttiva dello stesso: se il veicolo è nato come mezzo di trasporto deve essere assicurato" ci spiega Turillo.

 

Tra i veicoli rientrano così anche tutti i mezzi con caratteristiche atipiche, tra cui le macchine agricole d'epoca e di interesse storico o collezionistico. In aggiunta, la legge estende l'obbligo di stipulare un'assicurazione anche per qualsiasi rimorchio, indipendentemente dal fatto che sia collegato o meno a un veicolo.

 

"Per quanto riguarda i rimorchi, in precedenza erano soggetti alla sola assicurazione per il rischio statico che copre i danni causati dal rimorchio fermo e scollegato dalla trattrice. Era la polizza rca del trattore a farsi carico dei danni in caso di incidente in movimento. Ora l'assicurazione dei rimorchi coinvolti in sinistri, di cui sono direttamente responsabili, deve poter farsi carico anche di queste spese" aggiunge Turillo.

 

Non solo su strada. L’obbligo assicurativo è per tutti

La principale modifica - e forse la più sostanziale - riguarda l’obbligo assicurativo. Se fin'ora l'assicurazione rc era necessaria solo per quei veicoli - compresi quelli agricoli - che nello svolgere la loro attività transitano su strade pubbliche o sono parcheggiati in aree pubbliche, la nuova normativa impone di assicurare anche i veicoli custoditi o in circolazione in aree private.

 

Articolo 122:
1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr) (vedi articolo successivo ndr.), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. [...]

 

Come accennato in precedenza, a seguito delle proteste da parte del mondo agricolo, l'approvazione del Decreto n 215/2023 noto come Milleproroghe 2024 avvenuta con voto di fiducia il 19 febbraio alla Camera e il 21 febbraio al Senato, proroga l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurare le macchine agricole non circolanti su strada al 30 giugno 2024.

 

Articolo 8:

[...]

10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all’articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

 

Tutti i veicoli sopra descritti dovranno quindi avere un'assicurazione. Il nuovo articolo 122 comma 1-ter. (riportato di seguito) mantiene valida la possibilità di sottoscrivere polizze per più veicoli laddove i singoli siano adeguatamente dettagliati.

 

[...] Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

In realtà, spiega Turillo, "questa tipologia di polizze è concordata ad hoc e destinata principalmente alle grandi realtà autotrasportatrici dove i premi e il numero di veicoli in gioco sono molto elevati. In ambito agricolo i numeri sono in genere decisamente inferiori e per questo non è una soluzione diffusa".

 

Trattori mezzi di trasporto si o no?

Da una prima interpretazione si evince che l'obbligo assicurativo decade se i veicoli non possono essere "utilizzati conformemente alla funzione del veicolo". Il recente Decreto non fornisce però una chiara spiegazione del concetto di uso di un veicolo. Andiamo quindi a cercarla nella Direttiva Ue - da cui deriva il D.lgs italiano -, che richiama anche quanto sancito dalla Corte di giustizia europea in alcune recenti sentenze.

 

Articolo 1:

1-bis. “uso del veicolo” ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;

[...]

La Corte di giustizia ha precisato che i veicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. La direttiva 2009/103/CE non è applicabile se la funzione abituale del veicolo è un "uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto".

Tale circostanza potrebbe verificarsi se il veicolo non è utilizzato ai sensi dell’articolo 3, primo comma, di tale direttiva, dal momento che la sua funzione abituale è, ad esempio, un uso in quanto fonte di energia industriale o agricola.

[...]

 

Andando a sviscerare meglio le sentenze della corte europea ritroviamo due casi che hanno prodotto altrettanti differenti risultati:

  • Trattore utilizzato all'interno del centro aziendale: l'obbligo assicurativo è valido in quanto il mezzo è impiegato in conformità alla sua funzione abituale;

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE (e della successivo direttiva 2009/103/CE ndr.) [...], deve essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di "circolazione dei veicoli" qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Potrebbe dunque rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui è munito, com’è accaduto nel procedimento principale, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

  • Trattore utilizzato a punto fisso: sussiste l'obbligo assicurativo ma - come nel caso della sentenza sotto - l'uso diverso da "mezzo di trasporto" svincola l'assicurazione dalla copertura dei danni.

[...] l’articolo 3, paragrafo 1 (delle Direttive 72/166/CEE e 2009/103/CE ndr.) deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli", di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida.

 

In sintesi: se si può muovere va assicurato

Semplificando quanto visto fin'ora, un veicolo deve essere sempre assicurato indipendentemente dall'uso che ne viene fatto, dal fatto che sia in movimento o fermo, e dal terreno su cui viene utilizzato (che può includere aree private).

 

Ad esempio, un trattore agricolo utilizzato in un campo privato deve essere assicurato. Allo stesso modo un rimorchio, anche se non collegato ad una trattrice, ma potenzialmente utilizzabile, deve essere assicurato.

 

Ma - se ci basiamo su quanto suggerisce la Direttiva europea - qualora il trattore sia utilizzato non come mezzo di trasporto, ma solo come generatore d'energia o lavoro a punto fisso, non richiedere un'assicurazione obbligatoria se messo in condizioni di non poter assolvere all'uso per cui è stato costruito. Tuttavia, in questo caso il confine tra obbligo e non obbligo è molto sottile e probabilmente richiederà ulteriori chiarimenti normativi.

 

Nuove deroghe: le situazioni in cui non serve assicurare 

Il Decreto introduce alcune deroghe all'obbligo assicurativo. I veicoli non idonei all'utilizzo ad esempio perché privi di una parte essenziale per il funzionamento (come motore o ruote), i veicoli posti sotto sequestro o fermo amministrativo oppure i veicoli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione e senza carta di circolazione), non sono soggetti all'obbligo.

