In Campania è disponibile il sesto aggiornamento del Piano d’azione regionale per la lotta obbligatoria al Cerambicide Aromia bungii.

Il piano è stato emanato dall’assessorato Agricoltura della Regione Campania con il decreto n.31 del 27 marzo 2019, firmato dalla dirigente del Servizio fitosanitario, Daniela Carella, con il quale si conferma l’obbligatorietà della lotta a questo rodilegno, molto pericoloso per le fruttifere del genere Prunus. Il piano aggiorna tutte le misure ufficiali volte a contenere la diffusione di questo insetto xilofago, tenendo conto anche della decisione 2018/1503 della Commissione Ue dell'8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'Aromia bungii e prevenirne la sua diffusione in nuovi areali.

Il piano, che prevede l’obbligo di abbattimento ed incenerimento o cippatura in situ di tutte le piante ospiti anche non infestate nel raggio di cento metri dalla pianta infestata ritrovata in zona infestata, definisce le diverse zone interessate - tutte localizzate in provincia di Napoli - a seguito delle attività di monitoraggio svolte fino al 15 marzo scorso. Il nuovo piano annulla e sostituisce quello introdotto con il decreto n.1 del 1° giugno 2017.

Il piano è stato redatto anche sulla base delle conoscenze acquisite tra il 2012 ed il 2019, tempo durante il quale sono stati monitorati oltre 1500 siti in tutta la Campania con migliaia di osservazioni su piante. Tutte le infestazioni rilevate in Campania fino ad ora hanno riguardato esclusivamente drupacee del genere Prunus comprese quelle ornamentali escluso il Prunus laurocerasus.
 

Contenimento in provincia di Napoli

Il contenimento dell'infestazione, localizzata in provincia di Napoli, la cui zona delimitata descrive una figura trapezoidale compresa tra i Campi Flegrei, le pendici del Vesuvio ed il mar Tirreno e che si estende verso nord e nord -est, ha comportato il ritrovamento di tutte le piante infestate dall'insetto che sono state tempestivamente abbattute. Continuano a non riscontrarsi invece infestazioni su altre piante pure ritenute ospiti dalla letteratura scientifica orientale, quali per esempio i pioppi, gli olivi e molte piante ornamentali.
 

La zona delimitata e le sue articolazioni

Aromia bungii avanza molto lentamente in provincia di Napoli e guadagna recentemente il territorio dell’isola di Procida, che è stato definito come “Focolaio 2 - Zona infestata”, ovvero zona del territorio regionale dove è stata accertata la presenza di Aromia bungii e “dove è possibile prevedere misure di eradicazione. Intorno a questo nuovo focolaio è stata descritta una fascia perimetrale profonda 2 chilometri, individuata quale zona cuscinetto “del tutto teorica – è scritto nel piano - in quanto ricade tutta nel mare”.

Più complessa la situazione dell’area delimitata sulla terraferma, dove nel “Focolaio 1” dal 2012 in avanti sono stati coinvolti, con il ritrovamento di piante infestate, i territori comunali di: Napoli, Bacoli, Mugnano di Napoli, Quarto, Monte di Procida, Marano di Napoli, Pozzuoli, Arzano, Casoria, Marigliano, Somma Vesuviana, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio e Somma Vesuviana.

Più ampia la zona di contenimento del "Focolaio 1". Contempla innanzitutto territori dove l’insetto è stato localizzato, precisamente nei comuni di Arzano, Bacoli, Casoria, Marano di Napoli, Marigliano, Monte di Procida, Napoli, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana. “In tali territori – è scritto nel piano - si ritiene che l’Aromia bungii non possa essere più eradicata nel breve periodo per cui vanno adottate misure di contenimento”.

