Le aziende agricole con il Regolamento Ce 852/2004 sono entrate a pieno titolo nell'area di vigilanza pubblica sull'applicazione delle norme sanitarie mediante l'Haccp, anche se con norme più leggere rispetto ad aziende artigiane, industriali, di trasporto o di commercio al dettaglio e all'ingrosso.

 

Il corpus normativo - entrato pienamente in vigore dal 2006 - è molto noto, ma nasconde un'insidia. Si tratta dell'articolo 6 del Regolamento Ce 852/2004, che testualmente dispone: "Ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento".

 

Il Regolamento ancora sottolinea come "Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti".

 

Tradotto nella legislazione nazionale tutto questo significa che anche per tutte le aziende agricole che producono, lavorano oppure trasformano prodotti agricoli - e che hanno iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2006 - devono obbligatoriamente presentare comunicazione alle aziende sanitarie locali e agli sportelli unici per le attività produttive la "Scia produzione primaria", nota anche come "Scia sanitaria" o "Dia Sanitaria".

 

Si tratta a prima vista di un adempimento meramente burocratico, peraltro privo di costi, ma la sua mancata effettuazione può costare cara.

 

Secondo quanto apprende AgroNotizie®, sono in essere accurati e diffusi controlli da parte delle amministrazioni competenti in materia di vigilanza sanitaria. Verifiche straordinarie da parte dei Carabinieri Forestali, dietro mandato dei corrispondenti dell'Olaf, Ufficio Europeo Lotta Antifrode, presso le competenti procure della Repubblica hanno già portato a sanzioni importanti e alla totale revoca di concessioni di contributi comunitari erogati dopo il 2006 e comunque negli ultimi 5 anni.

 

Questo perché la Scia sanitaria, essendo un prerequisito della condizionalità, diventa obbligatoria per tutte le aziende agricole nel momento in cui si richiedono aiuti Pac, sia del Primo che del Secondo Pilastro. Per molte aziende agricole potrebbe essere importante sanare l'eventuale mancata notifica perché in passato, in molti casi, potrebbe non essere stata effettuata per via della difficoltà di interpretazione della normativa.

 

Il motivo dei possibili difetti di notifica risiede nella lettera dell'articolo 6 del Regolamento 852/2004 parla infatti di "stabilimenti di produzione", che effettivamente esclude alcune categorie di agricoltori dall'obbligo di notifica, il che ha generato confusione e, in mancanza di controlli, talune possibili omissioni. Ecco alcuni esempi di casi in cui scatta l'esenzione e altri, apparentemente simili, nei quali invece la notifica è realmente obbligatoria.

 

Cerealicoltore che cede il grano ad uno stoccatore, che ritira la materia prima agricola all'atto della trebbiatura con mezzi propri.

Il lavoro della mietitrebbia - che resta all'interno del perimetro aziendale - non è colpito dall'obbligo di notifica. In questo caso poi, l'agricoltore non dispone di uno "stabilimento di produzione" e neppure di uno stoccaggio o di un punto di lavorazione. Pertanto gli obblighi ricadono solo sul soggetto che ritira il grano, lo stoccatore ed eventualmente sul trasportatore, se figura imprenditoriale autonoma rispetto a stoccatore e agricoltore.

 

Viticoltore che cede l'uva alla cantina sociale, che la ritira con mezzi propri.
È lo stesso caso precedente, il carro vendemmia dell'agricoltore non configura un trasporto fuori dall'azienda e l'obbligo di notifica cade solo sul soggetto gestore degli autocarri per il trasporto e su quello che si occupa della cantina dove avviene la trasformazione.

 

Parallelamente, l'obbligo invece scatta se il cerealicoltore dispone di un silos per lo stoccaggio provvisorio o se il viticoltore dispone di un locale per lo stoccaggio o la trasformazione dell'uva in vino.

 

Nel caso degli allevatori che portino al macello i propri animali, per poi rivenderne in tutto o in parte le carni in uno spaccio aziendale, si applicano invece le norme previste dal Regolamento Ce 853/2004 che detta le norme igienico sanitarie per la trasformazione e la vendita degli alimenti di origine animale. A questo Regolamento devono poi attenersi in tutto gli allevatori che eseguano piccole trasformazioni del latte in formaggi presso l'azienda agricola.

 

A tale Regolamento però sfuggono alcune categorie di allevatori, per i quali invece si applica la norma sulla notifica della Scia sanitaria a Suap e Asl prevista dall'articolo 6 del Regolamento Ce 852/2004 sull'Haccp. Si tratta, ad esempio degli allevamenti che effettuano la vendita diretta al consumatore di carne di lepri, conigli o pollame - animali in questo caso macellati in azienda agricola - fino ad un massimo di 50 unità bovine equivalenti all'anno.

 

Le aziende che devono sicuramente aver notificato la Scia ai sensi del regolamento Ce 852/2004 sono quelle del comparto ortofrutticolo, che per forza di cose devono avere degli stabilimenti idonei allo stoccaggio anche solo provvisorio delle derrate, così come le Op ortofrutta con stabilimenti di stoccaggio e confezionamento.

 

Questi sono solo degli esempi: la normativa è molto complessa e si consiglia di vagliare l'opportunità di registrazione caso per caso consultando l'agronomo di fiducia e il veterinario aziendale, unitamente al Centro di Assistenza Agricola di riferimento.