Il ministero delle Politiche agricole accompagna il cambiamento dei sistemi di allevamento. Con il Decreto 3 agosto 2011 (Disposizioni per la presentazione delle istanze di adesione volontaria al programma di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale) approdato alla Gazzetta Ufficiale, si favorisce l'accesso ai finanziamenti in favore di quei produttori che aderiscono al programma volontario (2011-2014) per l'introduzione di nuove gabbie e metodi di allevamento alternativi.

La presentazione dell'istanza può essere effettuata fino al 31 ottobre 2011 e deve contenere la dichiarazione di aver inserito nella banca dati anagrafe zootecnica (Bdn) i dati relativi il numero di galline ovaiole presenti in allevamento, aggiornati alla data di presentazione dell'istanza stessa. Gli investimenti per l'adeguamento dei sistemi di allevamento possono essere incentivati mediante i programmi di sviluppo rurale e altri strumenti di finanziamento regionali e nazionali.

Il sostegno puo' essere concesso solo agli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione e in tal caso all'azienda agricola puo' essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante.

Il ministero procederà ad una ricognizione degli investimenti che i singoli allevamenti dovranno realizzare, dei relativi costi di investimento e dei tempi di esecuzione. Viene quindi realizzato un registro informatico degli investimenti per singolo allevamento da mettere a disposizione delle amministrazioni centrali e regionali per programmare l'attività di competenza.

Un Comitato tecnico di monitoraggio verificherà il raggiungimento degli obiettivi del Decreto. Il comitato si compone di almeno sei rappresentanti: uno del Mipaaf, uno del ministero della Salute e quattro delle regioni e province autonome, di cui due competenti per il settore agricolo e due per quello della sanita' animale. La presidenza del comitato è assunta dal rappresentante del Mipaaf.

Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli allevamenti di galline ovaiole e di galline riproduttrici del genere "Gallus", non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 267/2003.