Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 75 del 16 marzo è stata pubblicata la modifica del regolamento 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e dei relativi mezzi tecnici.
Le modifiche riguardano gli allegati I (norme per la conduzione aziendale), II (fertilizzanti e antiparassitari) e VI (ingredienti e additivi alimentari).
Per i fertilizzanti è stata concessa la proroga sino al marzo 2006 della possibilità di impiegare i rifiuti domestici compostati e fermentati. Nell’ambito dei prodotti fitosanitari sono state concesse alcune proroghe e conferme, come di seguito riportato.
Piretroidi (all’interno di trappole e/o distributori automatici): l’adozione di questo mezzo tecnico viene resa definitiva con l’eliminazione della scadenza del marzo 2002.
Metaldeide (all’interno di trappole e/o distributori automatici): il termine per l’impiego di questo prodotto è prorogato al marzo 2006.
Rameici: l’utilizzo del rame in agricoltura biologica viene confermato con le seguenti modalità: fino a tutto il 2005 la quantità massima utilizzabile è 8 kg di rame/ettaro/anno, soglia che viene successivamente portata a 6 kg/ettaro/anno. Nel caso delle colture arboree (e/o perenni in generale) gli stati membri potranno modulare diversamente le quantità impiegabili anno per anno, purchè nel periodo 2002-2006 non si siano somministrati più di 38 kg/ha di rame.
Negli anni successivi le quantità impiegabili saranno: 36 kg/ha nel periodo 2003-2007, 34 kg/ha nel periodo 2004-2008, 32 kg/ha nel periodo 2005-2009 e 30 kg/ha nel periodo 2006-2010. Gli stati, per poter usufruire di queste deroghe dovranno tuttavia informare la commissione sulle quantità effettivamente necessarie nei periodi in questione.
Oli minerali: l’adozione degli oli minerali è stata resa definitiva con l’eliminazione della scadenza del marzo 2002.
Molluschicidi: è stato autorizzato l’impiego dell’ortofosfato di ferro (III) come molluschicida.
Tutte le scadenze e le prescrizioni fissate per i prodotti fitosanitari citati dovranno venire adeguate a quanto scaturirà dal processo di revisione delle sostanze attive previsto dalla direttiva 91/414, che nel 2002 inizia la sua quarta e definitiva fase.
Nell’ambito degli ausiliari di trasformazione dei prodotti agricoli di origine biologica è stato reso definitivo l’utilizzo dell’idrossido di sodio.
La modifica del regolamento è in vigore dal 23 marzo 2002.