Le condizioni meteorologiche eccezionali verificatesi in Campania da ottobre in avanti, culminate con le piogge continue e persistenti del mese di novembre, hanno fatto emergere la possibilità di poter concedere deroghe al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento che in Campania è fissato dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo dalla legge regionale 14/2010 e dalla delibera di Giunta regionale 771/2012 contenente la "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento". E Regione Campania ha alla fine emanato un nuovo provvedimento esplicativo per meglio precisare la materia di tale deroga.

Del resto, la disciplina della deroga era già stata ricordata a livello nazionale dal ministero delle Politiche agricole con la nota n 39079/2019 "Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 – problematica attuazione dell'articolo 40, comma 2 – divieto di utilizzazione agronomica invernale degli effluenti zootecnici e del digestato". Sulla scorta della nota ministeriale Regione Campania aveva già invitato i Comuni a presentare istanza di deroga motivata, come AgroNotizie ha già riportato lo scorso 19 dicembre.

Al fine di meglio disciplinare la materia della deroga a tale divieto temporaneo, la Direzione generale delle Politiche agricole della Regione Campania con decreto dirigenziale regionale n 15 del 22 gennaio 2020, acquisito il parere favorevole della Direzione generale della difesa del suolo e dell'ecosistema, ha reso noti i "Criteri per l'emanazione della deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e 20 febbraio 2020".

E' stato stabilito quanto segue:
  • Per l'annata agraria in corso, la deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati (1° dicembre 2019 - fine del mese di febbraio 2020) prevista dalla Dgr 771/2012 con le modalità di cui al Drd n 160/2013, può essere concessa, per ciascun territorio comunale interessato, per non più di 15 giorni complessivi e in periodi non continuativi.
     
  • Tale primo criterio si applica anche ai Comuni già destinatari di un provvedimento di deroga nell'annata agraria in corso di durata inferiore a 15 giorni.
     
  • Restano fermi tutti gli altri criteri e procedure previsti per l'emanazione della deroga al divieto temporale di spandimento di cui alla Dgr n 771/2012 e al Drd n 160/2013 (allegato tecnico alla Dgr 771/2012).
In una nota della Direzione generale Politiche agricole della Regione Campania, a margine del decreto dirigenziale, si ribadiscono anche le norme già ricordate dalla nota del Mipaaf.

In particolare sono i Comuni che, valutate le condizioni agrometeorologiche del proprio territorio, sulla base di istanze ad essi avanzate da imprese agricole produttrici di effluenti di allevamento, o da loro organizzazioni rappresentative, possono inoltrare alla struttura regionale competente la richiesta di deroga al divieto temporale di spandimento.

Inoltre, la deroga sarà concessa, dopo la valutazione tecnica della struttura regionale competente, con apposito decreto dirigenziale in cui sono indicati, tra l'altro, i valori massimi di liquami da distribuire in metri cubi a ettaro e il periodo consentito per lo spandimento.

Infine, la deroga interessa l'intero territorio comunale ed è esplicitamente esclusa ogni forma di silenzio assenso dell'amministrazione regionale sulla sua concessione.