Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legge Spending review, è stato cancellato dalla bozza del decreto il comma 1 dell’art. 22 che prevedeva la fine del regime di esonero dei piccoli agricoltori.
Pertanto rimane salvo il regime agevolato per gli operatori che non superano i 7 mila euro di volume di affari. Il comma equiparava gli esonerati a tutti gli altri operatori del settore, con il conseguente obbligo della tenuta della contabilità.

Resta invece l’obbligo per i produttori agricoli con volume di affari inferiore a 7 mila euro di presentare l’elenco clienti e fornitori (Spesometro).

Sono confermate ed inalterate le novità riguardanti l’esclusione dal reddito agrario dei proventi derivanti dalla cessione di energia da fonti rinnovabili.
Il dl, limitando l’applicabilità delle nuove disposizioni alle operazioni soggette Iva, sembra riservare l’introduzione del coefficiente di redditività del 25% ai soli redditi derivanti dalla cessione di energia, escludendo i contributi (tariffa incentivante), esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta.
Quest’ultima interpretazione è strettamente legata al tenore letterale della norma, ma non si nasconde che ci si aspetta un intervento anche su questo punto, teso a tassare anche i contributi sulla base del coefficiente di redditività del 25%.



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