Lo scorso 25 gennaio è stato presentato un disegno di legge volto a riordinare il settore degli agrofarmaci e abbiamo letto la bozza disponibile. Ecco le nostre prime impressioni.

Disegno di legge 'Delega al Governo per Nuove norme per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in Agricoltura' (scarica il PDF)

Il progetto di provvedimento, presentato da 14 senatori dell'opposizione (Ferrante, Baio, Bubbico, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Marino, Maritati, Nerozzi, Pinzger, Sangalli, Scanu, Ausserhofer, Vita) lo scorso 25 gennaio, si prefigge di effettuare un riordino legislativo nazionale in un settore altamente presidiato dalla normativa comunitaria quale quello dei prodotti fitosanitari.
“Mi sono perso qualcosa?”. E' la prima sensazione che gli addetti al settore (almeno noi) hanno provato leggendo le cinque pagine della bozza disponibile, in quanto gran parte delle proposte elencate sono da tempo contemplate e applicate sia a livello comunitario che nazionale, anche se forse la tipicità dell'agricoltura nazionale non è sufficientemente tutelata dall'attuale normativa in vigore e probabilmente ci voleva l'ennesimo provvedimento in materia.

Ma veniamo agli 'obiettivi strategici' (in corsivo le nostre considerazioni):

a) attuazione del principio di precauzione per la salvaguardia della salute umana, in particolare quella dei bambini, degli animali e dell’ambiente in materia di autorizzazione e immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; - nel descrivere il riferimento a questo principio il legislatore pone l'accento sulla cosiddetta sommatoria dei residui: anche in questo caso già prevista dal regolamento 1107/2009, prevede che nella valutazione del rischio del consumatore esposto ai residui degli agrofarmaci attraverso la dieta si tenga conto anche dalla possibile presenza di più sostanze sulla stessa derrata. La valutazione cumulativa del rischio in seguito all'esposizione a più sostanze attraverso la dieta o altre vie è un tema ben presente a tutte le autorità mondiali, che da tempo si occupano dell'argomento. Da notare anche che il principio di precauzione è stato introdotto ufficialmente nell'Unione Europea con il trattato di Maastricht nel 1992, anche se il concetto risale ai tempi di Ippocrate.
b) l’applicazione obbligatoria, da parte degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, dei principi di difesa integrata entro il 1° gennaio 2013;
il punto rafforza quanto già previsto e con le medesime scadenze dalla direttiva 2009/128/CE sugli usi sostenibili.
c) protezione degli operatori agricoli e dei consumatori;
il punto conferma quanto già in vigore da tempo in Europa e in Italia, e ci mancherebbe non fosse così: direttiva 91/414, ora sostituita dal regolamento 1107/2009 e dal regolamento 396/2005 sui residui sulle derrate alimentari.
d) protezione della popolazione e dei fruitori delle aree agricole, rurali e pubbliche;
vedi punto precedente;
e) salvaguardia delle falde, sorgenti, ambienti e risorse acquatiche;
vedi punto c);
f) tutela della biodiversità di specie ed ecosistemi;
anche questo punto è previsto espressamente dal nuovo regolamento 1107/2009.

Queste enunciazioni di principio sono ovviamente condivise (e ci mancherebbe), anche se come in moltissimi altri settori i problemi italiani non sono originati da carenze normative, ma dalla scarsità di risorse per applicare le leggi in vigore. Il provvedimento prevede poi che il governo emani entro la fine del 2012 una serie di decreti legislativi su diversi argomenti, molti dei quali peraltro già regolamentati:

• Riduzione dell'uso degli agrofarmaci in agricoltura: coerente con la direttiva usi sostenibili 2009/128/CE;

• introdurre il principio di precauzione a tutela della salute dell’uomo, con particolar attenzione ai bambini, degli animali, delle biodiversità e dell’ambiente: vedi sopra;

• “introdurre il concetto di valutazione del rischio, sia nel processo di autorizzazione per nuovi fitofarmaci, sia nella verifica degli effetti che residui degli stessi possono avere sulla salute dell'uomo, con particolare attenzione ai bambini, degli animali, delle biodiversità e dell'ambiente”.
Tutte queste cose sono da tempo in vigore: il “concetto di valutazione del rischio” è stato introdotto ufficialmente in Europa con la direttiva 91/414 nel 1991, ma nei principali paesi europei ogni valutazione di idoneità di un prodotto fitosanitario è basato su di una valutazione del rischio: ma ben venga ribadire il concetto.

• “vietare l’uso di pesticidi in aree specifiche, quali parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette nazionali e regionali;” questa parte non è in vigore ma non è facilmente attuabile, almeno così come è presentata: la regolamentazione, che ovviamente avviene da tempo, è indispensabile, il divieto “a prescindere” ha troppe controindicazioni.

• eliminare il rischio d'inquinamento conseguente all’uso di pesticidi di falde acquifere e sorgenti di acqua potabile – anche qui non sono le leggi che mancano;

• “vietare a chiunque l’utilizzazione di prodotti fitosanitari se: l'area è confinante con una coltivazione biologica e comunque se tale distanza è inferiore a trecento metri”. Siccome anche le coltivazioni biologiche potrebbero richiedere l'uso di prodotti fitosanitari (magari di origine biologica anch'essi) forse l'articolo si riferisce ai prodotti fitosanitari non utilizzabili in agricoltura biologica.

• “proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori attraverso adeguate precauzioni, vietando l'uso di prodotti fitosanitari su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale” - anche questa norma è già applicata “da sempre”.

• “adottare misure volte a promuovere programmi di informazione e di sensibilizzazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana dei pesticidi e sull'utilizzo di alternative non chimiche, anche attraverso integrazioni e modifiche ai programmi scolastici” - questa volta sottoscriviamo: la buona informazione non è mai abbastanza;

• “elaborare un elenco che individui sostanze altamente tossiche, in particolare quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, che non potranno essere autorizzate, così come per le sostanze che interferiscono sul sistema endocrino e quelle valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche, nonché quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (mPmB)” - questo è il fulcro del regolamento 1107/2009 sugli agrofarmaci. Essendo un regolamento esso è direttamente applicabile e gli stati membri dovranno fare attenzione nell'emanare norme nazionali concorrenti: ci potrebbe scappare la procedura d'infrazione (e non sarebbe la prima volta).

Per saperne di più

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi

Dal portale del Ministero della Salute:
Documenti-guida per la valutazione/mitigazione del rischio ambientale ed eco-tossicologico
Dal portale della DG Sanco
Documenti-guida per l'applicazione della direttiva 91/414 e la valutazione del rischio tossicologico, ecotossicologico e ambientale