I conti senza l’oste, ovvero tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare
Dow con Du Pont, ChemChina con Syngenta, per arrivare al clamoroso caso di Bayer e Monsanto: tutte le fusioni societarie di una certa dimensione devono fare i conti con il regolamento 139/2004 del Consiglio Ue che disciplina le concentrazioni tra le imprese, verificandone la compatibilità con il funzionamento del mercato comune. Il cosiddetto via libera dell’antitrust viene spesso concesso quando l’annuncio iniziale è ormai un lontano ricordo e si pensa già alla prossima preda. Ma quando scatta l’indagine dell’antitrust?

Questione di soldi
La fusione entra nel mirino dell’antitrust quando i fatturati delle imprese interessate superano determinate soglie oltre le quali l’operazione di concentrazione è da ritenersi di dimensione comunitaria. Il meccanismo di calcolo assomiglia tuttavia a un quiz della Settimana Enigmistica: “Ai fini dell'applicazione del presente regolamento (139/2004) un'operazione di concentrazione è di dimensione comunitaria: a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di euro, e b) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di euro, salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.
Tuttavia, l’indagine può scattare anche: a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di euro; b) quando, in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro; c) quando, in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di euro; e d) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro, salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro
".
Come vedete, a parte la clausola che esenta le imprese quando sono presenti in un solo Stato membro, il calcolo è abbastanza complicato e l’indagine può anche richiedere approfondimenti e visite in loco.

Come funziona la procedura?
Innanzitutto tutte le fusioni devono essere notificate alla Commissione Ue mediante la trasmissione di un primo modulo informativo contenente i principali dati dell’operazione. L’ufficio preposto ha 25 giorni di tempo per un primo esame della documentazione e decidere se sono necessari ulteriori approfondimenti o se è possibile dare il via libera all’operazione. Il 90% delle fusioni (in Europa ne viene notificata in media una al giorno) si risolve in fase 1.
Se la Commissione individua criticità che possano minare l’efficienza del mercato comunitario può chiedere approfondimenti e passare alla fase 2, dove tutti gli aspetti della transazione vengono passati al setaccio. Quest’analisi approfondita ha l’obiettivo di verificare se i vantaggi che la fusione (es. raggiungimento di economie di scala) comporta per i consumatori sono superiori alle sue controindicazioni (es. formazione di posizioni dominanti). Questo esame dura 90 giorni, prorogabili su richiesta delle parti, trascorsi i quali l’operazione può:
  1. essere autorizzata;
  2. essere autorizzata con condizioni (es. dismissione di alcuni assets);
  3. respinta.
E nel nostro caso?
Per venire alle fusioni che interessano il settore agrochimico, l’operazione Dow/Du Pont, annunciata con riferimenti geometrici a metà del dicembre 2015, è stata in realtà notificata alla Commissione il 22 giugno 2016, la quale all’inizio di agosto 2016 ha aperto la fase 2 pubblicando sulla Gazzetta UE C297 del 17/8 il seguente comunicato:
"L'11 agosto 2016 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L’avvio di procedura comporta l’apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1). La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta".

Ci sarà quindi un supplemento di istruttoria il cui esito è atteso non prima di novembre 2016, a quasi un anno dall’annuncio iniziale.
L’operazione ChemChina/Syngenta, annunciata alla fine di febbraio, è stata in realtà appena notificata alla Commissione (23 settembre 2016), che ha tempo sino al 28 ottobre 2016 per comunicare la sua decisione (approvazione o passaggio alla fase 2).
L’acquisizione del secolo, anzi del millennio, Bayer/Monsanto, è stata appena annunciata e, se la tempistica media di sei-sette mesi tra l’annuncio e la notifica verrà rispettata, l’esame della sua fattibilità non comincerà che nella primavera del 2017 e con tutta probabilità l’esito non si conoscerà prima della prossima estate.

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  • Pagina dedicata alle procedure di valutazione delle concentrazioni sul sito dell'Unione europea.
  • Regolamento 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni")