Dopo l’interesse suscitato dall’articolo della scorsa settimana con lo Scadenzario dell’agricoltura sostenibile e su specifica richiesta di alcuni lettori (tecnici, professionisti, rivenditori e agricoltori) per questo numero abbiamo realizzato un’elaborazione del DL 150 con le sanzioni previste.

Due osservazioni:

- mentre per distributori e consulenti le eventuali sanzioni partiranno dal 26 novembre 2016, per gli utilizzatori professionali (agricoltori e contoterzisti) alcuni adempimenti prevedono un regime sanzionatorio già dal 14 settembre 2012 (tenuta registro trattamenti e irrorazione aerea) e dal 1 gennaio 2014 (mancato rispetto misure a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche);

- la normativa prevede il caso di reiterazione delle violazioni con sospensione e revoca dei Certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e utilizzo e all’attività di consulenza. Di fatto per chi non osserverà la norma… potrebbe essere necessario cambiar lavoro!

Come al solito siamo a disposizione dei lettori per migliorare ed aggiornare il servizio.
Grazie a quanti ci invieranno commenti e segnalazioni.

 


SANZIONI LEGATE AL MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULL'USO SOSTENIBILE DEGLI AGROFARMACI


LE SANZIONI LEGATE AL MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULL'USO SOSTENIBILE DEGLI AGROFARMACI

Rielaborazione a cura di Ivano Valmori - (www.agronotizie.it - www.fitogest.com)
Le sanzioni previste dall'articolo 24 del DL 150 del 14/08/2012 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 177
alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30/08/2012 ed entrato in vigore il 14/09/2012
Chi è coinvolto Da quando Comma Cosa Cosa dice la norma Sanzione
Utilizzatori professionali
(agricoltori e contoterzisti)
9/14/12 13 Mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione (1) da 500 a 1.500 € 
Utilizzatori professionali
(agricoltori e contoterzisti)
9/14/12 8 Irrorazione aerea senza autorizzazioni Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro. (2) da 20.000 a 100.000 € 
Utilizzatori professionali
(agricoltori e contoterzisti)
9/14/12 9 Irrorazione aerea in difformità delle prescrizioni stabilite Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformità alle pescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro. (2) da 20.000 a 100.000 € 
Utilizzatori professionali
(agricoltori e contoterzisti)
1/1/14 10 Mancato rispetto misure a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 e definite dal piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. (2) da 5.000 a 20.000 € 
Utilizzatori professionali
(agricoltori e contoterzisti)
11/26/15 1 Acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo"" Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari o coadiuvanti, presta consuleze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti  senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. (2) da 5.000 a 20.000 € 
Utilizzatori professionali
(agricoltori e contoterzisti)
11/26/15 7 Mancato controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. (2) da 500 a 2.000 € 

 
Distributori 11/26/15 1 Vendita o detenzione di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione alla vendita" Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari o coadiuvanti, presta consuleze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti  senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. (1) da 5.000 a 20.000 € 
Distributori 11/26/15 2 Mancato accertamento dell'identità dell'acquirente e della validità del suo "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" e contestuale registrazione del numero o codice di abilitazione per ogni prodotto venduto Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acuisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice di abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro. (2) da 2.000 a 10.000 € 
Distributori 11/26/15 3 Mancata fornitura all'atto della vendita, da parte del titolare o del dipendente, delle informazioni adeguate sul corretto uso (all'utilizzatore professionale) Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. (2) da 1.000 a 5.000 € 
Distributori 11/26/15 4 Mancata fornitura all'atto della vendita, da parte del distributore, delle informazioni generali (all'utilizzatore non professionale) Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale le informazioni di cui all'articolo 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. (2) da 1.000 a 5.000 € 
Distributori 11/26/15 5 Vendita di prodotti fitosanitari da parte di personale non in possesso del "Certificato di abilitazione alla vendita" Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. (2) da 5.000 a 15.000 € 
Distributori 11/26/15 6 Vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali", è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro. (2) da 10.000 a 25.000 € 
Distributori 11/26/15 12 Mancata trasmissione dei dati di vendita Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione (3) da 500 a 1.500 € 

 
Consulenti 11/26/15 1 Prestare consuleze sull'impiego di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione all'attività di consulente" Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari o coadiuvanti, presta consuleze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti  senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. (2) da 5.000 a 20.000 € 

 

 

 

 

 

 
(1) In caso di revoca del "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" in pratica, l'utilizzatore professionale (agricoltore o contoterzista) non potrà più effettuare trattamenti fitosanitari in quanto per potere utilizzare i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti tale certificato è necessario
(2) In caso di reiterazioni delle violazioni presenti nel decreto è prevista, dal comma 11 del decreto, in aggiunta alla sanzione amministrativa, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9. In caso di revoca del "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" in pratica, l'utilizzatore professionale (agricoltore o contoterzista) non potrà più effettuare trattamenti fitosanitari in quanto per potere utilizzare i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti tale certificato è necessario. In caso di revoca del "Certificato di abilitazione alla vendita", in pratica, il distributore non potrà più esercitare la propria professione in quanto per potere effettuare vendita tale certificato è necessario
(3) In caso di revoca del "Certificato di abilitazione alla vendita", in pratica, il distributore non potrà più esercitare la propria professione in quanto per potere effettuare vendita tale certificato è necessario
Attenzione ai commi 14 e 15: il comma 14 definisce che "per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni". Il comma 15 dispone che "sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.