Con D.L. 21 novembre 2005 n. 286, pubblicato sulla G.U. Nr. 6 del 9 /1/2006, sono state emanate le regole relative al riassetto normativo dell’autotrasporto.
Il Decreto Legislativo modifica radicalmente la normativa precedente ed attribuisce particolari responsabilità a tutte le parti coinvolte nelle operazioni di trasporto (speditore, caricatore, trasportatore, proprietario delle merci..).
Per la prima volta, le infrazioni contestate colpiscono direttamente chi le ha compiute, senza addossarle in toto al conducente ed all’azienda di trasporto.

Ciò comporta un cambio di mentalità da parte dei committenti, che devono preoccuparsi di verificare, prima di affidare un trasporto ad un vettore terzo, che sussistano tutte le condizioni necessarie affinché le merci giungano a destino nel pieno rispetto delle regole.

Tra i controlli che un committente/speditore ed il proprietario della merce devono effettuare:
· verifica che l’azienda di trasporto sia abilita (iscrizione all’albo trasportatori, licenza conto terzi);
· verifica che le condizioni di trasporto richieste non pregiudichino la sicurezza sulla strada (richieste di consegna che comportino la mancata osservanza delle norme di sicurezza, quali superamento dei limiti di velocità, rispetto delle ore di guida/riposo..);
· verifica della portata utile dell’automezzo utilizzato per evitare sovraccarichi (la responsabilità in caso di sovraccarichi è attribuita al caricatore, ovvero di chi ha fisicamente caricato il mezzo di trasporto).

Nel caso di violazioni riscontrate in itinere, il committente è tenuto a produrre entro 15 giorni dalla contravvenzione, documentazione utile a definire sue eventuali responsabilità (contratto di trasporto, documentazioni che verifichi il controllo del mezzo, ordini di trasporto … ).
Nel caso la documentazione sia insufficiente o non venga presentata, il committente e/o il proprietario della merce sarà ritenuto corresponsabile delle infrazioni e sanzionato di conseguenza.
Tra le sanzioni più importanti ricordiamo la confisca della merce nel caso di trasporti abusivi e sanzioni amministrative sino a 9.000,00 € per altre violazioni .
Tra le novità più importanti citiamo inoltre l’introduzione dei contratti di trasporto tipo, con relativa libera contrattazione delle tariffe di trasporto (superamento tariffa a forcella), il consiglio di utilizzo di imprese di trasporto certificate per determinati tipi di trasporto (merci pericolose / derrate alimentari …) ed una diversa copertura assicurativa standard sulle merci trasportate.

Nel caso della copertura assicurativa per le merci trasportate, in caso di ammanco o danneggiamento del carico, le aziende di trasporto saranno obbligate a risarcire al committente con un importo massimo di 1,00 € per ogni chilogrammo trasportato .
La norma precedente prevedeva un risarcimento pari a 6,40 € al chilogrammo.
Per illustrare nel dettaglio tutte le novità introdotte dal riassetto normativo, DGSA sta programmando degli incontri informativi con gli operatori nei quali saranno esposte anche le maggiori novità relative al trasporto di merci pericolose, introdotte dalla versione ADR 2007, che entrare in vigore il 1° gennaio 2007.

A cura di Fabrizio Sandrini - DGSA Italia S.r.l. www.dgsa.it

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