 

Articolo 122-bis (Deroghe).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione

2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

La normativa prevede anche la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo (utilizzo stagionale), ma sempre in via temporanea. Questo può infatti avvenire per un periodo massimo complessivo di 10 mesi all'anno, raggiungibile anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare entro 10 giorni prima della scadenza.

 

"L'assicurato deve comunicare la sospensione fornendo all'ente assicurante una richiesta formale costituita da un atto notorio - redatto da un notaio o un comune oppure con un autodichiarazione - che certifichi l'identità della persona, e della richiesta di sospensione vera e propria che deve indicare, oltre alla data di inizio sospensione, anche la presunta data di termine (novità rispetto al passato ndr.)" spiega Turillo. 

 

Per i veicoli con caratteristiche atipiche (d'interesse storico), il periodo massimo di sospensione si estende a 11 mesi nell'arco dell'annualità e il preavviso per il proseguimento della sospensione scende a 5 giorni. 

 

Ad esempio, l'agricoltore che utilizza il trattore in campo solo per 3 mesi nel periodo primaverile estivo (aprile-giugno), può sospendere l'assicurazione nei 9 mesi rimanenti (gennaio-marzo e luglio-dicembre).

 

"La sospensione volontaria implica che il proprietario del mezzo si impegna a non utilizzare il veicolo e qualora questo venga utilizzato, contravvenendo all'impegno preso, e si verifichi un'incidente la responsabilità e tutti gli oneri finanziari derivati ricadono esclusivamente sul conducente che non si potrà rivalere sull'ente assicurante" sottolinea Turillo.

 

Chi è coinvolto?

Tutto il mondo agricolo è coinvolto. Una buona parte di agricoltori e contoterzisti è in possesso di mezzi che operando in terreni privati - o, addirittura, solo all'interno di aree aziendali - e non percorrendo tratte stradali non sono ad oggi mai stati assicurati.

 

Oppure, i rivenditori di macchine agricole che hanno mezzi in esposizione sui loro piazzali o all'interno delle concessionarie - seppur la normativa non fornisca dettagli specifici a riguardo - dovranno assicurare sulla responsabilità civile tali veicoli, in forma singola o cumulativa.

 

"Da un’interpretazione letterale del decreto non possiamo che confermare l'obbligo assicurativo anche in questo caso. Tuttavia, questo entra in conflitto con una norma precedente che esenta dall'obbligo assicurativo le concessionarie che acquistano mezzi usati tramite la cosiddetta minivoltura. In merito, prevediamo a breve un chiarimento normativo" ci spiega Turillo.

 

Per l'agricoltura è proprio Federacma - che rappresenta le associazioni nazionali dei rivenditori di macchine agricole - insieme a Federmotorizzazione (federazione dei concessionari e rivenditori autoveicoli) e Assocamp (veicoli ricreazionali, camper e caravan) a sollevare la questione. 

 

Nonostante l’approvazione dell'emendamento al Dl Milleproroghe, le associazioni di categoria auspicano un tavolo di confronto con Istituzioni, associazioni agricole e imprese assicuratrici, per definire idonei strumenti assicurativi che non pesino troppo sulle tasche dei possessori di veicoli in aree private.

 

E ora cosa succede?

Non è ancora chiaro quali saranno a partire dal 30 giugno 2024 le modalità di controllo e da chi dovranno essere condotte, specialmente per individuare veicoli non assicurati in aree private. 

 

Se un trattore non è correttamente assicurato, il proprietario potrebbe essere soggetto a multe molto salate fino al sequestro amministrativo del veicolo. Il nuovo decreto introduce ulteriori modifiche anche in materia sanzionatoria.

 

Articolo 122:

[...]

1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

Nello specifico, per la violazione dell'obbligo assicurativo (Articolo 122, comma 1) la sanzione varia da 866 a 3.464 euro. L'organo accertatore ordina che la circolazione del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in un luogo non soggetto al pubblico passaggio individuato dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. La stessa sanzione è applicata anche in caso di veicoli utilizzati in zone soggette a restrizione (aree private). 

 

La norma prevede anche che, per evitare utilizzi impropri della facoltà di sospensione volontaria dell'assicurazione (articolo 122-bis, comma 2), la sanzione sia aumentata della metà rispetto agli importi precedenti.

 

Ad esempio, il trattorista trovato alla guida di un veicolo non assicurato viene multato con una penale fino ad un massimo di 3.464 euro e il mezzo viene posto sotto sequestro. Solo dopo aver pagato la sanzione, il premio di assicurazione (per almeno 6 mesi) e le spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo, il proprietario potrà riottenerlo. In caso di mancato pagamento il bene è confiscato.

 

Nell'esempio precedente, se il trasgressore avesse già commesso una violazione simile nei due anni precedenti incorrerà nella sospensione della patente da 1 a 2 mesi e nel fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni, oltre che in una sanzione amministrativa raddoppiata.

 

Quali sono le soluzioni disponibili?

"Le modifiche recentemente introdotte non variano l'offerta assicurativa di AXA. In ambito agricolo, possiamo individuare due casi: i veicoli targati e quelli privi di targa. I primi, se non già assicurati, possono essere regolarizzati con una normale assicurazione rca, i secondi se non utilizzati su strada (condizione sine qua non per l'immatricolazione ndr.) possono essere assicurati con una polizza rc generale che può essere estesa anche a tali mezzi al fine di soddisfare la nuova normativa" spiega Turillo. "Per i rimorchi rimane valida la scelta di una polizza contro il rischio statico. Questa riceverà probabilmente una rimodulazione tariffaria per includere anche la responsabilità civile in fase d'utilizzo".

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