La Legge 3 febbraio 2011, n. 4 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" (GU n. 41 del 19-2-2011 ) entrerà in vigore il 6 marzo 2011.

Il provvedimento, al centro di un acceso dibattito fra Italia e Europa, non si limita a definire le regole per l'informazione ai consumatori. La legge, infatti, oltre ad estendere i contratti di filiera al livello nazionale e a stabilire il sistema sanzionatorio sui mangimi, istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti.

Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, una produzione, cioè, che "utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, sono definiti con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. L'adesione è su base volontaria".

Altra rilevante novità di interesse zootecnico è data dalle disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala. La legge stabilisce che "gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate".

Tutto ciò allo scopo di "assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato".