Che distanza ci deve essere tra due apiari di apicoltori diversi?

 

Questa è una domanda che ricorre spesso, sia quando viene installato un nuovo apiario, sia quando ci sono movimentazioni di alveari per il nomadismo.

 

Le preoccupazioni degli apicoltori riguardano sia la possibile competizione per il pascolo, sia il rischio di diffusione di malattie e parassiti.

 

Tuttavia, come vedremo, è una domanda a cui è molto difficile rispondere perché la normativa vigente è piuttosto vaga.

 

La legge nazionale sulla disciplina dell'apicoltura, la Legge 313 del 2004, affronta questa tematica all'articolo 7, nel contesto delle risorse nettarifere, quindi teoricamente per evitare eventuali competizioni tra gli alveari di apicoltori diversi.

 

Il comma 4 dell'articolo 7 infatti recita
"Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta  alveari, in un raggio massimo di 200 metri".

 

La Legge quindi rimanda alle regioni la possibilità di stabilire limiti di distanza che non siano superiori ai 200 metri tra un apiario e l'altro, e solo per apiari con almeno 50 alveari.

 

Oltre alla Legge 313 del 2004, c'è un altra norma che prende in considerazione l'argomento: è il Regio Decreto 614 del 1927, che non è stato mai espressamente abrogato, anche quasi totalmente sostituito dalla nuova Legge del 2004.
 
Il Regio Decreto affronta il tema all'articolo 29 distinguendo tra apiari stanziali e apiari nomadi, ma sempre con più di 50 alveari.
 
Recitava il testo:
 
"Per la determinazione delle distanze che debbono intercedere fra apiari stabili di non meno di 50 alveari i Prefetti che riconoscano indispensabile valersi della facoltà loro concessa dall'art. 14 del decreto-legge terranno presente:
 
a) che in ogni caso la distanza obbligatoria tra apiari non minori di 50 alveari non può essere superiore a 3 chilometri in linea d'aria;
 
b) che apiari di meno di 50 alveari non sono, comunque, sottoposti al vincolo della distanza obbligatoria;
 
c) che nel calcolo numerico degli alveari due nuclei di allevamento devono essere calcolati come un alveare;
 
d) che colui che ha impiantato un apiario in un tempo antecedente ad un altro apicoltore ha un diritto prevalente in confronto di colui che impiantò successivamente;
 
e) che uguale diritto prevalente ha chi sia contemporaneamente proprietario del fondo e dell'apiario in confronto di chi sia solo proprietario dell'apiario;
 
f) che la distanza alla quale gli apiari nomadi di oltre 50 alveari possono collocarsi, in confronto dei fissi superiori a 50 alveari, non può essere minore di 2 chilometri".
 
Quindi, di fatto, anche il Regio Decreto non fissava una distanza minima, ma dava l'autorità ai prefetti di farlo se ce ne fosse la necessità, anzi quando loro ritenessero che fosse opportuno farlo.
 
E solo per apiari di almeno 50 alveari, dichiarando esplicitamente al punto b) che non ci sono obblighi per apiari con un numero di alveari più piccolo.
 
Le distanze di 3 o 2 chilometri indicate dal Regio Decreto però oggi non sono più valide, in quanto la nuova normativa permette eventualmente alle regioni di fissare delle distanze massime di 200 metri.
 
L'autorità del prefetto invece non è di per sé incompatibile con la nuova normativa.
In punta di cavillo quindi, se proprio si vuole andare a scomodare il prefetto, questi potrebbe anche decidere di fissare una distanza, che in ogni caso non potrebbe essere superiore ai 200 metri. Una decisione che sarebbe valida comunque solo in quello specifico caso e che sarebbe sempre soggetta a ricorso.
 
Allo stato attuale, quindi, la normativa nazionale non fissa obblighi e, in assenza di norme locali più restrittive, non ci sono distanze minime da rispettare.
 
E in assenza di leggi si può - o perlomeno si dovrebbe - far ricorso al buon senso e al rispetto reciproco, parlando e mantenendo rapporti e comportamenti civili con i colleghi vicini.


Questo articolo è stato modificato dopo la pubblicazione in data 15 luglio 2024 nella parte riguardante il Regio Decreto 614 del 1927 a confronto con la Legge 313 del 2004. In particolare, la differenza normativa principale riguarda il rispetto di distanze minime obbligatorie tra gli apiari di almeno 50 alveari, che, mentre nel Regio Decreto potevano essere fissate a 2 o 3 chilometri dall'autorità dei prefetti, non sono più previste dalla normativa 2004 o, in ogni caso, non possono essere superiori ai 200 metri.