È su questo principio che si è basato il Tribunale di Venezia, che ha confermato i provvedimenti cautelari di descrizione e sequestro, già concessi inaudita altera parte (ovvero senza l’instaurazione del contraddittorio) in favore di Sicasov e Les Pepinieres Darnaud, difese dallo Studio legale Trevisan & Cuonzo, rispettivamente mandataria e licenziataria esclusive dei diritti di privativa comunitaria della varietà di pesco nano a foglia rossa denominata Bonfire.
Il pesco nano a foglia rossa è una varietà nata dall'attività di ricerca genetica condotta dall’Università dell’Arkansas, Stati Uniti (costitutore della varietà predetta), commercializzata con il marchio comunitario Crimson® e che gode di protezione come privativa varietale comunitaria con l’ovvia conseguenza che gli atti diretti alla sua produzione, riproduzione, condizionamento, vendita o commercializzazione, esportazione, importazione e magazzinaggio per uno di tali scopi richiedono l’autorizzazione del costitutore e/o del licenziatario esclusivo.
Le due società francesi hanno invece scoperto in provincia di Padova un vivaio con una produzione non autorizzata di pesco nano a foglia rossa. La fondatezza delle pretese delle due aziende e il timore che le piantine di pesco nano a foglia rossa potessero essere occultate dal produttore – trattandosi di piante nane facilmente estirpabili, asportabili ed occultabili – hanno portato il Tribunale di Venezia a concedere il provvedimento cautelare senza la preventiva convocazione della parte resistente. Ciò ha consentito la regolare raccolta della prova (descrizione) e il sequestro del materiale varietale non autorizzato. Va detto in ogni caso che, come per tutte le misure cautelari, si tratta di un provvedimento di natura provvisoria in attesa dell’esito del giudizio di merito.
“Si segna così un ulteriore passo avanti nell’ambito della lotta alla contraffazione delle privative varietali, dal momento che il provvedimento arricchisce il panorama della giurisprudenza italiana ancora piuttosto scarno in materia – dichiara Vincenzo Acquafredda, partner di Trevisan & Cuonzo Avvocati - La tempestività nell’adozione di misure che tutelano le aziende dagli episodi di moltiplicazione e commercializzazione non autorizzata di varietà vegetali è davvero fondamentale. L’attuazione dei provvedimenti cautelari successiva risulterebbe vanificata, non consentendo di arrestare tempestivamente il fenomeno contraffattivo e disperdendone la prova”.
Si apre dunque uno scenario interessante per le aziende del comparto che potrebbero trovarsi in situazioni analoghe: più spazio all’affidavit dell’esperto, per provare la condotta illecita. Un istituto, questo, di recente introduzione nell’ordinamento italiano, che costituisce un mezzo di prova e che consiste in una dichiarazione giurata scritta, resa da una persona a conoscenza di fatti determinanti per il giudizio.
Nel caso in esame, l’affidavit su fatti inerenti la condotta lesiva dei diritti di privativa varietale, è stata valutata dal Tribunale di Venezia quale mezzo di prova (quasi alla stregua di una testimonianza anticipata) idoneo a provare la fondatezza della domanda delle ricorrenti.
“Questa vittoria giurisprudenziale conferma un dato incontrovertibile – conclude Acquafredda - ossia l’esistenza di un apparato normativo completo e capillare, in grado di offrire il massimo sostegno per combattere la contraffazione delle varietà vegetali, ed evitare la più pericolosa "falsificazione agroalimentare". I tribunali italiani stanno mostrando sempre più attenzione al settore della tutela di privative varietali, attraverso l’esame anche di mezzi di prova atipici”.
Prende forma sempre più, dunque, la massiccia campagna anticontraffazione per la tutela dei diritti esclusivi dei costitutori di novità varietali messa in atto da Sicasov insieme a Trevisan & Cuonzo nel mercato italiano.
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