Per rispondere alla tua domanda riporto direttamente il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2012, n° 55, che all'art. 42, comma 3, recita:
"... Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l’azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all’azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento."
Per maggiori informazioni puoi consultare il sito www.quadernodicampagna.it
Saluti