Per una questione di razionalità della perimetrazione, sono stati inclusi in zona di contenimento alcuni territori, “se pur, sulla base dei dati storici, non direttamente interessati dal ritrovamento di piante infestate" è scritto nel Piano. Essi sono localizzati nei territori di: Brusciano, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Mariglianella, Massa di Somma, Mugnano di Napoli, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Portici, Sant'Anastasia, Volla.

Ampia la zona cuscinetto, profonda 4 chilometri intorno all’area di contenimento, che comprende anche parzialmente i territori dei comuni di: Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cimitile, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Nola, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Torre del Greco e Villaricca.
 

Abbattimento di piante infestate in zona di contenimento

Per evitare l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, nella zona di contenimento il Servizio fitosanitario dispone l’abbattimento delle piante che presentano sintomi causati da Aromia bungii. Gli abbattimenti devono prevedere anche la rimozione della ceppaia se si presentano gallerie larvali sotto il colletto delle radici e gli stessi vanno effettuati con la massima celerità, e sempre prima dell’inizio del periodo di volo.
 

Abbattimenti di piante infestate in zona infestata

Per le piante risultate infestate ed ubicate nella zona infestata, oltre alle singole piante risultate infestate, vanno abbattute tutte le piante ospiti che ricadono nel raggio di 100 metri da quella risultata infestata. Tutte queste piante vanno controllate attentamente per verificare la presenza di eventuali segni di infestazioni.
 

Modalità degli abbattimenti

Gli abbattimenti vanno effettuati con preavviso di almeno due giorni lavorativi al Servizio fitosanitario regionale. L'abbattimento deve avvenire con l'eliminazione anche delle ceppaie. Il materiale deve essere cippato o trattato termicamente sul posto, alla presenza di un ispettore fitosanitario o di altro personale tecnico incaricato dal Servizio fitosanitario regionale.
 

Divieto di impianto di piante ospiti

In base all’articolo 6 lettera g) della Decisione d Esecuzione Ue 2018/1503 dell’8 ottobre 2018, nell’area interessata all’estirpazione delle piante e nell’area adiacente con raggio di 100 metri è fatto divieto di impiantare vegetali ospiti di Aromia bungii.
 

Trattamenti insetticidi

Nella zona delimitata, tutta ricadente in provincia di Napoli e che comprende la zona infestata, quella di contenimento e la zona cuscinetto, vanno effettuati trattamenti insetticidi contro gli adulti del Cerambicide nel periodo del volo, che dalle osservazioni svolte nei diversi anni è iniziato dalla metà di giugno e si è concluso ai primi di settembre con un picco nel mese di luglio.

Pertanto, il primo trattamento va eseguito alla comparsa dei primi adulti, alla metà di giugno, il secondo alla fine di giugno-inizio luglio e il terzo alla metà di luglio. Allo stato attuale il ministero della Salute ha autorizzato diversi prodotti commerciali a base di Deltametrina e Thiacloprid, i quali vanno impiegati in modo alternato, utilizzando almeno 1200-1500 litri di acqua ad ettaro, avendo cura di bagnare bene i tronchi e le branche principali e secondarie.
 

Disposizioni per le aziende vivaistiche

Le aziende vivaistiche che producono piante ospiti all'interno della zona infestata, per poter commercializzare all’esterno, sono oggetto di specifici controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale ed hanno l'obbligo di assicurare che il luogo di produzione sia indenne dall’organismo nocivo secondo l’Ispm n° 10. Pertanto sono obbligate a coltivare le piante ospiti sotto protezione fisica totale con apposite reti per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo, oppure attuare un piano di trattamenti preventivi adeguato e preventivamente validato dal Servizio fitosanitario regionale.
 

Disposizioni per i commercianti di materiale vivaistico

I commercianti di piante ospiti che operano all'interno della zona delimitata possono commercializzare le piante in questione senza alcuna limitazione solo nel caso in cui il sito è regolarmente autorizzato e le piante sono accompagnate dal Passaporto delle piante rilasciato ai sensi della direttiva 92/105/Cee.